Cassation court quashes opposition order for lack of notification to debtors, violating fair trial rights under Art. 111 Constitution.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's opposition order regarding an auxiliary expert's fee, ruling it null due to failure to notify the debtors. The debtors, Caneve Angelo and Tramontin Elio, were excluded from the opposition proceedings against the seizing creditor, Energia S.p.A., despite the requirement for adversarial proceedings under Article 111 of the Constitution. The Court held that this procedural defect rendered the judgment void, mandating a retrial with proper notification to ensure the debtors' right to be heard.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 111 Cost.; Art. 170 DPR n. 115/2002: A judgment in an opposition proceeding is null if the debtors are not notified, as their participation is essential to satisfy the constitutional right to adversarial proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 28209-2019 proposto da: PATRON FABIO, elettivamente domiciliato in ROMA alla VIA NOMENTANA 257, presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO DOSI, e rappresentato e difeso dall’avvocato CHIARA MAZZOCCO in virtù di procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro ENERGIE SPA, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Adriana 5, presso lo studio dell’avvocato Elena Vaccari, e rappresentata e difesa dall’avvocato Paolo Pototschnig e dall’avvocato Paola Figliodoni, giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - F i r m a t o D a :
L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28209/2019 Numero sezionale 11124/2021 Numero di raccolta generale 41763/2021 Data pubblicazione 28/12/2021 avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di TREVISO, depositata il 21/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2021 dal Consigliere Dott.
MAURO CRISCUOLO; Lette le memorie depositate dalla controricorrente; MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con provvedimento datato 19/12/2018, il GE presso il Tribunale di Treviso ha liquidato in favore di Patron Fabio il compenso dovutogli per l’incarico di stima delle quote di partecipazione societaria della EN&EN Energia per Energia S.r.l., appartenenti a Caneve Angelo e Tramontin Elio oggetto di pignoramento da parte della Energie S.p.A., attesa la richiesta di assegnazione delle quote stesse avanzata dalla società pignorante. Avverso tale decreto era proposta opposizione da parte della Energie S.p.A. ed il Tribunale di Treviso, con ordinanza del 21 giugno 2019, in parziale accoglimento dell’opposizione, rideterminava in € 9.000,00 il compenso dovuto all’ausiliario, ritenendo applicabile il parametro di cui all’art. 3 del DM del 30/5/2002, escludendo che la stima del valore della società potesse essere remunerata separatamente dal compenso per la stima delle partecipazioni societarie, e quindi attenendosi al valore nominale delle quote stesse.
Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione Patron Fabio sulla base di tre motivi. Energie S.p.A. resiste con controricorso ed ha anche depositato memorie in prossimità dell’udienza. Ric. 2019 n. 28209 sez. M2 - ud. 14-12-2021 -2- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28209/2019 Numero sezionale 11124/2021 Numero di raccolta generale 41763/2021 Data pubblicazione 28/12/2021 Ritiene il Collegio che preliminarmente debba essere rilevata la nullità del procedimento di opposizione e del relativo giudizio in ragione della violazione della regola del litisconsorzio necessario.
Conformemente all’indirizzo consolidato di questa Corte, va, infatti, ribadito che nell’ambito del giudizio di opposizione al decreto di pagamento emesso a favore del consulente tecnico d’ufficio, ai sensi dell’art. 170, d.P.R. n. 115/2002, le parti del processo nel quale è stata espletata la consulenza sono litisconsorti necessari, ragion per cui in caso di omessa notifica del ricorso in opposizione e del decreto di comparizione ad una di tali parti deve dichiararsi la nullità del procedimento e della decisione, la quale dev’essere cassata con rinvio per consentire il riesame, previa integrazione del contraddittorio, dell’opposizione da parte del giudice a quo (Cass. 23192/2012;
Cass.17146/2015; Cass. n. 31072/2018; Cass. n. 19694/2019, per la quale nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento emesso a favore del consulente tecnico d'ufficio, ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, le parti del processo nel quale è stata espletata la consulenza sono litisconsorti necessari, così che l'omessa notifica del ricorso in opposizione e del decreto di comparizione ad una di tali parti determina la nullità del procedimento e della decisione, sicché quest'ultima deve essere cassata con rinvio, affinché il giudice "a quo" riesamini l'opposizione, previa integrazione del contraddittorio).
Tale principio è stato poi specificamente ribadito per il procedimento esecutivo, essendosi appunto precisato che l'opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso maturato dall'ausiliario alla vendita nella procedura esecutiva Ric. 2019 n. 28209 sez. M2 - ud. 14-12-2021 -3- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .
P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28209/2019 Numero sezionale 11124/2021 Numero di raccolta generale 41763/2021 Data pubblicazione 28/12/2021 immobiliare deve essere notificata al debitore esecutato, in quanto questi è il soggetto che subisce gli effetti giuridici del decreto impugnato, dovendo trovare applicazione il principio per cui il diritto al giusto processo, ai sensi dell'art. 111 Cost., deve essere soddisfatto con il contraddittorio tra le parti in ogni fase processuale in cui si discuta e si debba decidere circa diritti sostanziali o posizioni giuridicamente protette, concludendosi, quindi, per la nullità del giudizio e dell'ordinanza emessa a seguito di ricorso in opposizione al decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario, non notificato all'esecutato (Cass. n. 10060/2019, nonché in motivazione Cass. n. 4950/2017, non massimata).
Trattasi pertanto di violazione che, ancorché non eccepita dalle parti né dedotta come motivo di gravame, è comunque rilevabile d’ufficio dal giudice, ed anche in sede di legittimità (Cass. n. 6644/2018; Cass. n. 18127/2013). Tornando al caso di specie, si rileva che il ricorso in opposizione risulta indirizzato, analogamente al ricorso dinanzi a questa Corte, alla sola società pignorante, risultando del tutto omessa la notifica dell’atto ai due debitori esecutati, che non hanno quindi avuto modo di essere partecipi del giudizio di opposizione ex art. 170 citato.
Né rileva la circostanza che successivamente sia sopravvenuta l’estinzione del giudizio di esecuzione, in quanto, anche a voler far riferimento alla disciplina delle spese per il caso di estinzione del processo esecutivo, l’autonomia del giudizio di opposizione di cui all’art. 170 del DPR n. 115/2002, imponeva, alla luce Ric. 2019 n. 28209 sez. M2 - ud. 14-12-2021 -4- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a :
V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28209/2019 Numero sezionale 11124/2021 Numero di raccolta generale 41763/2021 Data pubblicazione 28/12/2021 dell’epoca della sua proposizione, la partecipazione di tutti i soggetti a monte individuati come litisconsorti dal legislatore. La riscontrata nullità impone, decidendo sul ricorso, di cassare l'ordinanza impugnata e di rinviare la causa al Tribunale di Treviso, in persona di diverso magistrato, affinché provveda in camera di consiglio sul giudizio di opposizione previa l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei debitori Caneve Angelo e Tramontin Elio.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sul ricorso, dichiara la nullità del provvedimento impugnato e cassa il medesimo con rinvio al Tribunale di Treviso, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio del 14 dicembre 2021 Il Presidente Luigi Giovanni Lombardo Ric. 2019 n. 28209 sez. M2 - ud. 14-12-2021 -5- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A