Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 41660/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic arguments and lack of specific factual clarification on suspension periods.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41660/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Enrico Cocco against a traffic suspension penalty inadmissible. The relator argued that the first two grounds were too generic and the second lacked necessary clarification regarding whether the suspended period was calculated. The Collegio adopted this view, rejecting the appeal without addressing the merits of the case.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002: Appeals containing only generic arguments without specific factual clarification or argumentation are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds traffic suspension contributo unificato camera di consiglio procedural defect Corte di Cassazione soppressione delle prestazioni infortuni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis c.p.c.
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod.
Art. 391-bis c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 com- ma 1-quater D.P.R.
Art. 13 comma 1-bis D.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 com- ma 1-quater D.P.R.
art. 380-bis cod. proc. civ
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “I Tre motivi di ricorso sono tutti inammissibili.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 32292-2020 proposto da: COCCO ENRICO, rappresentato e difeso dall’avv.to LUCIANO CAU; - ricorrente - contro PREFETTURA CAGLIARI; - intimata - avverso la sentenza n. 1135/2020 del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositata il 13/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE; RILEVATO CHE: F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a :

V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 32292/2020 Numero sezionale 11141/2021 Numero di raccolta generale 41660/2021 Data pubblicazione 27/12/2021 1. Enrico Cocco ha proposto ricorso avverso sentenza del Tribunale di Cagliari di riforma di sentenza del Giudice di pace di accoglimento di opposizione a sanzione accessoria di sospen- sione patente ex art. 189, comma 7, cds 2.

2. La prefettura di Cagliari è rimasta intimata.

3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato l’inammissibilità del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. CONSIDERATO CHE:

1. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “I Tre motivi di ricorso sono tutti inammissibili. I primi due motivi sono del tutto generici. Con il primo si vuole sostenere che in caso di mancanza di que- rela dei soggetti danneggiati l’incidente deve intendersi solo come danno alle cose. Il motivo non è argomentato in alcun modo, né documentato, ed è anche manifestamente infondato. Il secondo attiene al computo del periodo di sospensione ed è inammissibile perché il ricorrente non chiarisce se il periodo di sospensione che il Tribunale ha escluso dal computo solo in via eventuale perché contenente il permesso di guida in determina- te fasce orarie sia stato o meno computato. Il terzo motivo atti- nente alle spese è inammissibile, avendo il giudice seguito il cri- terio della soccombenza”.

4. Il Collegio condivide la proposta del Relatore.

5. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spe- se non essendovi altre parti costituite. -2- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 32292/2020 Numero sezionale 11141/2021 Numero di raccolta generale 41660/2021 Data pubblicazione 27/12/2021 5.

Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 com- ma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamen- to del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a ti- tolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Se- zione civile in data 14 dicembre 2021. IL PRESIDENTE Luigi Lombardo -3- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A