Cassation court quashes regional tax court judgment for lack of reasoning on appeal rejection and costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court quashed the Regional Tax Court's decision rejecting the taxpayer's appeal due to insufficient reasoning regarding the rejection of the appeal and the award of litigation costs. The taxpayer argued that the lower court failed to provide the constitutional minimum required to explain its argumentative path, citing specific procedural articles. The Court agreed, ruling that the lower judgment was null for not addressing the merits of the appeal beyond a mere statement of correctness.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 91, c. 2 c.p.c.; Art. 92, c. 2 c.p.c.; Art. 111 Cost.; Art. 132 c.p.c.: A judgment rejecting an appeal must provide specific reasoning addressing the merits of the appeal and the basis for any costs award, failing which it violates constitutional guarantees of reasoned judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22855-2019 proposto da: MASSIMO FILOMENA, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR prC55() la GANCI ilLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato DOMENICO DELLA CORTE; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POR_TOGIIESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - contro _AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, AGENZIA DELLE ENTRATE di AVERSA, AGENZIA DEll ENTRATE CINTRO SERVIZIO DI SALERNO; - intimate - avverso la sentenza n. 740/1312019 della CONIMISSION141 TRIBUTARIA REGIONALI,:
DEI LA CAMPANIA, depositata il 31/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI. Fatti e ragioni della decisione La CTR della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l'appello proposto da Filomena Massimo contro la sentenza del giudice di primo grado che, accogliendo il ricorso proposto contro l'intimazione di pagamento relativa a cinque cartelle esattoriali relative a diversi tributi, aveva annullato l'atto compensando le spese.
Secondo la CTR la decisione di primo grado doveva essere integralmente confermata "in quanto ha esaminato la questione ed ha argomentato in ordine ai motivi proposti nel ricorso presentato dalla contribuente in tale grado di giudizio". Aggiungeva che i motivi proposti dal contribuente nell'atto di appello erano "privi di pregio e non suscettibili di modificare la motivazione della decisione impugnata". Il Filomena ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. L'Agenzia delle entrate riscossione non si è costituita, mentre l'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.
Il ricorrente deduce la violazione dell'art.91, c.2 cpc e dell'art.92 c.2 c.p.c. nonché degli artt.111 Cost. e 132 c.p.c. La Ric. 2019 n. 22855 sez. MT - ud. 04-11-2021 -2- CTR avrebbe redatto una sentenza nulla senza indicare le ragioni poste a base del rigetto dell'appello fondato sulla richiesta di condanna al pagamento delle spese processuali all'esito del giudizio di primo grado, conclusosi con l'accoglimento del ricorso proposto dalla parte contribuente. La censura è manifestamente fondata. Ed invero, la CTR non ha fornito alcuna motivazione in ordine all'oggetto dell'impugnazione, vedente unicamente sulla statuizione relativa alla disposta compensazione delle spese del giudizio, limitandosi ad affermare la correttezza della decisione di primo grado e la sua congruità dal punto di vista della motivazione, senza tuttavia fornite quel minimo costituzionale necessario per comprendere l'iter argomentativo seguito dal giudice per la decisione adottata- cfr.
Cass.S.U. n.8053/2014-. Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità PQM Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad ad altra sezione della CTR Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità Così deciso il 4.11.2021 in Roma. Il Presid nte )EPOSITATO IN C ERIA C 2021 CA