Court allows appeal against traffic fine, ruling owner notification deadline starts from police request, not opposition conclusion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the appeal filed by Unione Valdera against the lower court's rejection of the appeal. The core issue was whether the deadline for the vehicle owner to submit driver data and license began upon the conclusion of the opposition proceedings or from the police authority's request. The court held that the deadline is autonomous and starts from the request, not the opposition's conclusion, to ensure timely identification of the responsible party. Consequently, the lower court's application of the law was deemed erroneous, and the case was remitted for retrial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 126 bis, comma 2, cod. strada; In traffic violation sanctions, the deadline for the vehicle owner to communicate driver data does not run from the conclusion of the opposition but from the authority's request, as this is an instantaneous offense independent of prior infractions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 31413-2020 proposto da: UNIONE VALDERA , elettivamente domiciliato in Bientina (PI) piazza Vittorio Emanuele II n. 25, presso lo studio dell’avv.to SILVIA MATTEUCCI che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro MULINAI DANIELA; - intimata - avverso la sentenza n. 884/2020 del TRIBUNALE di PISA, deposi- tata il 30/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE; FATTI DI CAUSA F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 31413/2020 Numero sezionale 11139/2021 Numero di raccolta generale 41765/2021 Data pubblicazione 28/12/2021 1. Unione Valdera ha proposto ricorso avverso pronuncia del Tribunale di Pisa di rigetto di appello avverso sentenza del Giudi- ce di pace di accoglimento di opposizione a verbale di violazione del codice della strada (art. 126 bis, comma 2, cds).
2. Daniela Mulinai si è costituita con controricorso.
3. Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., di manifesta fondatezza del ri- corso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo dei tre motivi di ricorso si deduce la violazio- ne e la falsa applicazione dell’art. 126 bis, comma 2, del codice della strada per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che il termine entro cui il proprietario è tenuto alla comunicazione dei dati personali e della patente del conducente non decorre dalla notifica del verbale di contestazione ma rimane sospeso in caso di pendenza avverso la sanzione principale. Il motivo appare manifestamente fondato con assorbimento dei restanti motivi.
2. Deve farsi applicazione del seguente principio di diritto: In tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada, il termine entro cui il proprietario del vei- colo è tenuto, ai sensi dell'art. 126 bis, comma 2, cod. strada, a comunicare all'organo di polizia che procede i dati relativi al con- ducente, non decorre dalla definizione dell'opposizione avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta, ma dalla ri- chiesta rivolta al proprietario dall'autorità, trattandosi di un'ipo- tesi di illecito istantaneo previsto a garanzia dell'interesse pubbli- cistico relativo alla tempestiva identificazione del responsabile, del tutto autonomo rispetto all’effettiva commissione di un pre- cedente illecito (Sez. 2, Ord. n. 18027 del 2018). -2- F i r m a t o D a :
L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 31413/2020 Numero sezionale 11139/2021 Numero di raccolta generale 41765/2021 Data pubblicazione 28/12/2021 3. Il Collegio condivide la proposta del Relatore.
4. Si rende quindi necessaria la cassazione con rinvio al Tri- bunale di Pisa, in persona di diverso magistrato.
5. Al giudice del rinvio è demandata altresì la liquidazione delle spese del presente giudizio. PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rin- via al Tribunale di Pisa, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Se- zione Civile, in data 14 dicembre 2021. IL PRESIDENTE Luigi Lombardo -3- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C