Italian Supreme Court dismisses appeal for late filing, ruling procedural deadlines are mandatory and non-extendable.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to file the petition within the strict twenty-day deadline following the notification of the lower court's judgment. Although the opposing party had filed a counter-appeal, the Court held that the principle of non-reachability of nullity does not apply to peremptory time limits. Consequently, the Court dismissed the appeal ex officio and ordered the appellant to pay the associated litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369 c.p.c.; Art. 156 c.p.c.: The failure to file a cassation appeal within the peremptory twenty-day period renders the appeal inadmissible, and this defect is subject to ex officio declaration regardless of whether the opposing party has filed a counter-appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 2534-2021 proposto da: KSA.1 SPA, ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge; - ricorrente non costituito - contro INCONTRERA LUISA, AMATO VITO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA L. RIZZO 72, presso lo studio dell'avvocato PAOLO CELLI, rappresentati e difesi dall'avvocato IGNAZIO FIORE; - controrícorrenti - avverso la sentenza n. 631/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 07/08/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
ANNALISA DI PAOLANTONIO. RILEVATO CHE 1. si desume dal controricorso, notificato da Luisa Incontrera e Vito Amato ed iscritto a ruolo, che la Corte d'Appello di Palermo, con sentenza n. 631/2020, ha respinto il reclamo proposto dalla KSM s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che, all'esito del giudizio di opposizione, aveva accertato l'illegittimità del licenziamento collettivo intimato agli originari ricorrenti e, dichiarati risolti i rapporti di lavoro, aveva condannato la società al pagamento dell'indennità risarcitoria, diversamente quantificata (dodici mensilità per Vito Amato e sedici mensilità per la Incontrera);
2. la KSM s.p.a. ha domandato la cassazione della sentenza con ricorso notificato il 10 settembre 2020, non depositato in Cancelleria ai sensi dell'art. 369 cod. proc. civ., come attestato dall'Ufficio con certificazione del 29 gennaio 2021;
3. la proposta del relatore, ai sensi dell'art 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. CONSIDERATO CHE 1. è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui, attesa la perentorietà del termine previsto dall'art. 369 cod. proc. civ., il deposito del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l'improcedibilità del ricorso stesso;
2. detta improcedibilità é rilevabile anche d'ufficio e non é esclusa dalla costituzione del controricorrente, giacché il principio, sancito dall'art.156 cod. proc. civ., di non rilevabilità della nullità di un atto per avvenuto raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente Ric. 2021 n. 02534 sez. ML - ud. 21-09-2021 -2- all'inosservanza di "forme" in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate norme; 3. è stato, poi, osservato che la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione - e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso - ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell'art. 369 cod. proc. civ., di richiedere l'iscrizione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l'improcedibilità del ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall'art. 370 cod. proc. civ. e trovando giustificazione nell'interesse del controricorrente al recupero delle spese e di evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporre il ricorso medesimo ove non sia ancora decorso il termine per l'impugnazione (cfr. fra le più recenti Cass. n. 16533/2021);
4. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno distratte in favore dell'Avv. Ignazio Fiore che ha reso la prescritta chiarazione;
5. sussistono le condizioni processuali di cui all'art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 200,00 per esborsi ed €: 2.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge, da distrarre in favore dell'Avv. Ignazio Fiore. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte Ric. 2021 n. 02534 sez. ML - ud. 21-09-2021 -3- del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1- bis, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale del 21 settembre 2021 Il Presidente Lucia Esi?,4sito OCELLERIA I 2