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Ordinanza — n. 41658/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismissed appeal claiming failure to examine decisive fact regarding pre-trial legal work. The court ruled the lower court properly assessed the evidence. The appeal was rejected as unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41658/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Anna Scifoni's appeal against the Rome Tribunal's order awarding only €150 for reconstructing a lost divorce file. Scifoni argued that the tribunal failed to examine the decisive fact of her pre-trial legal consultation, which she claimed was proven by the Bar Council's opinion. The court held that the lower court had indeed examined the issue and clarified that the alleged omission did not constitute a violation of procedural rules.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.; The alleged failure to examine a decisive fact does not constitute a violation if the matter was already reviewed by the lower court, and arguments or defensive elements do not qualify as 'facts' under Article 360, paragraph 1, number 5 of the Code of Civil Procedure.

Parole chiave

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omesso esame fatto decisivo compensazione avvocato separazione personale ricostruzione fascicolo art. 360 c.p.c. ricorso cassazione danno professionale ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
55/2014 e l’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn.
Art. 13, comma 9, l. 247/2012
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R.
D.M. 55/2014
247/2012, D.M. 55/2014 e l’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art.
Art. 380 bis c.p.c.
Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente inammissibile, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art.
art. 380 bis c.p
Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente inammissibile, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. s.u. 8083/2014
Cass. 7983/2014
5, c.p.c., non una “questione” o un “punto”, ma un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. 7983/2014, n.
Cass. 17761/2016
7983; Cass. 17761/2016; Cass.
Cass. 29883/2017
17761/2016; Cass. 29883/2017;
Cass. 21152/2014
Cass. s.u. 5745/2015
21152/2014; Cass. s.u. 5745/2015; Cass.
Cass. 5133/2014
5745/2015; Cass. 5133/2014, n.
Cass. 14802/2017
5, c.p.c.: le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. 14802/2017; Cass.21152/2014); gli elementi istruttori; una moltitudine di fatti e circostanze, o il ”vario insieme dei materiali di causa” (Cass.21439/2015).
Cass. 21439/2015
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32104/2020R.G. proposto da SCIFONI ANNA, rappresentata e difesa in proprio ai sensi dell’art.86 c.p.c., con domicilio eletto in Roma, Via Savoia n. 33. – RICORRENTE– contro GIACCI CRISTIANA. -INTIMATA- avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma n. 10937/2020, depositata in data 19.11.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 3.12.2021 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. FATTI DI CAUSA L’avv. Anna Scifoni ha adito il tribunale di Velletri, chiedendo la liquidazione del compenso professionale per l’attività stragiudiziale in materia di separazione personale svolta in favore di Cristiana Giacci.

Il tribunale, dopo aver precisato che l’attività si era esaurita nella ricerca del fascicolo processuale relativo all’omologa della F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 32104/2020 Numero sezionale 10896/2021 Numero di raccolta generale 41658/2021 Data pubblicazione 27/12/2021 separazione del coniuge della resistente, il cui decreto era stato smarrito irreperibile e nella proposizione di un’istanza di ricostruzione rimasta infruttuosa, ha liquidato l’importo di € 150,00 per la sola ricostruzione del fascicolo, ritenendo indimostrata l’attività di consulenza.

La cassazione della suddetta ordinanza è chiesta dall’Avv. Anna Scifoni, con ricorso affidato ad un unico motivo, illustrato con memoria. Cristiana Giacci non ha svolto difese. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente inammissibile, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 13, comma 9, l. 247/2012, D.M. 55/2014 e l’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., sostenendo che la ricerca del fascicolo, il rilascio della procura e la presentazione dell’istanza di ricostruzione presupponevano che la ricorrente avesse effettuato anche lo studio della controversia e la prestazione di consulenza stragiudiziale, con conseguente spettanza del compenso, posto inoltre che lo svolgimento del mandato professionale era pienamente dimostrato dal parere del Consiglio dell’ordine.

Il motivo è manifestamento infondato. La censura mira a confutare il convincimento espresso dal tribunale circa il mancato svolgimento di attività stragiudiziale, motivato per il fatto che era mancata la prova e la stessa allegazione delle F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 32104/2020 Numero sezionale 10896/2021 Numero di raccolta generale 41658/2021 Data pubblicazione 27/12/2021 prestazioni effettuate e delle modalità di adempimento, specie, può aggiungersi, considerando che gli atti processuali non erano neppure disponibili.

A tale lacuna la ricorrente intende inammissibilmente porre rimedio solo in questa sede di legittimità, senza indicare quali prestazioni – diverse da quelle consistite nella presentazione della richiesta di ricostruzione del fascicolo ai fini della trascrizione del decreto di omologa (per le quali è stato attribuito il compenso) abbia compiuto e dove e quando siano state documentate ed allegate nel giudizio di merito, non potendo ritenersi che le predette prestazioni implicassero necessariamente lo svolgimento di un’attività di consulenza stragiudiziale implicante lo studio della causa.

Il parere del consiglio dell’Ordine non poteva considerarsi “dato certificativo” delle prestazioni stragiudiziali, come infondatamente sostenuto dalla ricorrente: non essendosi la Giacci costituita in giudizio, il parere non poteva considerarsi incontestato e non poteva assumere alcun carattere vincolante, dovendo l’interessata dar prova dell’effettuazione delle singole prestazioni per le quali aveva richiesto il compenso. Per altro verso si palesa inammissibile anche la denuncia di omessa valutazione di un fatto decisivo di causa: il ricorso neppure indica quale fatto oggettivo, risultante dagli atti, non sarebbe stato considerato dal tribunale, non potendo la censura risolversi nella richiesta di riesaminare – genericamente – le risultanze di causa, tanto più che l’effettivo svolgimento delle attività per le quali era stato chiesto il compenso appare questione su cui il tribunale si è specificamente soffermato.

L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 32104/2020 Numero sezionale 10896/2021 Numero di raccolta generale 41658/2021 Data pubblicazione 27/12/2021 cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia:

Cass. s.u. 8083/2014). Il vizio non si configura se il fatto decisivo in causa – ( nella specie, lo svolgimento di attività stragiudiziale) - sia stato comunque esaminato. Costituisce, inoltre, un “fatto”, agli effetti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non una “questione” o un “punto”, ma un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. 7983/2014, n. 7983; Cass. 17761/2016; Cass. 29883/2017;

Cass. 21152/2014; Cass. s.u. 5745/2015; Cass. 5133/2014, n. 5133). Non costituiscono, viceversa, “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. 14802/2017; Cass.21152/2014); gli elementi istruttori; una moltitudine di fatti e circostanze, o il ”vario insieme dei materiali di causa” (Cass.21439/2015). In definitiva, il ricorso è respinto. Nulla per le spese, non avendo la Giacci formulato difese. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Respinge il ricorso. F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 32104/2020 Numero sezionale 10896/2021 Numero di raccolta generale 41658/2021 Data pubblicazione 27/12/2021 Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile, sottosezione seconda, del giorno 3.12.2021. IL PRESIDENTE Lorenzo Orilia F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A