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Ordinanza — n. 41756/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal on tax fee costs, ruling no binding average value limits exist for judicial compensation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41756/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, dismissing the request to review the lower court's decision on tax fee costs. The appellant argued for a specific calculation method, but the court found no new arguments to alter the outcome. Consequently, the court applied the established legal principle that judges must only quantify fees within statutory ranges without being bound by average values.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; In proceedings regarding the liquidation of procedural costs subsequent to D.M. n. 55/2014, as modified by D.M. 37/2018, there is no normative basis for binding the determination to the average values indicated, requiring the judge to simply quantify the fee between the minimum and maximum tariff rates.

Parole chiave

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procedural costs liquidation tax fee compensation average value limits judicial discretion inadmissible appeal contributo unificato Corte di Cassazione opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod.
Art. 360-bis n. 1 c.p.c.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 c.p.c. Nulla sulle spese non essendovi altre parti costituite.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 com- ma 1-quater D.P.R.
D.M. n. 55 del 2014
civ.: “Il ricorso è inammissibile o manifestamente infondato in applicazione del seguente principio di diritto: In tema di liquidazione delle spese processuali suc- cessiva al d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m.
D.M. 37 del 2018
art. 380-bis cod. proc. civ
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “Il ricorso è inammissibile o manifestamente infondato in applicazione del seguente principio di diritto: In tema di liquidazione delle spese processuali suc- cessiva al d.m.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Ord. n. 89 del 2021
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1412-2021 proposto da: MAJO ENRICO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERI- CO CESI, 21, presso lo studio dell'avvocato ENRICO MAJO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - nonchè contro ROMA CAPITALE 02438750586, AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001; - intimati - avverso la sentenza n. 15638/2020 del TRIBUNALE di ROMA, de- positata il 09/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 1412/2021 Numero sezionale 11147/2021 Numero di raccolta generale 41756/2021 Data pubblicazione 28/12/2021 RILEVATO CHE:

1. Enrico Majo ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Roma di accoglimento di appello avverso la com- pensazione delle spese disposta dal giudice di pace nell’accogliere un’opposizione a cartella esattoriale.

2. Roma Capitale è rimasta intimata.

3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta infondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della contro- versia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposi- zioni. CONSIDERATO CHE:

1. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “Il ricorso è inammissibile o manifestamente infondato in applicazione del seguente principio di diritto: In tema di liquidazione delle spese processuali suc- cessiva al d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. 37 del 2018, non trova fondamento normativo un vincolo alla determi- nazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice so- lo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle ta- riffe senza un’apposita motivazione necessaria solo in caso di ri- levante scostamento (per un precedente simile si veda (Sez. 3, Ord. n. 89 del 2021)”.

2. Il Collegio condivide la proposta del Relatore, dalla me- moria depositata dal ricorrente, infatti, non emergono nuove o diverse argomentazioni che possano indurre ad una diversa de- cisione. -2- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 1412/2021 Numero sezionale 11147/2021 Numero di raccolta generale 41756/2021 Data pubblicazione 28/12/2021 3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 c.p.c. Nulla sulle spese non essendovi altre parti costituite.

4. Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 com- ma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamen- to del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a ti- tolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Se- zione civile in data 14 dicembre 2021. IL PRESIDENTE Luigi Lombardo -3- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G