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Ordinanza — n. 41918/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses bankruptcy appeal as inadmissible due to lack of pertinence and specificity regarding insolvency limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41918/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the bankruptcy appeal filed by Olympus s.r.l. inadmissible without ordering costs. The appellant challenged the lower court's finding that the company exceeded bankruptcy limits and questioned the standing of a specific creditor, Elisa Roncuzzi. The court rejected these arguments because the third ground of appeal failed to specifically refute the lower court's reasoning regarding the relevant time period and revenue thresholds.

Regesto Legislator

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Art. 1 legge fall., Art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds are not pertinent or specific, failing to address the reasoning of the contested judgment on the statutory limits of bankruptcy.

Parole chiave

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bankruptcy appeal insolvency limits inadmissible appeal lack of pertinence specificity of grounds creditor standing Corte di Cassazione credito nel fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 1 della legge fall.
N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 33347/2019 Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
Art. 6 della legge fall.
Art. 360, n. 3 e n. 5, cod.proc.civ.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 33347/2019 Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, Numero sezionale 8795/2021Numero di raccolta generale 41918/2021 inserito dall’art.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 1521 del 23.01.2013
Sez. 1, n. 30827 del 28.11.2018
624795 – 01; Sez. 1, n. 30827 del 28.11.2018, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 33347-2019 proposto da: OLYMPUS s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore elet- tivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 137, presso lo stu- dio dell'avvocato AUGUSTA MASSIMA CUCINA, rappresentata e difesa dall'avvocato MASSIMO GARDINI; - ricorrente - contro SIRAM s.p.a., FALLIMENTO OLYMPUS s.r.l. in liquidazione, RONCUZZI ELISA; - intimati - avverso la sentenza n. 2797/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLO- GNA, depositata il 09.10.2019; F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 33347/2019 Numero sezionale 8795/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipa-Numero di raccolta generale 41918/2021Data pubblicazione 29/12/2021 ta del 12.10.2021 dal Consigliere Relatore Dott.

UMBERTO LUIGI CE- SARE GIUSEPPE SCOTTI. FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE La Corte, rilevato che: con sentenza del 9.10.2019 la Corte di appello di Bologna ha rigettato, a spese compensate, il reclamo proposto dalla società Olympus s.r.l. in liquidazione avverso la sentenza n.19/2019 del Tribunale di Ravenna che ne aveva dichiarato il fallimento; la Corte, disattendendo i motivi di reclamo, ha ritenuto legittimata attivamente la creditrice Siram s.p.a. e comunque legittimata anche l’altra creditrice Elisa Roncuzzi, ha accertato il superamento da parte della Olympus dei limiti di fallibilità di cui all’art.1 della l.fall, e ha ritenuto dimostrata l’insolvenza della Olympus alla luce del bilancio finale di liquidazione del 2017 e dell’infruttuosità dell’esecuzione forzata proposta dalla Siram: avverso la predetta sentenza del 9.10.2019 con atto notificato il 8.11.2019 ha proposto ricorso per cassazione la Olympus s.r.l. in liquidazione svolgendo tre motivi, mentre gli intimati Fall.

Olympus, Siram s.p.a. e Roncuzzi non si sono costituiti; è stata proposta ai sensi dell’art.380-bis cod.proc.civ. la trattazione in camera di consiglio non partecipata; ritenuto che: con il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3 e n.5, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia illegittimità del procedimento per violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art.6 della legge fall. e assume la totale mancanza di qualità di creditore della parte istante Elisa Roncuzzi, ex 2 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 33347/2019 Numero sezionale 8795/2021 dipendente integralmente soddisfatta alla data della dichiarazione di Numero di raccolta generale 41918/2021Data pubblicazione 29/12/2021 fallimento, escluso un modesto e imprecisato importo per spese legali; il primo motivo di ricorso, in tema di violazione art.6 legge fall., appare inammissibile sia perché articola una censura non decisiva in ragione della proposizione dell’istanza di fallimento anche da parte di altro creditore, sia perché non appare pertinente rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata, che afferma che la sig.ra Roncuzzi era creditrice al momento della presentazione della sua istanza, sia, infine, perché la stessa ricorrente riconosce che la predetta sig.ra Roncuzzi vantava un credito non precisato per spese legali; il vizio motivazionale risulta dedotto del tutto genericamente e promiscuamente, in modo perplesso (una motivazione non può al contempo mancare, essere insufficiente ed essere contraddittoria) e comunque è stato proposto con riferimento all’abrogata formulazione dell’art.360, n.5, c.p.c.; con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3 e n.5, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia illegittimità del procedimento per violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art.6 della legge fall. e assume la totale mancanza di qualità di creditore della parte istante Siram, poiché il suo credito era contestato e perché la motivazione addotta dalla Corte territoriale era omessa, insufficiente e contraddittoria; il secondo motivo, in tema di violazione dell’art.6 legge fall. con riferimento alla contestazione del credito della Siram, appare inammissibile perché generico e riversato nel merito in quanto volto a sollecitare una rivalutazione dell’accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale; la censura inoltre si basa su di un assunto manifestamente infondato; infatti, in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 legge fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo 3 F i r m a t o D a :

V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 33347/2019 scopo di verificare la legittimazione dell'istante (Sez. U, n. Numero sezionale 8795/2021Numero di raccolta generale 41918/20211521 del 23.01.2013, Rv. 624795 – 01; Sez. 1, n. 30827 del 28.11.2018, Rv. 651884 Data pubblicazione 29/12/2021- 01); quanto al vizio motivazionale, vale – debitamente trasposto - quanto osservato con riferimento al primo motivo; con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3 e n.5, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art.1 della legge fall. e lamenta il mancato superamento significativo dei limiti di fallibilità; contesta l’individuazione dell’arco temporale; deduce mancanza di prova dello stato di insolvenza; si duole infine della motivazione addotta dalla Corte territoriale come omessa, insufficiente e contraddittoria; anche il terzo motivo, in tema di mancato superamento dei limiti di fallibilità, risulta inammissibile perché non pertinente e specifico in quanto non affronta (e tantomeno confuta) la motivazione della sentenza impugnata; questa infatti attribuisce rilievo ai dati dell’anno 2015 con riferimento all’istanza di fallimento della sig.ra Roncuzzi; la censura è inoltre manifestamente infondata con riferimento alle soglie per l’anno 2016, visto che il superamento della soglia per i ricavi 2016 non è contestato dalla stessa ricorrente; quanto al vizio motivazionale vale – debitamente trasposto - quanto osservato con riferimento al primo motivo; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, senza condanna alle spese in difetto di costituzione delle parti intimate;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; 4 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 33347/2019 Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, Numero sezionale 8795/2021Numero di raccolta generale 41918/2021 inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della Data pubblicazione 29/12/2021 sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile, Sottosezione Prima, il 12 ottobre 2021 Il Presidente Giacinto Bisogni 5 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T