Court dismisses appeal as procedurally inadmissible due to failure to file within the statutory twenty-day deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal procedurally inadmissible ex officio because the filing occurred after the mandatory twenty-day deadline. Although the tax agency argued the respondent lacked standing due to the company's bankruptcy, the Court focused solely on the procedural defect of untimely submission. The decision affirmed that strict time limits for appeals cannot be cured by subsequent actions or arguments on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369, comma 1, cod. proc. civ.; Art. 156 cod. proc. civ.: The failure to file an appeal within the prescribed peremptory term renders it inadmissible ex officio, as this deadline is not subject to the principle of non-relevability of nullity for non-strict formal defects.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21306-2021 R.G. proposto da: MOSCHILLO Saverio; - ricorrente - N CCI-R)t-ib contro AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, depositata in data 15/12/2020113.61 ì4 /,232 • udita la relazione della causa svolta nella camera di considio non partecipata del 04/11/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI. Rilevato che:
1. L'Agenzia delle entrate deposita un controricorso esponendo che Saverio MOSCHILLO, nella sua qualità di ex legale rappresentante della Falber Fashion s.r.I., le aveva notificato ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della CTR della Campania in epigrafe indicata, che, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione degli avvisi di accertamento per maggiori redditi d'impresa emessi dall'Agenzia delle entrate per l'anno d'imposta 2015, confermava la statuizione di primo grado che aveva dichiarato il ricorso del contribuente inammissibile stante il difetto di legittimazione del Moschillo, legale rappresentante della società dichiarata fallita.
2. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che:
1. Il ricorso di Saverio Moschillo va dichiarato, d'ufficio, improcedibile ex art. 369, comma 1, cod. proc. civ. in quanto, come certificato dalla Cancelleria di questa Corte in data 11/08/2021, il predetto ricorso non è stato depositato fino alla data della certificazione, né successivamente, con conseguente superamento del termine di venti giorni previsto dalla citata disposizione.
2. La costituzione della Agenzia non sana la violazione della regola di procedibilità; invero, il principio - sancito dall'art. 156 cod. proc. civ. - di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate norme (Cass. n. 12894/2013, n. 24686/2014; n. 24453/2017). L'Agenzia, dal canto suo, non ha neppure rilevato il difetto di tempestivo deposito del ricorso, limitandosi a contraddire i motivi di impugnazione proposti dal ricorrente, esponendo difese nel merito della controversia che la Corte non può comunque esaminare, atteso che deve dichiararsi d'ufficio l'improcedibilità del ricorso (Cass., Sez. U., n. 4859 del 1981; Cass. n. 22092/2019, n. 26529/2017 e n. 252/2001).
3. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa, delle attività effettivamente espletate e della circostanza che la causa viene definita in rito, ad iniziativa officiosa di questa Corte.
4. Non essendo stato depositato il ricorso, non sussistono neppure i presupposti per l'applicabilità alla parte ricorrente dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 2.800,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma in data 04/11/2021 Il Preside