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Ordinanza Interlocutoria — n. 41561/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case for reformulation of appeal proposal due to failure to consider incidental counter-claim.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 41561/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court remitted the case for reformulation of the appeal proposal because the initial submission failed to properly account for the incidental counter-claim filed by the opposing party. The Revenue Agency sought cassation against a Regional Tax Commission decision that rejected its appeal, arguing that tax assessments were motivated by criminal records and specific documents rather than generic reasoning. The court determined that the procedural error necessitated a new formulation of the request to ensure all incidental arguments were correctly addressed before further review.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.c.; Art. 368 c.p.c.: When a cassation proposal omits or incorrectly formulates the incidental counter-claim of the opposing party, the court must remand the case for reformulation of the proposal.

Parole chiave

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incidental counter-claim cassation proposal procedural reformulation tax appeal remittal for reformulation validità della tassazione fiscale amministrazione fiscale procedura giudiziaria tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.c.
Art. 368 c.p.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 852-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - GATTI MOBILI SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA SACCHETTI, 9, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE MARINI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSIMILIANO LEONETTI; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 960/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del VENETO, depositata il 20/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MAURA CAPRIOLI. Ric. 2020 n. 00852 sez. MT - ud. 19-10-2021 -2- Rg 852/2020 Consideratoche: La società Gatti s.r.l. impugnava avanti la CTP di Venezia gli avvisi di accertamento emessi nei suoi confronti per l'anno di imposta 2006 e 2007 aventi ad oggetto l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti emesse da Ladillo Francesco,rappresentante di commercio ,ritenuto evasore totale con particolare riferimento a clienti in provincia di Treviso. Con sentenza nr 884/2015 la CTP accoglieva il ricorso rilevando la carenza di motivazione degli avvisi impugnati.

L'ufficio proponeva appello avanti alla CTR del Veneto che con sentenza nr 960/2018 lo rigettava condividendo la valutazione espressa dal primo giudice in merito alla carenza di motivazione degli atti oggetto di contestazione evidenziando che la genericità della stessa non rivenendosi in essa alcuna spiegazione per le quali le fatture difetterebbero di specificità né quali caratteristiche delle prestazioni consentirebbero di qualificarle come fungibili. Osservava che tanto le dichiarazioni richiamate quanto la notizia di reato assumeva funzione integrativa della motivazione dell'atto impositivo poiché era proprio sulla combinazione delle stesse con le acquisizioni documentali che l'amministrazione aveva fondato la pretesa fiscale.

Rilevava pertanto che la mancata conoscenza di tali elementi aveva impedito alla contribuente di avere una conoscenza piena dei dati su cui era stata azionata la pretesa fiscale. Avverso tale sentenza l'Ufficio ricorre per cassazione sulla base di due motivi cui resiste la controricorrente con ricorso incidentale. La Corte rilevato che per mero errore non è stata formulata correttamente la proposta tenendo conto del ricorso incidentale della controricorrente e che pertanto la stessa va riformulata

P.Q.M.

La Corte rimette la causa sul ruolo per le finalità di cui in motivazione. tZ1C • C.C."' 2,C, . - n L'..3 i Roma 19.10.2021 I