Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 41931/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation allows correction of appeal costs order to include lawyer's deduction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41931/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation granted a request to correct a material error in an order regarding litigation costs. The appellant argued that the lower court failed to order the deduction of legal fees for the opposing party's counsel, who had advanced the costs. The court ruled that the established jurisprudence requires such a correction under the material error procedure when a lawyer's deduction is omitted despite their advance payment.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 287, 288, 391-bis, 93 cod. proc. civ.; In the absence of explicit legislation, the material error procedure applies to correct orders omitting a lawyer's deduction of advanced litigation costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
material error correction litigation costs deduction lawyer advance payment Corte di Cassazione procedural remedy omission of provision antistatario rights condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 287 cod. proc. civ.
Art. 288 cod. proc. civ.
Art. 391-bis cod. proc. civ.
civ., ammesso anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassa- zione, ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ.; che l'esperibilità del predetto rimedio, prevista dall'art.
Art. 93, comma 2 cod. proc. civ.
civ.; che l'esperibilità del predetto rimedio, prevista dall'art. 93, secondo comma, cod.
art. 391-bis cod. proc. civ
civ., ammesso anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassa- zione, ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ.; che l'esperibilità del predetto rimedio, prevista dall'art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. VI, 22/06/2020, n. 12184
Cass., Sez. VI, 22/06/2020, n. 12184; 4/01/ 2016, n.
Cass., Sez. VI, 4/01/2016, n. 14
Cass., Sez. VI, 17/09/2013, n. 21213
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4740/2021 R.G. proposto da CRISTALLINO Avv. MARIA, in qualità di difensore del LABORATORIO DI ANA- LISI CLINICHE GAMMA X DI DOMENICO BRUNO & C. S.N.C., da sé medesima rappresentata e difesa, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Can- celleria civile della Corte di cassazione; – ricorrente – contro AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD; – intimata – per la correzione dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 27366/20, depo- sitata il 30 novembre 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 settembre 2021 dal Consigliere Guido Mercolino.

F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 4740/2021 Numero sezionale 8381/2021 Numero di raccolta generale 41931/2021 Data pubblicazione 29/12/2021 Rilevato che l'Avv. Maria Cristallino, in qualità di difensore del Laboratorio di Analisi Cliniche Gamma X di Domenico Bruno & C.

S.n.c., ha chiesto la correzione di un errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 27366/20, emessa il 30 novembre 2020, con cui, nel giudizio di separazione personale svoltosi tra la predetta società e l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord, questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione da quest'ul- tima proposto avverso la sentenza n. 272/18, emessa dalla Corte d'appello di Napoli il 19 gennaio 2018; che a sostegno dell'istanza la ricorrente ha dedotto che, nel condannare la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità (liquidate in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00 ed agli accessori di legge), questa Corte ha omesso di provvedere in ordine alla richiesta di distrazione delle stesse in suo favore, da lei avanzata nel controricorso; che l'intimata non ha svolto attività difensiva.

Considerato che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, il rimedio esperibile avverso il provvedimento che, nel condan- nare una parte al pagamento delle spese processuali, abbia omesso di di- sporne la distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, dev'es- sere individuato, in assenza di un'esplicita disposizione di legge, nel procedi- mento di correzione degli errori materiali previsto dagli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., ammesso anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassa- zione, ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ.; che l'esperibilità del predetto rimedio, prevista dall'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. ai fini della revoca della distrazione, nell'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore, trova giustifica- zione nella natura giuridica della richiesta in esame, non qualificabile come un'autonoma domanda, ponendosi altresì in linea con il rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, in quanto consente al difensore di ottenere con maggiore rapidità un titolo esecutivo (cfr.

Cass., Sez. Un., 7/07/2020, n. 16037; Cass., Sez. VI, 17/05/2017, n. 12437; 11/ 2 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 4740/2021 Numero sezionale 8381/2021 Numero di raccolta generale 41931/2021 Data pubblicazione 29/12/2021 04/2014, n. 8578); che, nella specie, all'istanza di correzione risulta allegato l'originale del controricorso notificato e depositato dall'Avv.

Cristallino in qualità di difensore del Laboratorio di Analisi Cliniche Gamma X di Domenico Bruno & C. nel giu- dizio di legittimità promosso dall'Asl Napoli 2 Nord, nelle cui conclusioni sono espressamente riportate la dichiarazione di avvenuta anticipazione delle spese processuali da parte dell'istante e la conseguente richiesta di distra- zione in suo favore; che è stata altresì prodotta copia autentica dell'ordinanza n. 27366/20, emessa il 30 novembre 2020, dalla cui lettura emerge che questa Corte, nel pronunciare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, ha omesso di prendere in esame la richiesta di distrazione avan- zata dal difensore della controricorrente; che va pertanto disposta la correzione dell'errore materiale, con l'ag- giunta della pronuncia di distrazione al dispositivo dell'ordinanza, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese del presente procedimento, la cui natura amministrativa esclude la possibilità di individuare una parte soc- combente in senso proprio (cfr.

Cass., Sez. VI, 22/06/2020, n. 12184; 4/01/ 2016, n. 14; 17/09/2013, n. 21213).

P.Q.M.

dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 27366/20, emessa il 30 novembre 2020, nel senso che laddove, nel disposi- tivo, si legge «condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controri- corrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00 ed agli accessori di legge», debba invece leg- gersi ed intendersi «condanna la ricorrente al pagamento, in favore della con- troricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell'Avv.

Maria Cristallino, antistataria». Così deciso in Roma il 30/09/2021 3 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 4740/2021 Numero sezionale 8381/2021 Numero di raccolta generale 41931/2021 Data pubblicazione 29/12/2021 Il Presidente 4 F i r m a t o D a :

V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U