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Ordinanza — n. 41715/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific citation and missing signature on separate power of attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41715/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The Regional Tax Commission had rejected the lower court's decision because the power of attorney was signed on a separate sheet without connecting marks, rendering it ineffective. The court dismissed the appeal because the appellant failed to attach the original document and cited the law without specific reference to the contested facts.

Regesto Legislator

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Art. 366 nr. 6 c.p.c.; Art. 125 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds lack specificity and the contested document is not attached to the petition.

Parole chiave

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inadmissibility appeal specificity requirement power of attorney separate document missing attachment difetto di sottoscrizione allegazioni insufficientemente motivate ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 18 comma 4 Dlgs nr 546/1992
Art. 125 c.p.c.
Art. 360 primo comma nr 3 c.p.c.
Art. 360 nr. 5 c.p.c.
Art. 366 nr. 6 c.p.c.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art.
art 125 c.p
La contribuente propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo con cui si deduce la violazione dell'art 18 comma quarto del Dlgs nr 546/1992 e dell'art 125 c.p.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 16919-2020 proposto da: OFFICINE NICOLETTI DI NICOLETTI GABRIO & C. SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato CLAUDIO DEFILIPPI; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - SEGRETERIA COMMISSARIALE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI LA SPEZIA, 80415740580, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1179/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata 1'08/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MAURA CAPRIOLI. Ric. 2020 n. 16919 sez. MT - ud. 04-11-2021 -2- Rg 16919/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: La CTR della Liguria,con sentenza nr 1179/2019,rigettava l'appello proposto da Officine Nicoletti Gabrio & C s.a.s. avverso la pronuncia della CTP di La Spezia che aveva dichiarato inammissibile il ricorso della contribuente avendo riscontrato che la copia del ricorso depositato in sede di costituzione in giudizio da parte della società era priva di sottoscrizione e quindi ritenendo che verosimilmente lo fosse anche l'originale depositato presso l'ufficio che aveva sollevato la relativa eccezione.

La CTR riteneva che la mancata sottoscrizione del ricorso introduttivo aveva reso il ricorso inesistente e che nessun effetto sanante poteva riconoscersi alla firma apposta dal difensore sulla procura alle liti in quanto quest'ultimo era stata resa su di un foglio separato dal ricorso, privo di quegli elementi che consentano di conseguire ragionevole certezza in ordine alla provenienza del potere di rappresentanza e alla riferibilità della procura stessa al giudizio in questione. La contribuente propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo con cui si deduce la violazione dell'art 18 comma quarto del Dlgs nr 546/1992 e dell'art 125 c.p.c. in relazione all'art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per non avere riconosciuto efficacia sanante alla procura regolarmente sottoscritta sia dal difensore che dalla parte a margine del ricorso.

Il motivo è inammissibile. La CTR con un accertamento in fatto non sindacabile in questa sede se non nei limiti dell'art 360 nr 5 c.p.c. qui non dedotto ha rilevato che la procura è stata resa non già in calce o a margine ma su di un foglio separato del tutto privo di elementi che consentano di conseguire con ragionevole certezza la provenienza del potere di rappresentanza e la riferibilità della stessa al giudizio in questione. Ha infatti sottolineato che in mancanza di segni esteriori ( quali timbri di congiunzione,la numerazione progressiva dei fogli) non poteva riconoscersi alla procura de qua alcun effetto sanante.

Va peraltro evidenziato che il motivo difetta di specificità . Il ricorrente infatti in violazione dell'ad 366 nr 6 c.p.c. non ha allegato il ricorso introduttivo recante la procura sicchè non è consentito a questa Corte di vagliare la fondatezza della censura sollevata. Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri normativi vigenti.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessivi C 1.100,00 oltre spese prenotate a debito;ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.