Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 42105/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals regarding revocatory action and presumptive fraud due to lack of evidence and improper review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42105/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared two appeals inadmissible, upholding the lower court's dismissal of a revocatory action and claims of fraudulent collusion. The appellants argued that the trial court erred in evaluating evidence and improperly applied presumptions of fraud without sufficient factual basis. The court ruled that the lower court correctly exercised its discretion in assessing the credibility of the parties and the consistency of the alleged fraudulent indicators, finding no legal violation.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c.; Art. 115, 116 c.p.c.; Art. 2729, 2901 c.c.: The court of cassation cannot substitute its own evaluation for the trial court's prudent assessment of evidence or the reasoning behind presumptive fraud, limiting review to the legality of the motivation.

Parole chiave

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revocatory action presumption of fraud appellate review evidence evaluation collusion allegations revoca del credito al consumo abbandono del procedimento per truffa offesa al credito

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c.
in relazione all'art. 360, co.
Art. 115 c.p.c.
1.Con l'unico motivo del ricorso principale cui si sovrappongono i motivi dell'incidentale si contesta la violazione e falsa applicazione dell'art. 115, 116 c.p.c., 2729 c.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 2729 c.c.
In secondo luogo prospettano la violazione dell'art. 2729 c.c. in tema di presunzioni contestando che il ragionamento svolto dal giudice del merito, in ordine alla ricorrenza dell'eventus damni e del consilium fraudis, sia contra legem.
Art. 2901 c.c.
Art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di ciascuna ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater d.P.R.
art. 380bis c.p
La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.
art. 2729 c.c
In secondo luogo prospettano la violazione dell'art. 2729 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., 6-3, n. 4212 del 19/2/2020
Cass., 6-3, n. 3369 del 5/2/2019
Cass., 6-3, n. 3369 del 5/2/2019).
Cass., 6-1, n. 1234 del 17/1/2019
(Cass., 6-1, n. 1234 del 17/1/2019;
Cass., n. 1216 del 2006
Cass., n. 1216 del 2006).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 27842-2020 proposto da: CAPAB COOP. AGR. PROD. AGRUMI BIOLOG., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO CUCINOTTA ed elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CERNAIA 43, presso lo studio dell'avvocato ROSARIO CARMINE RAO, pec: avvfcucinotta@pec.giuffre.it - ricorrente - contro RISCOSSIONE SICILIA SPA, AGENTE PER LA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI MESSINA, in persona del/legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ENRICO VINCI e domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE Pec: avv.enricovinci©pec.giuffre.it - con troricorrente - contro MAREA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato CARMELO MERLO ed elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARFIDIO VICINO 5, presso lo studio dell'avvocato FRANCO MERLINO, pec: avvocatoca rmelomerlo@pec. g i uffre. it - ricorrente incidentale - contro RISCOSSIONE SICILIA SPA, AGENTE PER LA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI MESSINA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato ENRICO VINCI e domiciliata in PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, - contricorrente al ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 250/2020 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 05/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ANNA MOSCARINI. Considerato che: 1.La società Serit Sicilia SpA (poi Riscossione Sicilia), allegando di aver iscritto a ruolo e notificato varie cartelle esattoriali per tre avvisi di accertamento emessi dal Ministero delle Finanze a carico dell'Associazione tra Produttori Agrumicoli e Orticoli ntterrit?rio delle e rovince di Catania A. Siracusa per un importo complessivo ty .878.788,70 e di ulteriori C - 48.601,28, convenne in data 24/4/2007 davanti al Tribunale di Patti l'Associazione debitrice e la società Marea s.r.l. per sentir dichiarare '. l'inefficacia di due atti di compravendita cori i quali l'Associazione aveva trasferito alla Marea un fondo e un capannone industriale per la lavorazione di prodotti agricoli, a fronte del pagamento, rispettivamente, della somma di C 203.000,00 e di C 1.053.100,00.A base della domanda l'attrice assunse la lesione del proprio credito e la sussistenza di tutti i presupposti, oggettivi e soggettivi, dell'azione revocatoria.

Il contraddittorio si instaurò dapprima con l'Associazione e, successivamente, con la C.A.P.A.B. Cooperativa Agricoli Produttori Agrumi Biologici, che agì in riconvenzionale per il risarcimento dei danni causato dalla trascrizione della domanda giudiziale, nonché con la società Marea s.r.l.

2. Il Tribunale di Patti rigettò sia la domanda principale sia la riconvenzionale per mancanza di prova.

3. La Corte d'Appello di Messina, con sentenza n. 250/2020 ha accolto l'appello della Sicilia Riscossione S.p.A. e per l'effetto dichiarato l'inefficacia degli atti di disposizione posti in essere dall'Associazione. Per quanto ancora qui di interesse, la corte territoriale ha ritenuto esistente il credito, peraltro riconosciuto per l'importo di C 456.102,69 a fronte del maggior credito esposto in domanda, essendo idoneo, ai fini dell'actio pauliana anche un credito eventuale; ha ravvisato, negli atti di trasferimento immobiliare, atti dispositivi del patrimonio del debitore assunti in pregiudizio delle ragioni creditorie, in assenza di prova, da parte del debitore stesso, della capienza del proprio patrimonio atto a scongiurare il suddetto pregiudizio; ha ritenuto sussistente la consapevolezza del debitore del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie e il consilium fraudis del terzo acquirente, sulla base della ricostruita sequenza cronologica degli atti e della sovrapposizione, in entrambe le società, degli stessi soggetti operanti in entrambe le compagini sociali, tale da far ritenere inverosimile che tra le due società non vi fosse una dolosa preordinazione.

3. Avverso la sentenza la CA.P.A.B ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi cui ha resistito la società Riscossione Sicilia SpA con controricorso. Successivamente alla notifica del ricorso anche la società Marea s.r.l. ha notificato un proprio autonomo ricorso.La trattazione di entrambi è stata avviata in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ. La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

La Riscossione Sicilia S.p.A ha depositato memoria. Ritenuto che: Occorre preliminarmente rilevare che, in base al principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso. Tuttavia, quest'ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c., indipendentemente dai termini (l'abbreviato e l'annuale) di impugnazione in astratto operativi.

Detto termine decorre dall'ultima notificazione dell'impugnazione principale nel caso in cui tale impugnazione sia stata notificata anche alla parte che propone l'impugnazione incidentale (Cass., 3, n. 27680 del 12/10/2021; Cass., n. 2516 del 2016). Alla luce dei suindicati principi il ricorso della CA.P.A.B. è il ricorso principale mentre quello della Marea srl. è l'incidentale e sono entrambi tempestivi. I motivi dei due ricorsi sono sostanzialmente sovrapponibili sicchè se ne dispone una trattazione congiunta. 1.Con l'unico motivo del ricorso principale cui si sovrappongono i motivi dell'incidentale si contesta la violazione e falsa applicazione dell'art. 115, 116 c.p.c., 2729 c.c. e 2697 c.c. in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.

Le ricorrenti formulano più censure.qui.QAAA Innanzitut< ontestano che i giudici del merito abbiano ritenuto provata 4 la sussistenza del credito, pur nell'assoluta incertezza dell'entità precisa del medesimo e in assenza di richiesta, da parte della società attrice, di provvedere all'acquisizione dei documenti rappresentativi del credito. In secondo luogo prospettano la violazione dell'art. 2729 c.c. in tema di presunzioni contestando che il ragionamento svolto dal giudice del merito, in ordine alla ricorrenza dell'eventus damni e del consilium fraudis, sia contra legem. 1.1.

I motivi sono inammissibili. 1.2 La società attrice, in ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 163 n.5 c.p.c. ha indicato, in una al deposito dell'atto di citazione, i mezzi di prova dei quali intendeva avvalersi: in particolare gli avvisi di accertamento per infedele dichiarazione Irpef, le cartelle esattoriali rappresentative del credito, gli atti di disposizione della garanzia patrimoniale, le visure delle due società dalle quali si evinceva la "sovrapposizione" di soggetti in entrambe le compagini sociali. Peraltro la controparte, costituendosi in giudizio, ha espressamente ammesso un suo debito pari ad C 456.102,69, evidenziando che, per la restante parte, il credito doveva essere ritenuto litigioso.

Il giudice ha, pertanto, valutato la domanda sulla base degli elementi di prova forniti dalla società attrice, ha accertato la so2pia riconosciuta dal debitore ed ha applicato, per il residuo, una slima provvisoria applicando la consolidata giurisprudenza di questa corte, cui il Collegio intende dare continuità, secondo la quale "In tema di azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori (Cass., 6-3, n. 4212 del 19/2/2020;

Cass., 6-3, n. 3369 del 5/2/2019). 1.3 Ciò posto, non è configurabile alcuna violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. che, come è noto, non può consistere in una erronea valutazione del materiale istruttorio ma soltanto nell'allegazione, estranea alla fattispecie, che il giudice abbia posto, a base della decisione, prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione. 1.4 E' inammissibile anche la censura prospettata in relazione lirar 2729 - e 2901 c.c. con cui le ricorrenti tentano cH colpire, con argomentazioni puramente fattuali, il ragionamento presuntivo svolto dal giudice del merito sia in ordine all'eventus damni sia in ordine al consilium fraudis.

Il motivo è inammissibile essendo evidente il tentativo delle ricorrenti di prospettare un riesame nel merito dei presupposti di gravità, precisione e concordanza degli indizi. E' noto, infatti, che in tema di prova presuntiva è incensurabile, in sede di legittimità, l'apprezzamento del giudice del merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, rimanendo il sindacato del giudice di legittimità circoscritto alla verifica della tenuta della relativa motivazione, nei limiti segnati dall'art. 360, co. 1 n. 5 ,c.p.c. (Cass., 6-1, n. 1234 del 17/1/2019;

Cass., n. 1216 del 2006). Motivazione che, nel caso in esame, è del tutto immune da censure avendo la corte di merito non solo evidenziato la potenzialità lesiva degli atti di disposizione patrimoniale ma anche illustrato, con dovizia di argomentazioni, per quali ragioni, data la sovrapposizione degli stessi soggetti in entrambe le compagini sociali, era del tutto inverosimile ritenere che tra gli stessi soggetti, consapevoli della notevole esposizione fiscale, non fosse incorsa una collusione fraudolenta ai danni dell'ente creditore.2. Conclusivamente i ricorsi sono dichiarati entrambi inammissibili.

Le ricorrenti sono condannate, in solido, a pagare, in favore della parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a parte di ciascuna ricorrente di una somma, a titolo di contributo unificato, pari a quella versata per ciascuno dei ricorsi, se dovuta.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili entrambi i ricorsi e condanna le ricorrenti, in solido, a pagare, in favore della parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in C 13.000 (oltre C 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di ciascuna ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002 pari a quello versato per ciascuno dei ricorsi, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di c