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Ordinanza — n. 41767/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes lower court's virtual default judgment due to procedural error in calculating opposition deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41767/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Rome Tribunal's decision imposing virtual default judgment on the appellant. The lower court incorrectly calculated the opposition deadline based on the role extract acquisition date rather than the prescription objection filing date. Consequently, the Court ordered the costs of the substantive trial to be compensated between the parties and deemed the appeal costs non-recoverable.

Regesto Legislator

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Art. 615 c.p.c.; Art. 7 d.lgs. n. 150/2011: The court must determine the validity of a procedural opposition based on the actual filing of the objection, not the administrative acquisition of the role extract, thereby preventing the erroneous application of virtual default judgment when the deadline is not actually expired.

Parole chiave

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virtual default judgment procedural deadline calculation opposition filing date role extract acquisition costs compensation prescription objection Cassation quashing diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 91 c.p.c.
Art. 92 c.p.c.
Art. 112 c.p.c.
Art. 615 c.p.c.
Il ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c. proposto dall’odierno ricorrente non era tardivo avendo egli eccepito la prescrizione e, pertanto, il Tribunale ha erroneamente attribuito rilevanza alla data di acquisizione dell’estratto di ruolo al fine della decorrenza del termine di 30 giorni ex art.
Art. 2943 c.c.
Art. 2967 c.c.
Art. 7 d.lgs. n. 150/2011
proposto dall’odierno ricorrente non era tardivo avendo egli eccepito la prescrizione e, pertanto, il Tribunale ha erroneamente attribuito rilevanza alla data di acquisizione dell’estratto di ruolo al fine della decorrenza del termine di 30 giorni ex art. 7 del d.lgs.
Art. 7 d.lgs. n. 15/2011
proposto dall’odierno ricorrente non era tardivo avendo egli eccepito la prescrizione e, pertanto, il Tribunale ha erroneamente attribuito rilevanza alla data di acquisizione dell’estratto di ruolo al fine della decorrenza del termine di 30 giorni ex art. 7 del d.lgs.
art. 380-bis cod. proc. civ
Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., di manifesta fondatezza del ri- corso.
art. 615 c.p
Il ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 29730-2020 proposto da: FIDATI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F DE SANCTIS,15, presso lo studio dell'avvocato SIMONA DI FONSO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, MINI- STERO DELL'INTERNO 80185690585, PREFETTURA DI ROMA ; - intimati - avverso la sentenza n. 10767/2020 del TRIBUNALE di ROMA, de- positata il 21/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE;

F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 29730/2020 Numero sezionale 11137/2021 Numero di raccolta generale 41767/2021 Data pubblicazione 28/12/2021 FATTI DI CAUSA 1. Giuseppe Fidati ha proposto ricorso, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma di cessazione della materia del contendere.

2. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.

3. Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., di manifesta fondatezza del ri- corso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con un unico motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91, 92, 112, 615 c.p.c. art. 2943 e 2967 c.c. art. 7 d. lgs. n. 15/2011, per aver il Tribunale ritenuto soccombente virtuale il ricorrente per tardività del ricorso.

2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: «Il ricorso appare manifestamen- te fondato, in quanto il ricorso in opposizione non era tardivo e, pertanto, non poteva applicarsi il criterio della soccombenza vir- tuale senza provvedere sulle spese».

3. Il Collegio condivide in parte la proposta del Relatore. Il ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c. proposto dall’odierno ricorrente non era tardivo avendo egli eccepito la prescrizione e, pertanto, il Tribunale ha erroneamente attribuito rilevanza alla data di acquisizione dell’estratto di ruolo al fine della decorrenza del termine di 30 giorni ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011. Ne consegue che il giudice del merito ha errato nel condan- nare il ricorrente alle spese in applicazione del principio di soc- combenza virtuale, condanna che, peraltro, non trova riscontro nel dispositivo, ma solo nella motivazione della sentenza impu- gnata. -2- F i r m a t o D a :

L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 29730/2020 Numero sezionale 11137/2021 Numero di raccolta generale 41767/2021 Data pubblicazione 28/12/2021 4. La sentenza del Tribunale di Roma, pertanto, deve essere cassata nella parte relativa alla motivazione circa la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, come si è detto non liquidate stante l’assenza della convenuta e, non es- sendo necessari ulteriori accertamenti di merito, deve disporsi la compensazione delle spese del giudizio di merito tra le parti.

5. Per le stesse ragioni le spese del giudizio di legittimità non sono ripetibili. P. Q. M. La Corte accoglie il motivo di ricorso, cassa la statuizione della sentenza impugnata di condanna di Cristiano Addi al paga- mento delle spese del giudizio di merito e, decidendo nel merito, ne dispone la compensazione. Spese del giudizio di legittimità non ripetibili. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Se- zione civile in data 14 dicembre 2021. IL PRESIDENTE Luigi Lombardo -3- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N