Cassation Court dismisses appeal claiming expense compensation requires absolute novelty or exceptional uncertainty under Art. 92 c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by Gabriele Sanelli against a Rome Tribunal ruling that compensated litigation expenses. Sanelli argued the compensation violated the Constitution by failing to meet the strict criteria of absolute novelty or exceptional uncertainty required by Article 92 of the Code of Civil Procedure. The Court rejected this claim, upholding the Tribunal's application of the law which allowed expense compensation due to the absolute uncertainty regarding the applicability of the traffic violation statute to the specific facts. Consequently, the decision stands, and the procedural conditions for doubling the unified contribution payment were noted.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 92 c.p.c.; The compensation of litigation expenses is permitted only in cases of absolute novelty of the issue or a change in case law, or in situations of absolute uncertainty that are as grave and exceptional as those expressly provided for in the second paragraph of the same article.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 290-2021 proposto da: SANELLI GABRIELE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MU- ZIO CLEMENTI N 51, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELLO GIOIOSO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro ROMA CAPITALE 02438750586; - intimata - avverso la sentenza n. 14285/2020 del TRIBUNALE di ROMA, de- positata il 19/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 290/2021 Numero sezionale 11142/2021 Numero di raccolta generale 41646/2021 Data pubblicazione 27/12/2021 FATTI DI CAUSA 1. Gabriele Sanelli ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Roma di accoglimento di opposizione a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada.
2. Roma Capitale è rimasta intimata.
3. Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., di manifesta infondatezza del ri- corso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso si fonda su un motivo di ricorso con il quale si censura la decisione del Tribunale di compensare le spese ricor- rendo le gravi ed eccezionali ragioni che la Corte Costituzionale ha indicato nell’accogliere la questione di costituzionalità del ter- zo comma dell’art. 92 c.p.c.
2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: «Il Tribunale ha motivato il ricor- rere delle suddette ragioni nel fatto che l’infrazione contestata era stata commessa e l’accoglimento della domanda era stato determinato dalla sussistenza di un’ipotesi di errore scusabile per l’incertezza che si era determinata in ordine alla creazione o ri- pristino di una corsia preferenziale. Le suddette ragioni possono rientrare nel concetto di assolu- ta incertezza nella soluzione della questione trattata che giustifi- ca la compensazione.
Nel caso di specie l’assoluta incertezza ri- guardava con giudizio insindacabile da questa Corte l’applicabilità dell’art. 3 della l. n. 689 del 1981 alla fattispecie. In sostanza si vuole dare continuità al seguente principio di diritto: Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di -2- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a :
V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 290/2021 Numero sezionale 11142/2021 Numero di raccolta generale 41646/2021 Data pubblicazione 27/12/2021 lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della que- stione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espres- samente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4696 del 18/02/2019)».
3. Il Collegio condivide la proposta del Relatore.
4. La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese non essendovi altre parti costituite oltre al ricorrente.
5. Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 com- ma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamen- to del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a ti- tolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 14 dicembre 2021. IL PRESIDENTE Luigi Lombardo -3- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P