Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 41683/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming factual error in inheritance division, ruling it must be raised via ordinary appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41683/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible because the alleged factual error regarding property possession does not affect the judgment's validity. The lower court had already dismissed similar arguments as irrelevant to the merits or improperly formulated. Consequently, the appellant must use ordinary appeal procedures to challenge facts rather than filing a new cassation request.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 396, comma 1, lett. b) c.p.c.; Art. 396, comma 1, lett. c) c.p.c.: A factual error regarding the possession of assets must be raised through ordinary appeal means, not via cassation, unless it affects the judgment's validity.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal factual error inheritance division ordinary appeal cassation procedure rinuncia all'eredità petizione d'eredità legittimazione attiva degli eredi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 396, comma 1, lett. b) c.p.c.
Art. 396, comma 1, lett. c) c.p.c.
D.P.R. n. 115/02, art. 13, comma 1-quater
La Corte di Palermo ha inteso, con apprezzamento di fatto che non collide con l'art. 1362 c.c., né rivela alcuna illogicità, che l'atto transattivo del 29 aprile 1950 avesse importato altresì un F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .
art. 86 c.p
proposto da DI SALVO LIBORIO, rappresentato e difeso in proprio ex art. 86 c.p.c., con domicilio in Palermo, alla Via Villafranca n.
art. 1362 c.c
La Corte di Palermo ha inteso, con apprezzamento di fatto che non collide con l'art. 1362 c.c., né rivela alcuna illogicità, che l'atto transattivo del 29 aprile 1950 avesse importato altresì un F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 26643/2018
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29019/2020R.G. proposto da DI SALVO LIBORIO, rappresentato e difeso in proprio ex art. 86 c.p.c., con domicilio in Palermo, alla Via Villafranca n. 40. – RICORRENTE– contro CIRRITO SIRECI ANTONIETTA, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Iacono Quarantino, con domicilio eletto in Roma, alla Via Val di Lanzo n. 79. -CONTRORICORRENTE- e GARIBOLDI LUIGI FABBRIZIO E CASAGRANDE GIUSEPPINA. -INTIMATI- avverso la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 9282/2018, pubblicata in data 16.4.2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 3.12.2021 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. FATTI DI CAUSA F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 29019/2018 Numero sezionale 10894/2021 Numero di raccolta generale 41683/2021 Data pubblicazione 27/12/2021 Con citazione notificata il 15 aprile 1961, Michelangelo Cirrito ha convenuto davanti al Tribunale di Termini Imerese i fratelli Ignazio, Adele, Antonina, Giuseppina e il protutore del fratello interdetto Antonino, nonché la madre Giuseppina Cirrito Militello, per procedere alla formazione e divisione dell’eredità di Nicolò Cirrito, deceduto il 19 agosto 1948, rispettivamente padre e coniuge delle parti.

Ignazio Cirrito – costituitosi in giudizio - ha dedotto che la successione dovesse basarsi sul testamento olografo redatto il 18 gennaio 1948 da Nicolò Cirrito, mentre il tutore dell'interdetto Antonino Cirrito ha prodotto scrittura privata del 29 aprile 1950, adducendo che in essa era stata transattivamente predisposta e regolata la ripartizione dei beni ereditari, chiedendo che la divisione avesse luogo secondo le disposizioni ivi contenute. Il Tribunale di Termini Imerese – con sentenza non definitiva - ha disposto la divisione sulla base della scrittura privata del 29 aprile 1950.

Sull'appello di Ignazio Cirrito, la Corte distrettuale di Palermo ha confermato la pronuncia di primo grado, qualificando la scrittura privata quale transazione divisoria e divisione transattiva. La pronuncia di secondo grado è stata confermata in cassazione con sentenza 1080/1969. Il processo pendente dinanzi al Tribunale di Termini Imerese, dopo la sospensione disposta in pendenza delle impugnazioni sulla sentenza non definitiva, non è stato tempestivamente riassunto e si è estinto. Michelangelo Cirrito ha proposto due nuovi giudizi, nel primo dei quali ha citato la madre Giuseppina Militello e i fratelli Ignazio, Adele, Antonina, Giuseppina, nonché il tutore del fratello interdetto Antonino, sempre per ottenere lo scioglimento della comunione F i r m a t o D a :

O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 29019/2018 Numero sezionale 10894/2021 Numero di raccolta generale 41683/2021 Data pubblicazione 27/12/2021 ordinaria di Nicolò Cirrito, secondo quanto stabilito nel vincolante giudicato della Corte di cassazione.

Nella seconda causa ha convenuto i fratelli per ottenere la divisione dei beni lasciati dallo zio Leonardo Cirrito, deceduto 1'11 gennaio 1939, nonché lo scioglimento della comunione ordinaria di alcuni beni in comproprietà tra le parti. I giudizi sono state riuniti e, dopo talune interruzioni per la morte di tutte le originarie parti del giudizio, sono proseguiti a seguito di riassunzione operata da Luigi Fabrizio Gariboldi e Giuseppina Casagrande, eredi di Lina Toffoli, a sua volte erede universale dell'originario attore Michelangelo Cirrito, nei confronti di Antonietta Sireci Cirrito, erede degli originari convenuti Adele e Ignazio Cirrito, nonché di Liborio Di Salvo, erede di Giuseppina Cirrito.

Con sentenza del 30 novembre 2010 il Tribunale di Termini Imerese ha disposto lo scioglimento della comunione ereditaria dei beni già appartenenti a Nicolò Cirrito, individuando le singole quote spettanti a ciascuna delle parti e procedendo all'attribuzione dei beni ereditari ed alla determinazione dei relativi conguagli; ha dichiarato aperta la successione di Leonardo Cerrito, in base a testamento pubblico, procedendo alla divisione dei beni ereditari secondo l'individuazione dei lotti indicati nella c.t.u. da assegnare tramite sorteggio; ha ordinato lo scioglimento della comunione ordinaria dei beni già in proprietà dei fratelli Cerrito in forza di atti di acquisto inter vivos, con attribuzione in favore di Antonietta Sireci Cirrito delle quote spettanti a Ignazio, Antonina e Adele, ordinando a Antonietta Sireci Cirrito di corrispondere a Liborio Di Salvo, Luigi Fabrizio Gariboldi e Giuseppina Casagrande la quota loro spettante per i frutti ricavati dagli immobili.

F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 29019/2018 Numero sezionale 10894/2021 Numero di raccolta generale 41683/2021 Data pubblicazione 27/12/2021 Su appello di Liborio Di Salvo, Fabrizio Luigi Gariboldi, Giuseppina Casagrande e Antonietta Sireci Cirrito, la Corte palermitana, ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi degli originari convenuti Giuseppina Militello Cirrito e Antonino Cirrito, rispettivamente madre e fratello interdetto dei condividenti, con sentenza del 28 aprile 2015 ha riformato parzialmente la pronuncia di primo grado relativamente alle porzioni da attribuire alle originarie condividenti Cirrito Giuseppina e Cirrito Adele, nei termini di cui alle pagine 19 e 20 della relazione di c.t.u. depositata in data 4 novembre 2013, condannando Antonietta Sireci Cirrito, per i frutti percepiti dagli immobili urbani, al pagamento della somma di C 10.692,00, oltre interessi, in favore di ciascuno dei condividenti Fabrizio Luigi Gariboldi, Giuseppina Casagrande e Liborio Di Salvo, in luogo dell'importo di C 107.317,41 quantificato dal primo giudice.

Avverso la pronuncia di appello hanno interposto ricorso Fabrizio Pierluigi Gariboldi e Giuseppina Casagrande, mentre Di Salvo Liborio e Antonietta Sierici Cirrito hanno impugnato la sentenza in via incidentale. Entrambi i ricorsi sono stati respinti da questa Corte con sentenza n. 9282/2018. Per la revocazione di tale pronuncia di legittimità Liborio Di Salvo ha interposto ricorso per revocazione affidato ad un unico motivo. Resiste con controricorso Antonietta Sireci Cirrito. Fabrizio Luigi Gariboldi e Giuseppina Casagrande sono rimasti intimati.

RAGIONI DELLA DECISIONE F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 29019/2018 Numero sezionale 10894/2021 Numero di raccolta generale 41683/2021 Data pubblicazione 27/12/2021 1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art.395, n. 4 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., lamentando che la pronuncia di legittimità si fonderebbe su un errore di fatto riguardo alla mancata o ridotta assegnazione pro quota al ricorrente dei frutti dei beni immobili, rustici ed urbani, frutti prima incamerati da Ignazio Cirrito, altro condividente, e poi da Sireci Cirrito Antonietta.

Si assume – più di preciso - che:

a) detti condividenti non avevano mai negato di essere nel possesso dei beni, né avevano affermato anche che gli altri comproprietari avessero utilizzato i beni, godendone i frutti, essendo quindi obbligati a rendere il conto;

b) nonostante l’ordine impartito dal tribunale con ordinanza del 9.2.2000, Ignazio Cirrito non aveva mai depositato il rendiconto, mentre al ricorrente non era stato deferito il giuramento decisorio per stabilire l’entità dei frutti, né gli era stata mai richiesta l’esibizione di documentazione o conteggio riguardante i frutti percepiti, non avendo mai avuto il possesso o la detenzione dei beni;

c) l’ammontare dei frutti maturati al giugno 1990 era stata quantificato dalle c.t.u. e tuttavia la Corte d’appello aveva respinto il motivo di gravame con cui era stata dedotta l’omessa pronuncia sulla domanda riguardante la fruttificazione dei fondi rustici, ritenendo incontestato il compossesso dei beni e nulla aveva riconosciuto al ricorrente a tale titolo;

d) parimenti, quanto ai frutti dei fondi urbani siti in Palermo, il giudice d’appello aveva ridotto l’importo riconosciuto in primo grado al Di Salvo, ritenendo che, con scrittura privata del 27.4.19500, i coeredi avessero proceduto a una divisione parziale, attribuendo detti beni alla sola Cirrito Sireci, che avendoli posseduti legittimamente, non era tenuta a rendere il conto mentre quest’ultima, dalla data della scrittura, aveva posseduto i beni in modo esclusivo ed aveva indebitamente F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 29019/2018 Numero sezionale 10894/2021 Numero di raccolta generale 41683/2021 Data pubblicazione 27/12/2021 trattenuto tutti i frutti, senza corrispondere agli altri aventi titolo la quota loro spettante. Assume il ricorrente che l’errore di fatto, consistente nell’avergli attribuito la qualifica di compossessore (sostenendo che tale compossesso fosse incontestato) e nell’avergli negato la spettanza (o ridotto l’ammontare) dei frutti durante il periodo in cui i fondi rustici ed urbani erano stati detenuti da Ignazio Cirrito ed Antonietta Sireci Cirrito, inficerebbe anche la pronuncia di legittimità.

Il motivo è inammissibile. La questione concernente l’obbligo dei Cirrito di conferire i frutti agli altri comproprietari era stato oggetto del quinto motivo del ricorso principale dei Gariboldi (discutendosi proprio della possibilità di configurare, dopo la scrittura transattiva del 1950, un possesso comune o esclusivo dei fondi). La Corte d’appello aveva ritenuto legittimo il possesso esclusivo - da parte di Antonietta Sireci Cirrito- degli immobili siti in Via Principe Scordia e Guardione, escludendo che quest’ultima dovesse conferire frutti (cfr. ordinanza, pag. 14), avendo le parti perfezionato una divisione parziale, e la sentenza impugnata ha ritenuto correttamente motivata l’interpretazione del rogito divisionale, sull’assunto che “anche una scrittura privata può rivestire efficacia reale traslativa della proprietà di un bene immobile in virtù del consenso legittimamente manifestato dalle parti, seppur le stesse prevedano che debba seguire l'atto pubblico (o la sentenza) ai fini della trascrizione e dell'opponibilità ai terzi.

La Corte di Palermo ha inteso, con apprezzamento di fatto che non collide con l'art. 1362 c.c., né rivela alcuna illogicità, che l'atto transattivo del 29 aprile 1950 avesse importato altresì un F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 29019/2018 Numero sezionale 10894/2021 Numero di raccolta generale 41683/2021 Data pubblicazione 27/12/2021 immediato trasferimento dei diritti immobiliari sugli appartamenti di via Principe Scordia e di via Guardione.” (cfr. sentenza, pag. 7).

Quanto all’impugnazione proposta dall’attuale ricorrente, il problema della sussistenza di un possesso comune dei fondi rustici ed urbani era stato oggetto del quinto motivo del ricorso incidentale, mentre quello relativo alla corretta quantificazione dei frutti era stato dedotto con il sesto motivo. Tutte le censure sono state ritenute in parte inammissibili e comunque infondate da questa Corte, in base al rilievo che i motivi, pur recando in rubrica il riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. ed alla violazione dell'art. 1362 c.c., nella sostanza non “denunciavano il mancato rispetto dell'astratta regola di legge nell'interpretazione del contratto, da operare alla stregua della comune volontà dei contraenti, ricostruita sulla base del senso letterale delle espressioni usate e della ratio del precetto negoziale, proponendosi, piuttosto, di criticare il risultato delle operazioni divisionali cui la Corte d'Appello era pervenuta nel dare attuazione all'accordo del 29 aprile 1950, così reinvestendo questa Corte del giudizio di fatto, invece riservato al giudice di merito.

Inoltre, nell’esporre le ragioni dell'impugnazione, contenevano “frequenti trascrizioni o rinvii inerenti ad allegazioni difensive inserite negli atti del giudizio di merito (in particolare, la comparsa conclusionale d'appello del 20 maggio 2014), ovvero a provvedimenti ordinatori resi dal Tribunale di Termini Imerese nel giudizio di primo grado, e ciò in spregio del requisito di specificità e di riferibilità al provvedimento impugnato che devono rivestire i motivi del ricorso per cassazione, in forza dell'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. Esulavano dal profilo delle denunciate violazioni dell'art. 1362 c.c. anche le doglianze circa il calcolo delle "fruttificazioni dei fondi F i r m a t o D a :

O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 29019/2018 Numero sezionale 10894/2021 Numero di raccolta generale 41683/2021 Data pubblicazione 27/12/2021 rustici e dei fabbricati urbani" o quanto al possesso dei fondi rustici tenuto soltanto dapprima da Ignazio ed Antonina Cirrito e poi da Antonietta Sireci Cirrito (cfr. sentenza, pag. 18).

Quanto al sesto motivo, questa Corte ha ritenuto che la censura fosse infondata per le medesime ragioni già evidenziate con riferimento al ricorso dei Giribaldi, avendo la sentenza di appello logicamente ricostruito la volontà delle parti, rinvenendo nell’atto del 1950 una divisione parziale con attribuzione del possesso dei beni in favore della Sireci Cirrito (cfr. sentenza, pag. 21). Ciò premesso, va considerato che l'errore sul fatto può essere motivo di revocazione della sentenza solo se l'erronea percezione o la svista materiale abbia il carattere della "rilevanza e decisività".

La decisione deve essere "effetto" del preteso errore di fatto, e, quindi, occorre che il fatto che si assume erroneo costituisca il fondamento o rappresenti l'imprescindibile, oltre che esclusiva, premessa logica di tale decisione. Tra il fatto erroneamente percepito (o non percepito) e la statuizione adottata deve – perciò - intercorrere un nesso di necessità logica e giuridica tale da determinare, in ipotesi di percezione corretta, una decisione diversa da quella adottata (Cass. s.u. 1666/2009; Cass. 6881/2014). Inoltre, il vizio disciplinato dall’art. 295, n. 4 c.p.c. assume rilevanza solo se riguardi gli atti interni al giudizio di legittimità, che la S.C. può esaminare direttamente, con propria indagine di fatto, nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d’ufficio, e deve avere carattere autonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulla sentenza di legittimità; diversamente, ove l’errore possa esser stato – come nella specie - causa determinante della sentenza di merito, in relazione ad atti o documenti che sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, il vizio F i r m a t o D a :

O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 29019/2018 Numero sezionale 10894/2021 Numero di raccolta generale 41683/2021 Data pubblicazione 27/12/2021 della sentenza deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione (Cass. 26643/2018).

Nella specie - per contro – il denunciato errore di fatto non inficia la sentenza impugnata, che si è limitata a rilevare l’inammissibilità delle censure, in quanto pertinenti al merito o perché non correttamente formulate, senza però assumere statuizioni direttamente fondate su presupposti di fatto asseritamente sussistenti o insussistenti (quanto al possesso esclusivo o comune dei beni), su cui si era invece pronunciata la sola Corte d’appello. Il ricorso è – per tali ragioni – inammissibile, con aggravio delle spese processuali liquidate in dispositivo.

Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente, che si liquidano in € 200,00 per esborsi ed €. 3000,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile, sottosezione seconda, del giorno 3.12.2021. Il Presidente F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 29019/2018 Numero sezionale 10894/2021 Numero di raccolta generale 41683/2021 Data pubblicazione 27/12/2021 Lorenzo Orilia F i r m a t o D a :

O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9