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Ordinanza — n. 41678/2021 — snciv Generato dall'IA

Court allows reduced payment for administrative fine, ruling it is proportional not fixed, citing Art. 5 D.L. 49/2003.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41678/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation overturned the lower court's dismissal of the request for a reduced payment on an administrative fine. The applicants argued the fine was disproportionate and should be reduced to the statutory minimum, while the Region claimed the fine was inherently proportional and fixed. The Court ruled that the fine is merely a reference point for proportionality and establishes a minimum threshold, thereby permitting the reduced payment requested by the parties.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 5° del D.L. 49/2003; Art. 8, comma 3° della L. 689/1981: The administrative fine stipulated in the first provision constitutes a minimum threshold that permits reduced payment, as the fine is proportional and not a fixed amount automatically equal to the supplementary levy.

Parole chiave

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administrative fine proportionality reduced payment admissibility statutory minimum threshold supplementary levy calculation D.L. 49/2003 interpretation L. 689/1981 sanctions Cassazione Cassazione pagamento di supplementi

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 5° del D.L. 49/2003, convertito con L. 119/2003
98.008,25, ai sensi dell’art. 5, comma 5° del D.L.
Art. 2, comma primo del D.L. 22/2005, convertito con L. 71/2005
71/2005), dovendo perciò respingersi la contraria tesi fatta propria dalla Regione, in adesione al parere ministeriale richiamato in atti, cui si è conformata – di fatto – anche la Corte territoriale (Cass. 26979/2018;
Art. 16 della L. 689/1981
Gli opponenti hanno – tra l’altro - chiesto di essere ammessi al pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 L.
Art. 8, comma primo della L. 689/1981
Cass.7943/2020; Cass. 8362/2020; Cass.
Art. 8, comma 3° della L. 689/1981
Cass.7943/2020; Cass. 8362/2020; Cass.
art. 380 bis c.p
Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente fondato, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 26979/2018
71/2005), dovendo perciò respingersi la contraria tesi fatta propria dalla Regione, in adesione al parere ministeriale richiamato in atti, cui si è conformata – di fatto – anche la Corte territoriale (Cass. 26979/2018;
Cass. 7943/2020
8, autorizzi comunque il pagamento in misura ridotta nei termini indicati dai ricorrenti (Cass. 7943/2020).
Cass. 8362/2020
Cass.7943/2020; Cass. 8362/2020; Cass.
Cass. 32006/2021
Cassation court allows reduced fine payment for milk quota violations, overturning appellate rejection based on proportionality.
Cass. 35266/2021
Court allows appeal against administrative fine, ruling double-minimum payment rule applies despite ministerial opinion on proportionality.
Cass. 36332/2021
Court allows reduced payment of administrative fine under Art. 5, comma 5, L. 119/2003, establishing a €1000 statutory minimum.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32319/2020 R.G., proposto da GIANDINI ANTONIO E LA CORTE SOCIETA’ AGRICOLA COOPERATIVA A.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall’avv. Erika Sicuro e dall’avv. Carla Sicuro, con domicilio eletto in Roma, Viale Bastioni di Michelangelo 5/A, presso l’avv. Fausta Marchese. -RICORRENTI- contro REGIONE EMILIA ROMAGNA, in persona del Vicepresidente, rappresentata e difesa dall’avv. Stefano Argnani e dall’avv. Daniela Oppi, con domicilio eletto in Roma, Via Confalonieri n. 5, presso l’avv.

Andrea Manzi. -CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 579/2020, depositata in data 5.5.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 3.12.2021 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P .

A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 32319/2020 Numero sezionale 10897/2021 Numero di raccolta generale 41678/2021 Data pubblicazione 27/12/2021 1. Giandini Antonio, in proprio e quale legale rappresentante della La Corte Soc. Agr. Cooperativa, ha proposto opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione di pagamento n. 5441/SA, con la quale la Regione Emilia-Romagna aveva inflitto ad entrambi i coobbligati la sanzione amministrativa di €. 98.008,25, ai sensi dell’art. 5, comma 5° del D.L. 49/2003, convertito con L. 119/2003, contestando l’omesso versamento ad Agea del prelievo supplementare dovuto in via anticipata dalla La Corte s.a.c.r.l., quale primo acquirente del latte, da trattenersi ai danni dei propri soci conferenti che, per il mese di novembre 2012, avevano superato la propria quota di riferimento per la produzione lattiera.

Gli opponenti hanno – tra l’altro - chiesto di essere ammessi al pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 L. 689/1981, in misura pari al doppio del minimo della sanzione, pari a complessivi € 2000,00. La Regione si è costituita, sostenendo che l’art. 5 cit. contempla una sanzione non proporzionale, per la quale non è previsto un minimo edittale, con conseguente inammissibilità del pagamento in misura ridotta. Con sentenza n.1701/2018, pubblicata in data 21/11/2018, il Tribunale ha respinto il ricorso, compensando le spese di giudizio.

La pronuncia è stata confermata dalla Corte d’appello di Bologna. In ordine all’ammissibilità del pagamento in misura ridotta, la sentenza di secondo grado ha posto in rilievo che la sanzione è parametrata al prelievo supplementare che viene calcolato sulla quantità di prodotto e quindi non secondo un criterio che indica un limite fisso nel minimo o nel massimo della sanzione, che - quindi – va ritenuta di natura proporzionale, con esclusione della facoltà di F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 32319/2020 Numero sezionale 10897/2021 Numero di raccolta generale 41678/2021 Data pubblicazione 27/12/2021 procedere al pagamento in misura pari al doppio del minimo edittale. La cassazione della sentenza è chiesta da Antonio Giandini e dalla La Corte s.c.a.r.l. con ricorso affidato ad un unico motivo.

La Regione Emilia-Romagna resiste con controricorso e con memoria illustrativa. In prossimità dell’adunanza camerale, le parti hanno depositato memorie illustrative. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente fondato, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

2. Non sussistono i presupposti per la riunione del presente giudizio ai procedimenti pendenti tra le stesse parti elencati nella memoria difensiva della Regione, essendo i diversi ricorsi relativi a decisioni di appello del tutto autonome, accomunate solo dall’identità delle questioni.

3. L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 16, comma primo, L. 689/1981, 5, comma quinto, D.L. 49/2003, sostenendo che la sanzione applicata ha natura proporzionale, essendo consentita l’irrogazione di un importo compreso tra un minimo e un massimo, sicché per essa è ammissibile il pagamento in misura pari al doppio del minimo edittale. Quindi, poiché gli opponenti avevano versato l’intera somma dovuta, la sanzione doveva dichiararsi estinta. Il motivo è fondato. Ai sensi dell’art. 16 L. 689/1981, per estinguere le sanzioni amministrative è ammesso il pagamento di una somma in misura F i r m a t o D a :

O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 32319/2020 Numero sezionale 10897/2021 Numero di raccolta generale 41678/2021 Data pubblicazione 27/12/2021 ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento.

Contrariamente a quanto sostiene la Regione, la sanzione di cui all’art. 5, comma quinto, d.l.49/2003 non ha carattere proporzionale, poiché prevede un importo massimo di Euro 100.000,00 (D.L. n. 49 del 2003, art. 5, comma 5), mentre, l’art. 10 L. 689/1981 dispone espressamente che le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo. In ogni caso, come chiarito da questa Corte, è esclusa l'operatività del pagamento pari al doppio del minimo non qualora la sanzione sia proporzionale, ma qualora per essa non sia stabilito un minimo edittale, qui invece fissato in Euro 1.000,00 (a seguito delle modifiche all’art. 5, comma quinto, introdotte dall’art. 2, comma primo, D.L. 22/2005, convertito con L. 71/2005), dovendo perciò respingersi la contraria tesi fatta propria dalla Regione, in adesione al parere ministeriale richiamato in atti, cui si è conformata – di fatto – anche la Corte territoriale (Cass. 26979/2018;

Cass.7943/2020; Cass. 8362/2020; Cass. 32006/2021; Cass.35266/2021; Cass. 36332/2021). Non può ritenersi, in particolare, che l’art. 5, comma quinto, imponga una sanzione determinata in un importo sempre pari o rigidamente proporzionale all’entità del prelievo supplementare, senza fissazione di un vero e proprio minimo edittale. La norma prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa commisurata e, quindi, non necessariamente pari al prelievo supplementare eventualmente dovuto, individuando in realtà solo un criterio per graduare la reazione sanzionatoria nei singoli casi in F i r m a t o D a :

O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 32319/2020 Numero sezionale 10897/2021 Numero di raccolta generale 41678/2021 Data pubblicazione 27/12/2021 base alla gravità della violazione, senza stabilire un importo fisso automaticamente corrispondente all’entità del prelievo stesso.

Peraltro questa Corte, anche con riferimento a quanto dispone il successivo art. 8, comma primo (che, diversamente dall’art. 5, dispone espressamente che la sanzione applicabile all’acquirente che non proceda alla completa contabilizzazione è pari all'importo del prelievo supplementare calcolato sul quantitativo non contabilizzato), ha ritenuto che la fissazione dei minimi sanciti dal terzo comma del citato art. 8, autorizzi comunque il pagamento in misura ridotta nei termini indicati dai ricorrenti (Cass. 7943/2020). L’importo di € 1000,00 di cui al citato art. 5, comma quinto, costituisce quindi, ad ogni effetto, un minimo edittale che rende ammissibile il pagamento di una somma in misura ridotta, non valendo a individuare una soglia minima dovuta dal trasgressore solo ove l’entità del prelievo supplementare risulti inferiore ad € 1000,00.

Il motivo è quindi accolto, con cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e con rinvio della causa alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, in data 3.12.2021. IL PRESIDENTE Lorenzo Orilia F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m