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Ordinanza Interlocutoria — n. 41559/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation remands tax case to lower court regarding VAT credit proof requirements for fuel purchases.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 41559/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Customs Agency's appeal against a regional tax commission decision. The agency argued that vehicle license plate numbers must be explicitly stated on invoices to qualify for VAT credits, rejecting third-party declarations of fuel delivery. The court found the lower court's reliance on supplementary evidence from a service station valid and ordered the case to be remanded for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 3, comma 2 del d.P.R. n. 277 del 2000; Art. 116 c.p.c.: Third-party declarations regarding fuel delivery constitute valid proof for VAT credit eligibility without requiring explicit license plate data on invoices.

Parole chiave

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VAT credit eligibility fuel purchase invoices third party evidence license plate requirement tax credit deduction customs agency appeal remand for retrial ricupero di diritti doganali

Disposizioni normative citate

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Art. 3, comma 2 del d.P.R. n. 277 del 2000
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 116 c.p.c.
3, c.p.c., l'Agenzia delle dogane e dei monopoli denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. in quanto nel rito tributario una dichiarazione di terzi è mero indizio bisognevole di riscontri non sufficiente a costituire prova del fatto dichiarato.
art. 116 c.p
3, c.p.c., l'Agenzia delle dogane e dei monopoli denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul rimise) 6710-2019 proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE 97210890584, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro TRASPORTI AUMENTA SRL; - intimata- avverso la sentenza n. 7397/9/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 03/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLI. FATTI DI CAUSA Rilevato che: la parte contribuente, una azienda di autotrasporto, impugnava l'atto di contestazione e l'avviso di pagamento emessi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli di Salerno a seguito di processo verbale col quale era stato contestato l'inserimento di fatture senza l'indicazione del numero di targa dei veicoli al fine di contestare il diritto al credito d'imposta ex art. 1 del d.P.R. n. 277 del 2000 riconosciuto alle imprese esercenti attività di trasporto merci; la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale rigettava l'appello dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli affermando che la società contribuente ha esibito documentazione dalla quale emerge chiara l'effettività dell'erogazione di gasolio al veicolo (dichiarazione resa dalla stazione di servizio Esso che attesta la targa del veicolo sul quale vi è stato il rifonimento del gasolio), ritenendo tale documento integrativo delle fatture richiamate ai fini del riconoscimento del credito di imposta.

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli proponeva ricorso affidato a due motivi di impugnazione mentre la parte contribuente non si costituiva. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., l'Agenzia delle dogane e dei monopoli denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 2, del d.P.R. n. 277 del 2000, in quanto per ottenere il Ric. 2019 n. 06710 sez. MT - ud. 07-10-2021 -2- credito ex art. 1 del d.P.R. cit. è imprescindibile dichiarare anche la targa del veicolo rifornito, a nulla rilevando dichiarazioni postume di terzi prodotte in giudizio.

Con il secondo motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., l'Agenzia delle dogane e dei monopoli denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. in quanto nel rito tributario una dichiarazione di terzi è mero indizio bisognevole di riscontri non sufficiente a costituire prova del fatto dichiarato. Ritenuto di dover rinviare la causa a nuovo ruolo per acquisire il fascicolo di merito. PQM rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria di richiedere la trasmissione del fascicolo di merito. Così deciso nella camera di consiglio del 7 ottob e 2021.

Il Pr sidente M