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Ordinanza — n. 41965/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal citing inadmissibility due to lack of proof for notification and expired statute of limitations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41965/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the tax authority's appeal inadmissible, dismissing the taxpayer's arguments regarding procedural defects and prescription. The court held that the taxpayer failed to prove the irregular notification of the tax assessment notice, which was required to challenge the merit of the lower court's decision. Furthermore, the court determined that the taxpayer only became aware of the assessment after the statutory limitation period had expired, rendering the tax claim time-barred regardless of the notification issue.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 4 c.p.c.; Art. 132, n. 4 c.p.c.; Art. 36 d.lgs. 546/1992: The Supreme Court declares an appeal inadmissible when the taxpayer fails to prove the irregular notification of a tax assessment, as the lack of proof precludes a defect in the lower court's activity, and the claim is extinguished by the expiration of the limitation period if the taxpayer acquired knowledge of the assessment after its deadline.

Parole chiave

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tax appeal inadmissibility notification proof burden statute of limitations tax assessment notice prescription period lower court review tax authority appeal assistenza amministrativa fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 4 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso la difesa erariale deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.
Art. 132, n. 4 c.p.c.
Art. 36 d.lgs. 546/1992
Con il primo motivo di ricorso la difesa erariale deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.
Art. 395, n. 4 c.p.c.
Se la parte assume, invece, che il giudice abbia errato nel ritenere non prodotto in giudizio il documento decisivo, può far valere tale preteso errore soltanto in sede di revocazione, ai sensi dell'art. 395, n.
d.l. n. 119 del 2018
civ., regolarmente costituito il contraddittorio, all'adunanza del 19/12/2018, questa Corte, preso atto dell'istanza del contribuente di volersi avvalere della definizione agevolata delle controversie di cui al d.l. n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n.
art. 380 bis cod. proc. civ
artt. 2697 cod. civ
civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 2, Sentenza n.15043 del 11/06/2018
4, c.p.c., sempre che ne ricorrano le condizioni» (Cass., Sez. 2, Sentenza n.15043 del 11/06/2018, Rv.
Cass. n. 19174 del 2016
Cass. n. 2529 del 2016
Cass. n. 11196 del 2007
Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016
115 (Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10370 -2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro LUCIANI Sesto, rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al controricorso, dall'avv. Pierluigi AVALLONE, presso il cui studio legale sito in Fondi, al viale Vittorio Emanuele III, n. 11, è elettivamente domiciliato; - controricorrente - avverso la sentenza n. 6499/39/2016 della Commissione tributaria regionale del LAZIO, Sezione staccata di LATINA, depositata il 26/10/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

Rilevato che: - in controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento emesso sulla scorta di un processo verbale di constatazione della G.d.F. da cui era emerso un maggior reddito d'impresa conseguito dalla ditta individuale "Magic Service di Luciani Sesto", con la sentenza impugnata la CTR rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado sostenendo che l'Ufficio non aveva dimostrato la regolarità della notifica dell'atto impositivo al contribuente, mancando la prova della ricezione da parte di quest'ultimo, risultato temporaneamente assente al primo accesso del messo notificatore, della racc:omandata informativa che l'Ufficio non aveva prodotto in giudizio, e che l'eventuale sanatoria della nullità della notifica, per avere la parte proposto ricorso impugnatorio, non aveva comunque impedito la prescrizione della pretesa fiscale avendo il contribuente avuto conoscenza della stessa solo in data successiva al 31/12/2012; riteneva, quindi, infondate le eccezioni di merito «per la loro palese genericità»; - avverso tale statuizione l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui replica l'intimato con controricorso; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., regolarmente costituito il contraddittorio, all'adunanza del 19/12/2018, questa Corte, preso atto dell'istanza del contribuente di volersi avvalere della definizione agevolata delle controversie di cui al d.l. n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018, con ordinanza interlocutoria n. 5161 del 2019, disponeva il rinvio della causa a nuovo ruolo;- sulla rinnovata proposta del relatore, a seguito della presa d'atto della mancata adesione del contribuente alla definizione agevolata di cui al citato d.I., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso la difesa erariale deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., un vizio di nullità della motivazione perché apparente, illogica e contraddittoria, in violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e 36 d.lgs. n. 546 del 1992. 1.1. Lamenta la ricorrente che «la sentenza della Commissione Tributaria Regionale appare in contrasto con le risultanze documentali istruttorie», non avendo «valutato la documentazione depositata dall'Ufficio sin dal primo grado (allegato n. 6, citato nella costituzione in giudizio)», ovvero l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito del plico contenente l'avviso di accertamento presso la casa comunale a seguito di accesso infruttuoso presso il domicilio fiscale del contribuente per sua temporanea assenza e che «se la Commissione avesse realmente e concretamente valutato le risultanze probatorie documentali e fattuali, non avrebbe potuto giungere al rigetto dell'appello dell'Ufficio» (ricorso, pag. 15).

Sostiene, inoltre, che la CTR non aveva fornito adeguata risposta motivazionale alle deduzioni contenute nel p.v.c. e negli atti impositivi e alle argomentazioni dell'Ufficio, limitandosi ad affermazioni apodittiche, illogiche, contraddittorie ed erronee, prive di spiegazione circa l'iter logico- giuridico seguito, specie con riferimento al rigetto delle eccezioni di merito, con conseguente nullità dela sentenza per motivazione apparente.2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 140 cod. proc. civ., sostenendo che, avendo l'Agenzia delle entrate provveduto al deposito della documentazione attestante la ritualità della notifica dell'avviso di accertamento, la CTR aveva errato nel ritenere che la stessa non si era regolarmente perfezionata.

3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proo. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 43 d.P.R. n. 600 del 1973 e 149 cod. proc. civ., sostenendo che la CTR aveva erroneamente ritenuto prescritta la pretesa impositiva, omettendo di applicare anche alla notifica dell'atto impositivo il principio di scissione degli effetti della notificazione di cui a Corte cost. n. 447 del 2012.

4. La prima censura del primo motivo di ricorso ed il secondo motivo possono essere esaminati congiuntamente in quanto con essi viene censurata, seppur sotto diverso profilo, la statuizione di merito di irregolarità della notificazione dell'atto impositivo rilevata dai giudici di appello sul presupposto della mancata produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa.

5. I motivi sono entrambi inammssibili. 5.1. Invero, la difesa erariale ha dedotto che «la sentenza della Commissione Tributaria Regionale appare in contrasto con le risultanze documentali istruttorie» (ricorso, pag. 10), non avendo la CTR «valutato la documentazione depositata dall'Ufficio sin dal primo grado (allegato n. 6, citato nella costituzione in giudizio)» (pag. 11 del ricorso), avendo l'Ufficio «provveduto al deposito attestante la ritualità della notifica (si veda allegato n. 6)» (pag. 19 del ricorso) - ovvero l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito del plico contenente l'avviso di accertamento presso la casa comunale a seguito di accesso infruttuoso presso il domicilio fiscale del contribuente per sua temporanea irreperibilità -, con la conseguenza che «se la Commissione avesse realmente e concretamente valutato le risultanze probatorie documentali e fattuali, non avrebbe potuto giungere al rigetto dell'appello dell'Ufficio» (pag. 15 del ricorso). 5.2.

Al riguardo, però, i giudici di appello hanno affermato che l'Ufficio non aveva assolto all'onere probatorio, sul medesimo incombente quale «parte notificante», di provare «il perfezionamento della notifica dell'avviso di accertamento contestato», «mancando nel fascicolo il deposito dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa»; documento che, invece, la ricorrente assume essere stato regolarmente depositato agli atti del processo come «allegato n.

6) citato nella costituzione in giudizio in primo grado». In buona sostanza, la Commissione d'appello ha ritenuto non presente in atti il documento del cui mancato esame la ricorrente si duole con il primo mezzo di impugnazione in esame e che pone quale presupposto del secondo. Ma, come questa Corte ha reiteratamente affermato2«Il vizio di omesso esame di un documento decisivo non è deducibile in cassazione se il giudice di merito ha accertato che quel documento non è stato prodotto in giudizio, non essendo configurabile un difetto di attività del giudice circa l'efficacia determinante, ai fini della decisione della causa, di un documento non portato alla cognizione del giudice stesso. Se la parte assume, invece, che il giudice abbia errato nel ritenere non prodotto in giudizio il documento decisivo, può far valere tale preteso errore soltanto in sede di revocazione, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., sempre che ne ricorrano le condizioni» (Cass., Sez. 2, Sentenza n.15043 del 11/06/2018, Rv. 649170; conf. Cass. n. 19174 e 2529 del 2016, n. 11196 del 2007).

6. Da quanto detto discende l'inammissibilità delle censure esaminate, che comporta l'assorbimento della seconda censura del primo motivo (con cui viene dedotto il vizio di motivazione apparente della sentenza impugnata con riferimento alla statuizione di rigetto delle eccezioni di merito) e del terzo motivo di ricorso, con cui la ricorrente censura la statuizione di merito di intervenuta prescrizione (rectius: decadenza) della pretesa impositiva. Riguardo a tale ultima questione, deve comunque osservarsi che la ricorrente non ha contestato che il contribuente sia venuto a conoscenza dell'avviso di accertamento per cui è causa solo «in data successiva al 31 dicembre 2012» (data in cui, pacificamente, l'amministrazione finanziaria decadeva dal potere di accertamento dei maggiori redditi conseguiti dal contribuente nell'anno 2007), essendo a tal fine del tutto irrilevante - stante la mancanza di prova della regolarità della procedura di notificazione dell'avviso di accertamento, per come sopra detto - la data di compiuta giacenza del plico presso l'ufficio postale, che la ricorrente assume - peraltro, senza fornirne adeguata dimostrazione, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso - essere intervenuta il 28 dicembre 2012, ovvero prima della scadenza del termine decadenziale.

6. Conclusivamente, quindi, il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente, rimasta soccombente, condannata al pagamento in favore del controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità nella misura liquidata in dispositivo.

7. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714-01).

P.Q.M.

dichiara inammissibile la prima censura del primo motivo ed il secondo motivo, assorbiti la seconda censura del primo motivo ed il terzo motivo. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.200,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese rorfetarie nella misura del 15 per cento dei compensi