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Ordinanza — n. 41644/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against tax fine, ruling lower court wrongly applied strict deadline to prescription defense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41644/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed Giovanni Durante's appeal against a tax fine, quashing the lower court's dismissal. The lower court incorrectly applied a strict 30-day deadline for objections to the enforcement notice, treating the prescription defense as a mere procedural objection. The court held that when an objection relies on facts subsequent to the title's formation, such as prescription, it falls under the general five-year limitation period of Article 615 of the Civil Procedure Code rather than the shorter deadline for recovery objections.

Regesto Legislator

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Art. 615 c.p.c.; Art. 7 co. 3 d.lgs. 150/2011: Objections to tax enforcement based on prescription of the claim are governed by the five-year limitation period of Art. 615 c.p.c., not the thirty-day deadline for recovery objections.

Parole chiave

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prescription defense tax enforcement objection Civil Procedure Code enforcement notice deadline recovery objection distinction sanzioni pecuniarie modalità di calcolo dell'ammenda ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 615 c.p.c.
verbale di accertamento), ex art. 615 c.p.c., quali ad esem- pio la prescrizione del diritto di credito della PA, o la legittimità degli atti dell’esecuzione ex art.
Art. 7 co. 3 d.lgs. 150/2011
Il Tribunale ha illegittimamente esteso il termine di decadenza ex art. 7 co. 3 d.lgs. 150/2011 anche alle censure che investiva- no la prescrizione, che rendevano l’opposizione in parte qua pri- va della funzione cd.
Art. 391-bis, comma 4 c.p.c.
Art. 380-bis commi 1 e 2 c.p.c.
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod.
art. 380-bis cod. proc. civ
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “Il ricorso appare manifesta- mente fondato, in quanto il ricorrente aveva eccepito la prescri- zione del credito per essere decorsi più di cinque anni dalla no- tifica della cartella di pagamento.
art. 615 c.p
verbale di accertamento), ex art. 615 c.p.c., quali ad esem- pio la prescrizione del diritto di credito della PA, o la legittimità degli atti dell’esecuzione ex art.
art. 617 c.p
615 c.p.c., quali ad esem- pio la prescrizione del diritto di credito della PA, o la legittimità degli atti dell’esecuzione ex art. 617 c.p.c., ma può anche avere -2- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. VI, 16333/2020
Cass. sez. II, 22094/2019
VI-2 16333/2020; Cass. sez. II, 22094/2019; Cass.
Cass. sez. I, 5279/2002
Cass. S.U. n. 489/2000
5279 del 2002; Cass. S.U. n. 489/2000).
Cass. S.U. n. 22080/2017
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 817-2021 proposto da: DURANTI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA PINETA SACCHETTI, 201, presso lo studio dell'avvocato GIANLUCA FONTANELLA, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - nonchè contro ROMA CAPITALE, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 13705/2020 del TRIBUNALE di ROMA, de- positata il 07/10/2020; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 817/2021 Numero sezionale 11144/2021 Numero di raccolta generale 41644/2021 Data pubblicazione 27/12/2021 RILEVATO CHE:

1. Giovanni Durante ha proposto ricorso avverso pronuncia del Tribunale di Roma di rigetto di appello avverso sentenza del Giudice di pace di rigetto di opposizione a sollecito di pagamen- to di cartella esattoriale relativa a sanzioni amministrative.

2. Roma Capitale è rimasta intimata.

3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta fondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della contro- versia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposi- zioni. CONSIDERATO CHE:

1. Con due motivi di ricorso si deduce tra l’altro la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112, 615 c.p.c. e 7 d. lgs. n.15 del 2011 e 2943 c.c.

2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “Il ricorso appare manifesta- mente fondato, in quanto il ricorrente aveva eccepito la prescri- zione del credito per essere decorsi più di cinque anni dalla no- tifica della cartella di pagamento. Rispetto a tale eccezione l’opposizione era ammissibile e il giudice doveva pronunciarsi sulla prescrizione o meno del credito”.

3. Il Collegio condivide la proposta del Relatore. Giova premettere che l’opposizione all’estratto di ruolo può as- solvere a plurime funzioni: non solo a quella di eccepire l’esistenza di fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo (i.e. verbale di accertamento), ex art. 615 c.p.c., quali ad esem- pio la prescrizione del diritto di credito della PA, o la legittimità degli atti dell’esecuzione ex art. 617 c.p.c., ma può anche avere -2- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 817/2021 Numero sezionale 11144/2021 Numero di raccolta generale 41644/2021 Data pubblicazione 27/12/2021 funzione cd. recuperatoria, consistente nel dedurre che il verbale di accertamento della sanzione amministrativa e la successiva cartella di pagamento non furono mai notificati, con conseguente applicazione dell’art. 201, co. 5 d.lgs. 285/1992 (Codice della strada).

Proprio a proposito dell’opposizione c.d. recuperatoria, le Se- zioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 22080/2017, han- no affermato il principio di diritto secondo cui essa deve essere proposta alla stregua di un’opposizione a verbale di accertamen- to, e cioè nel termine di trenta giorni ex art. 7 co. 3 d.lgs. ora ci- tato, decorrente dalla notifica di un atto che porti a conoscenza l’opponente dell’atto di contestazione, che si assume però non essere stato notificato. Nella stessa sentenza ora citata, al par. 8.1, le Sezioni Unite specificano altresì che a tale termine non sottostà, però, l’opposizione all’esecuzione laddove essa, invece di svolgere tale funzione recuperatoria, consista, come nel caso in specie, nell’eccepire la prescrizione del diritto oggetto della pretesa della PA, e quindi, più in generale, nella deduzione di fatti sopravvenu- ti alla formazione del titolo esecutivo (conf.

Cass. sez. VI-2 16333/2020; Cass. sez. II, 22094/2019; Cass. sez. 1, n. 5279 del 2002; Cass. S.U. n. 489/2000). Il Tribunale ha illegittimamente esteso il termine di decadenza ex art. 7 co. 3 d.lgs. 150/2011 anche alle censure che investiva- no la prescrizione, che rendevano l’opposizione in parte qua pri- va della funzione cd. recuperatoria, ma la riconducevano eviden- temente nell’ambito di applicazione dell’art. 615 c.p.c.

4. Si rende quindi necessaria la cassazione con rinvio al Tribu- nale di Roma, in persona di diverso magistrato, perché venga -3- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 817/2021 Numero sezionale 11144/2021 Numero di raccolta generale 41644/2021 Data pubblicazione 27/12/2021 giudicata l’eccezione di prescrizione che l’attuale ricorrente aveva sollevato.

5. Al giudice del rinvio è demandata altresì la liquidazione delle spese del presente giudizio. PQM Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tri- bunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 14 dicembre 2021. IL PRESIDENTE Luigi Lombardo -4- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R