Court allows defense fee claim by ruling irreperibility status persists without further proof after judicial declaration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed Giuseppe Caputo's opposition against the Velletri Tribunal's rejection of his defense fee liquidation request. Caputo argued that the client's irreperibility was established by a prior police report, while the Tribunal required proof that this condition persisted until the criminal trial concluded. The Court ruled that once a judicial authority declares irreperibility, the defense lawyer is not burdened with proving its continued existence, thereby overturning the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 117 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; The condition of irreperibility of the assisted person, which subordinates the liquidation of defense fees to the Treasury, refers to a substantive factual situation independent of the judicial declaration of irreperibility, and once affirmed, the defense lawyer has no burden to prove its persistence.
Parole chiave
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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25440-2019 proposto da: CAPUTO GIUSEPPE, quale difensore di se stesso; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende ope legis; - resistenti - avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di VELLETRI, depositata il 18/07/2019; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a :
V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 25440/2019 Numero sezionale 11123/2021 Numero di raccolta generale 41681/2021 Data pubblicazione 27/12/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO; MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE L’avvocato Giuseppe Caputo proponeva opposizione avverso il decreto del 19/12/2018 con il quale il Tribunale di Velletri ha rigettato la richiesta di liquidazione dei compensi maturati per la difesa d’ufficio dell’imputato Capozzi Rolando in un processo penale svoltosi dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, ritenendo che sebbene l’art. 116 del TUSG non definisca quali siano le procedure che vanno esperite per dimostrare di avere inutilmente cercato di recuperare gli onorari dall’assistito, tuttavia non era stato documentato il previo invio della parcella al Capozzi, di essersi procurato un titolo suscettibile di essere posto in esecuzione e di avere accertato l’assenza in capo alla persona assistita di redditi o della proprietà di beni esecutabili, atteso che il Caputo si era limitato a far richiamo ad un verbale di vane ricerche redatto dai Carabinieri un anno prima della presentazione della richiesta di liquidazione.
Il Tribunale adito rigettava l’opposizione con ordinanza del 18 luglio 2019, ritenendo assorbente il rilievo secondo cui, pur potendosi assimilare l’irreperibilità di fatto a quella dichiarata dal giudice penale ai fini dell’applicazione dell’art. 115 TUSG, tuttavia non era stato dimostrato che al momento in cui la pretesa creditoria è divenuta azionabile, e cioè alla data dell’ultima udienza nel processo penale (14/3/2018), fosse restata immutata la condizione di irreperibilità del Capozzi, atteso che una missiva inviata dal difensore risaliva Ric. 2019 n. 25440 sez.
M2 - ud. 14-12-2021 -2- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 25440/2019 Numero sezionale 11123/2021 Numero di raccolta generale 41681/2021 Data pubblicazione 27/12/2021 al 2012 e che il verbale di vane ricerche dei militari recava la data del 2016.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso Caputo Giuseppe sulla base di due motivi, cui il Ministero della Giustizia e l’Agenzia delle Entrate resistono ai soli fini dell’eventuale discussione orale. Il primo motivo denuncia l’erronea applicazione degli artt. 116 e 117 del DPR n. 115/2002 laddove è stata rigettata la richiesta di liquidazione sul presupposto che, pur in presenza di una dichiarazione di irreperibilità dell’imputato, fosse onere del difensore d’ufficio al fine della liquidazione da parte dello Stato, verificare costantemente la permanenza della condizione di irreperibilità.
Si rileva che, una volta affermata l’assimilazione dell’irreperibilità di fatto a quella disposta ai sensi del codice di rito, si impone l’applicazione del principio di recente affermato dalla Cassazione secondo cui il difensore non ha l’onere di provare la persistenza di tale condizione. Il secondo motivo denuncia in relazione all’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. l’omesso esame della persistenza dell’irreperibilità dell’imputato sino alla definizione del giudizio penale nel quale il ricorrente lo aveva difeso, atteso che erroneamente si è individuata nel 2016 la data in cui i militi avrebbero effettuato la sua ricerca senza esito, atteso che invece il verbale è del febbraio 2017, trascurandosi altresì il fatto che il Giudice all’udienza del 19/4/2017 aveva sollecitato ulteriori ricerche e che, anche dopo la pronuncia della sentenza, il Ric. 2019 n. 25440 sez.
M2 - ud. 14-12-2021 -3- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 25440/2019 Numero sezionale 11123/2021 Numero di raccolta generale 41681/2021 Data pubblicazione 27/12/2021 ricorrente aveva compiuto delle verifiche anagrafiche al fine di rintracciare il proprio assistito.
Il primo motivo è fondato. Questa Corte ha in passato già affermato che (Cass. n. 17021/2010) in tema di patrocinio a spese dello Stato, relativo ad imputato od indagato irreperibile, la condizione di irreperibilità del patrocinato, alla quale l'art. 117 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 subordina la liquidazione degli onorari e delle spese di difesa a carico dell'Erario, afferisce ad una situazione sostanziale e di fatto (indipendente dalla pronuncia processuale di irreperibilità emessa ai sensi degli artt. 159 e 160 cod. proc. pen.) che, rendendo il debitore non rintracciabile al momento in cui la pretesa creditoria diventa azionabile, impedisce di effettuare qualunque procedura per il recupero del credito professionale (conf.
Cass. n. 8111/2014). Ne deriva altresì che, una volta affermata tale rilevanza sostanziale e fattuale della condizione di irreperibilità, alla fattispecie può trovare applicazione il principio affermato da Cass. n. 20967/2017, che ha sostenuto che in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora l'autorità giudiziaria abbia dichiarato l'irreperibilità dell'indagato, dell'imputato o - come nella specie - del condannato, il relativo difensore d'ufficio, che abbia richiesto la liquidazione dei compensi per l'attività professionale svolta, ex art. 117 del d.P.R. n. 115 del 2002, non ha l'onere di provare la persistenza di tale irreperibilità (conf.
Cass. 34888/2021). Ric. 2019 n. 25440 sez. M2 - ud. 14-12-2021 -4- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 25440/2019 Numero sezionale 11123/2021 Numero di raccolta generale 41681/2021 Data pubblicazione 27/12/2021 Il provvedimento impugnato, nell’esigere che il ricorrente dovesse dimostrare il persistere della condizione di irreperibilità, ancorché di fatto, anche in relazione al periodo di tempo successivo all’effettuazione del verbale di vane ricerche e sino alla data della decisione del giudice penale, ha evidentemente deciso in difformità dalla giurisprudenza di questa Corte, dovendosi pertanto pervenire all’accoglimento del motivo ed alla conseguente cassazione dell’ordinanza gravata.
L’accoglimento del primo motivo determina poi l’assorbimento del secondo motivo. Il giudice del rinvio, che si designa in diverso magistrato del Tribunale di Velletri, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo motivo, e assorbito il secondo, cassa il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Velletri, in persona di diverso magistrato che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio del 14 dicembre 2021 Il Presidente Luigi Giovanni Lombardo Ric. 2019 n. 25440 sez. M2 - ud. 14-12-2021 -5- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V