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Ordinanza — n. 41951/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency's appeal, overturning regional commission's dismissal of hidden profit distribution presumption.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41951/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the regional tax commission's appeal and allowed the tax agency's request to overturn the lower court's decision. The tax agency argued that the judge incorrectly applied the presumption of hidden profit distribution to a sole shareholder who held the position during the profit-making period, regardless of formal balance sheet closure dates. The court agreed, ruling that the timing of the presumption depends on when profits were realized, not when the fiscal year closed, and remanded the case for further factual findings.

Regesto Legislator

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Art. 41 bis DPR 600/1973; Art. 47 DPR 917/1986; Art. 2697 cod. civ.: In cases of hidden corporate profits, the presumption of distribution to a sole shareholder applies based on the period of profit realization, not the formal closing of the fiscal year.

Parole chiave

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hidden corporate profits presumption of distribution sole shareholder status tax liability timing extra-balance sheet items fiscal year closure tax agency appeal computo del reddito

Disposizioni normative citate

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Art. 360, first paragraph, number 3, of the Code of Civil Procedure
Considerato che: 1.Con l'unico motivo la ricorrente Agenzia deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num.
Art. 41 bis of D.P.R. n. 600 of 1973
Art. 47 of D.P.R. n. 917 of 1986
Art. 2697 of the Civil Code
articolo 380-bis cod. proc. civ
La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 8988/2017
Cass. Sez. 5, n. 25468 of 18/12/2015
Cass. Sez. 5, n. 7260 of 26/03/2007
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 11236-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - Contro NERI PAOLO; - intimato - avverso la sentenza n. 2399/8/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA TOSCANA, depositata il 27/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MICHELE CATALDI. Rilevato che: 1.L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza di cui all'epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Toscana ha respinto l'appello erariale avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Firenze, che aveva accolto il ricorso di Paolo Neri contro l'avviso d'accertamento emesso nei suoi confronti, per l'anno d'imposta 2010, ai fini Irpef, per il maggior reddito da partecipazione, sulla base della presunzione che gli fossero stati distribuiti gli utili realizzati, e non dichiarati, dalla Std Kunsthaus s.r.I., durante il periodo nel quale il medesimo contribuente ne era l'unico socio.

Il contribuente è rimasto intimato. La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ. Considerato che: 1.Con l'unico motivo la ricorrente Agenzia deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 41 bis del d.P.R. n. 600 del 1973; 47 del d.P.R. n. 917 del 1986; e 2697 cod. civ. Assume infatti la ricorrente che il giudice a quo, ha erroneamente escluso l'operatività della presunzione della distribuzione degli utili extrabilancio al contribuente, sul presupposto che questi «pur essendo stato socio unico per il periodo dal 1.1.2010 al 24.5.2010, non era tale alla data di chiusura dell'esercizio finanziario 2010, ed è a tale data che si formano gli utili d'esercizio eventualmente da distribuire».

Ric. 2020 n. 11236 sez. MT - ud. 03-11-2021 -2- Aggiunge l'Agenzia che, in relazione alla distribuzione di utili societari occulti, è irrilevante la considerazione del momento nel quale sia intervenuta, o sarebbe dovuta intervenire, una formale deliberazione di approvazione del relativo bilancio, o comunque si sia chiuso il relativo esercizio finanziario, che per definizione non avrebbe potuto prenderli in considerazione ai fini di una legittima distribuzione. Ciò che rileva, nel caso di specie, secondo la ricorrente è che il contribuente fosse socio ( unico ) nell'arco temporale nel quale gli utili non dichiarati si sono realizzati.

Il motivo è fondato. Infatti, come deduce la ricorrente Agenzia, «In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società a ristretta base familiare, è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, che, attesa la mancanza di una deliberazione ufficiale di approvazione del bilancio trattandosi di utili occulti, deve ritenersi avvenuta nello stesso periodo d'imposta in cui gli stessi sono stati conseguiti» (Cass. n. 8988/2017, in motivazione, che cita Cass. Sez. 5, n. 25468 del 18/12/2015 e Cass.

Sez. 5, n. 7260 del 26/03/2007). Ha quindi errato la CTR quando ( senza mettere in dubbio l' an ed il quantum degli utili extrabilancio in questione, accertati nei confronti della società) ha ritenuto che la presunzione di distribuzione degli stessi al socio unico dovesse essere ancorata, sotto il profilo temporale„ non al momento di conseguimento dell'imponibile societario occulto, ma a quello deputato alla formale chiusura del relativo esercizio finanziario, che per definizione non ne avrebbe potuto tener conto, proprio perché si trattava di utili extracontabili.

Ric. 2020 n. 11236 sez. MT - ud. 03-11-2021 -3- Va quindi cassata la sentenza impugnata, con rinvio al giudice a quo per i necessari accertamenti in fatto, in ordine all'individuazione del momento di conseguimento dell'utile societario occulto in questione, e della sua rilevanza fiscale, in relazione all'arco di tempo nel quale il contribuente era socio della s.r.l. P. Q. M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 novembre 2021. Il P esident Dotil. Mauro Mocci Ds:PC+11A1.0 CANCE-1