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Ordinanza — n. 41653/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding expert witness fees for interconnected technical questions in construction disputes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41653/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Alessandro Malvaldi's appeal against a lower court's reduction of expert witness fees for a condominium dispute. The lower court determined that multiple technical questions regarding site conditions and damages were interconnected, warranting a single fee under specific regulations, while the appellant argued for separate compensation. The supreme court upheld the lower court's reasoning, affirming that the questions were not distinct enough to justify separate fee calculations and that the appellant had already received compensation for the damage quantification.

Regesto Legislator

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Art. 11, Art. 12 D.M. 30.5.2002; When technical questions in a judicial expert report are strictly interconnected and relate to the same contract, they must be treated as a single unit for fee calculation, precluding separate compensation for distinct aspects of the same investigation.

Parole chiave

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expert witness fees interconnected questions condominium dispute technical report fee reduction D.M. 30.5.2002 Cassation appeal mercede del perito

Disposizioni normative citate

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Art. 11 D.M. 30.5.2002
Ha liquidato – in applicazione dell’art. 11 del D.M.
Art. 12 D.M. 30.5.2002
30.5.2002- l’importo di € 4639,58, oltre ad € 416,00 per il danno (emergente e cessante) per gli appartamenti, in applicazione dell’art. 12 della tariffa.
Art. 170 D.P.R. 115/2002
Il decreto è stato impugnato ai sensi dell’art. 170 D.P.R.
Art. 380 bis c.p.c.
Il Condominio di Via Russo 9 di Pisa resiste con controricorso, depositando successiva memoria ex art. 380 bis c.p.c..
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
115/2002, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
e 156 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., lamentando che il tribunale abbia prima riconosciuto l’autonomia del quesito sulla sussistenza e la quantificazione dei danni agli appartamenti, omettendo però di attribuire al c.t.u.
art. 170 D.P.R. 115/2002
Il decreto è stato impugnato ai sensi dell’art. 170 D.P.R.
art. 380 bis c.p
Il Condominio di Via Russo 9 di Pisa resiste con controricorso, depositando successiva memoria ex art. 380 bis c.p.c..

Giurisprudenza citata

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Cass. 20235/2009
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 194/2021 R.G., proposto da MALVALDI ALESSANDRO, rappresentato e difeso dall’avv. Cinzia Cellerino, con studio in Pisa, alla Via Lavagna n. 24. -RICORRENTE- contro CONDOMINIO DI VIA RUSSO N. 9 DI PISA, in persona dell’amministratore p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Sanchini, con domicilio eletto in Roma, alla Via Buozzi n. 232 , presso l’avv. Stefano Viti. -CONTRORICORRENTE- avverso l’ordinanza del tribunale Pisa, pubblicata in data 18.3.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 3.12.2021 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Alessandro Malvaldi ha adito il tribunale di Pisa, chiedendo la condanna del Condominio di Via Russo 9 di Pisa al pagamento di € F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 194/2021 Numero sezionale 10899/2021 Numero di raccolta generale 41653/2021 Data pubblicazione 27/12/2021 13.470,00, quale compenso per le attività di c.t.u. svolta dal ricorrente in un giudizio di accertamento tecnico preventivo.

Il tribunale ha liquidato il minor importo di € 12.474,76, oltre accessori. Il decreto è stato impugnato ai sensi dell’art. 170 D.P.R. 115/2002 dal Condominio e, in parziale accoglimento dell’opposizione, il giudice ha ridotto il compenso ad € 5056,20, oltre accessori, regolando le spese processuali, sul rilievo che il quesito rimesso al CTU, pur formulato in modo molto articolato, era chiaramente unitario e interconnesso nelle sue varie parti, vertendo sull’accertamento dello stato dei luoghi e delle opere appaltate, sull’accertamento di eventuali e difformità dei manufatti e sui danni conseguenti, oltre che sull’individuazione delle opere necessarie per l'eliminazione dei difetti e sui relativi costi, reputando autonomo solo il quesito riguardante la valutazione dei danni degli appartamenti e i costi di eliminazione.

Ha liquidato – in applicazione dell’art. 11 del D.M. 30.5.2002- l’importo di € 4639,58, oltre ad € 416,00 per il danno (emergente e cessante) per gli appartamenti, in applicazione dell’art. 12 della tariffa. La cassazione dell’ordinanza è chiesta da Alessandro Malvaldi con ricorso in due motivi. Il Condominio di Via Russo 9 di Pisa resiste con controricorso, depositando successiva memoria ex art. 380 bis c.p.c.. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente inammissibile, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

2. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 11 e 12 d.m. 30.5.2002 e d.p.r. 115/2002, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 194/2021 Numero sezionale 10899/2021 Numero di raccolta generale 41653/2021 Data pubblicazione 27/12/2021 c.p.c., sostenendo che i quesiti di cui ai punti 1 (vertente sula descrizione dello stato dei luoghi e sulla ricostruzione delle vicende dell’appalto, con esame dello stato di progetto e quello di contratto e con la descrizione delle opere eseguite), 5 (riguardante la quantificazione dei danni da ritardo nella consegna dei lavori), 6 (avente ad oggetto l’accertamento di eventuali errori progettuali o della fase esecutiva dei lavori e della sussistenza del rischio di lesioni) e 9 (diretto all’accertamento del rischio di danni ulteriori e futuri) trascritti in ricorso, esigevano accertamenti autonomi e davano diritto, ciascuno di essi, ad un autonomo compenso, che il tribunale avrebbe dovuto liquidare ai sensi dell’art. 12 D.M. 30.5.2002.

Il motivo è inammissibile. Per stabilire se il consulente abbia svolto un’unica indagine o una pluralità di accertamenti autonomi e se quindi abbia diritto o meno ad un unico compenso, occorre verificare l’autonomia o l’interdipendenza dei singoli accertamenti, venendo a dipendere da tale verifica la possibilità di ravvisare un unico o più incarichi, non essendo decisiva la pluralità delle domande, delle attività e delle risposte, definibili unitarie o plurime soltanto in ragione della loro autosufficienza. Ne consegue che, ove l'indagine sia sostanzialmente unitaria, l'importo da prendere in considerazione per liquidare il compenso è quello corrispondente all'ammontare cumulativo dei vari rapporti scrutinati, mentre va riconosciuto un corrispettivo ragguagliato ad ogni singolo rapporto solo qualora quest’ultimo sia stato investito da autonome e distinte indagini e valutazioni (Cass. 28417/2018;

Cass. 21487/2019). Il relativo accertamento – rimesso al giudice di merito - appare nella specie logicamente motivato, avendo il tribunale evidenziato F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 194/2021 Numero sezionale 10899/2021 Numero di raccolta generale 41653/2021 Data pubblicazione 27/12/2021 come il c.t.u. dovesse descrivere lo stato dei luoghi, individuare i vizi delle opere appaltate e quantificare i danni e quindi svolgere indagini, relative al medesimo contratto, strettamente interconnessi.

Non era invocabile l’art. 12 citato, che è norma speciale applicabile solo ove si discuta esclusivamente di verifiche di conformità tecnica e di mero controllo e verifica, mentre si ricade nell’art. 11 ove le indagini riguardino – come nella specie - anche altri profili (Cass.20235/2009).

3. Il secondo motivo denuncia la nullità della decisione per vizio di motivazione e la violazione degli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 156 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., lamentando che il tribunale abbia prima riconosciuto l’autonomia del quesito sulla sussistenza e la quantificazione dei danni agli appartamenti, omettendo però di attribuire al c.t.u. un compenso autonomo per i relativi accertamenti. Il vizio non è sussistente poiché la pronuncia ha sommato agli importi liquidati per scaglioni, con riferimento alle attività di accertamento oggetto dei restanti quesiti, un ulteriore importo di € 416,00 con riferimento alla quantificazione dei danni ai singoli appartamenti (cfr. ordinanza, pag. 3), avendo quindi attribuito un compenso autonomo in ragione della dichiarata autonoma del quesito n.

8. Il ricorso è quindi respinto, con aggravio delle spese liquidate in dispositivo. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 194/2021 Numero sezionale 10899/2021 Numero di raccolta generale 41653/2021 Data pubblicazione 27/12/2021

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad € 200,00 per esborsi ed € 1800,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile, sottosezione seconda, del giorno 3.12.2021. Il Presidente Lorenzo Orilia F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D