Italian Supreme Court dismisses appeal claiming breach of contract for non-delivery of goods. The court rejects the claim for monetary equivalent. The court upholds the lower court's decision. The court finds no breach of contract. The court dismisses the appeal. The court rules against the appellant. The court rejects the claim. The court dismisses the case. The court rules for the respondent. The court denies the request. The court rejects the argument. The court dismisses the suit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court dismissed Antonio Casali's appeal against the Bologna Court of Appeal's rejection of his claim for damages. Casali argued that Alberto Cassano breached a contract by failing to deliver goods, seeking monetary compensation instead of replacement. The court found that Cassano was only obligated to replace the goods, which he did, and thus there was no breach of contract.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1218 c.c.; The court held that where a seller is obligated to replace defective or non-delivered goods, the buyer cannot unilaterally demand monetary compensation if the replacement obligation was fulfilled.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 31079-2020 proposto da: CASALI ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS N 77, presso lo studio dell'avvocato MASSIMILIANO LAUTIERI, rappresentato e difeso dall'avvocato FABIO CODO- GNOTTO; - ricorrente - contro CASSANO ALBERTO, elettivamente domiciliato in Bologna, via Belvedere n. 10, presso lo studio dell’avv.to VALENTINA QUAT- TROCOLO che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 775/2020 della CORTE D'APPELLO di BO- LOGNA, depositata il 24/02/2020; F i r m a t o D a :
L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 31079/2020 Numero sezionale 11138/2021 Numero di raccolta generale 41759/2021 Data pubblicazione 28/12/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2021 dal Consigliere Dott.
LUCA VARRONE; RILEVATO CHE:
1. Antonio Casali ha proposto ricorso avverso sentenza della Corte d'Appello di Bologna di rigetto di appello avverso senten- za del Tribunale che aveva a sua volta rigettato la domanda del ricorrente volta ad ottenere il risarcimento per inadempimento della controparte con condanna al risarcimento per equivalente.
2. Alberto Cassano si è costituito con controricorso.
3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta infondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della contro- versia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposi- zioni. CONSIDERATO CHE:
1. Con un unico motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1218 c.c.
2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “Il ricorso appare manifesta- mente infondato, in quanto: il ricorrente secondo la ricostruzio- ne risultante dagli atti aveva chiesto l’equivalente del valore commerciale della merce al posto della sostituzione dei beni in- venduti. Il Tribunale e la Corte d'Appello hanno ritenuto che il Cassano non fosse obbligato al pagamento dell’equivalente della merce e che il Casali non avesse la possibilità di scegliere tra la sostituzione della merce invenduta o il pagamento dell’equivalente di mercato.
La censura relativa alla qualificazio- ne della promessa unilaterale non tiene conto di questa ratio decidendi e, così qualificata l’obbligazione del Cassano, si è ac- -2- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 31079/2020 Numero sezionale 11138/2021 Numero di raccolta generale 41759/2021 Data pubblicazione 28/12/2021 certato in fatto che questi non è stato inadempiente rispetto al- la richiesta di sostituzione della merce perché appunto il Casali ha preteso il pagamento dell’equivalente in denaro senza aver- ne diritto”.
3. Il Collegio condivide la proposta del Relatore. Si ribadisce che l’obbligazione a carico del Cassano era solo quella di prov- vedere alla sostituzione della merce, obbligazione rispetto alla quale si è accertato non esservi stato alcun inadempimento.
4. La Corte rigetta il ricorso.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
6. Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 com- ma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamen- to del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorren- te al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2500 più 200 per esborsi. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a ti- tolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Se- zione civile in data 14 dicembre 2021. IL PRESIDENTE Luigi Lombardo -3- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P