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Ordinanza Interlocutoria — n. 41557/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case for public hearing regarding false application of TUIR Art. 110(7) on intra-group loans.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 41557/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court remanded the case for a public hearing after finding no grounds to dismiss the appeal under Article 375 of the Code of Civil Procedure. The Regional Tax Commission had rejected Allied International's claim that an intra-group loan was gratuitous, applying Article 110(7) of the Income Tax Law to presume interest despite the lack of formal interest rates. The court noted the applicant's argument regarding the continuity of OECD directives and the commercial nature of the capital contribution, but deemed these points insufficient for a summary dismissal.

Regesto Legislator

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Art. 110 comma 7 TUIR; Art. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 375 c.p.c.: The court establishes that an intra-group loan without formal interest may still be presumed onerous under special tax rules, and a cassation appeal must be rejected only if the lower court's reasoning is legally sound and free from procedural defects.

Parole chiave

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intra-group loan presumption of interest transfer pricing tax appeal remand for hearing spese secondo la LStrl prezzo di trasferimento capitali esteri

Disposizioni normative citate

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Art. 110 comma 7 TUIR
La CTP aveva accolto il ricorso della società non ritenendo applicabile l'art. 110 comma 7 tuir in quanto il mutuo infragruppo sarebbe stato stipulato senza interessi; la CTR ha accolto l'appello dell'Ufficio in base all'art.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
110 comma 7 TUIR ex art. 360 n. 3 c.p.c..
Art. 375 c.p.c.
Considerato che: non ricorrono i presupposti ex art. 375 c.p.c.
art. 375 c.p
Considerato che: non ricorrono i presupposti ex art. 375 c.p.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 3085-2020 proposto da: ALL'ED INTERNATIONAL SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO ARGENTINA N. 11, presso lo studio RINALDI E ASSOCIATI, rappresentata e difesa dall'avvocato ANDREA LA Z ARETTI; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.E. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERATE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI PIACENZA; - intimata - avverso la sentenza n. 1168/3/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'EMILIA ROMAGNA, depositata 1'11/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/10/2021 dal Consigliere Relatore Do tt.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2020 n. 03085 sez. MT - ud. 07-10-2021 -2- Rg 3085/2020 Alied International srl c/ Agenzia delle entrate + 1 Ritenuto che: Alied International srl ricorre per la cassazione della sentenza della CTR dell'Emilia Romagna, in contenzioso su impugnazione di avviso di accertamento per Ires anno 2010, emesso a seguito di verifica fiscale, per omessa contabilizzazione di interessi attivi relativi alla concessione di finanziamenti infruttiferi a favore di società controllate estere. La CTP aveva accolto il ricorso della società non ritenendo applicabile l'art. 110 comma 7 tuir in quanto il mutuo infragruppo sarebbe stato stipulato senza interessi; la CTR ha accolto l'appello dell'Ufficio in base all'art. 110 TUIR comma 7, che, quale norma speciale "prevale sulla disciplina generale in materia di presunzione (relativa) di onerosità per i capitali concessi a mutuo di cui all'art. 45 TUIR".

La CTR ha ritenuto ininfluenti le giustificazioni addotte dalla ricorrente - secondo cui la Alíed avrebbe apportato liquidità alla Caspían per motivate strategie aziendali avuto riguardo alle condizioni economiche della Caspian. L'Agenzia si costituisce con controricorso. La società ricorrente deposita memoria. Con l'unico motivo si deduce violazione a falsa applicazione dell'art. 110 comma 7 TUIR ex art. 360 n. 3 c.p.c.. La CTR avrebbe distorto la difesa della società laddove richiama la memoria che farebbe riferimento a "norme sopravvenute con conseguente novità dei motivi addotti", mentre esiste continuità e coerenza fra i principi della direttiva OCSE 1979 e OCSE 2010, che specifica quanto contenuto nella precedente direttiva.

Quanto alla valutazione dei prezzi di trasferimento relativi alle transazioni fra società appartenenti allo stesso gruppo, deduce che la fattispecie non costituisce operazione di carattere finanziario (data la situazione economica della Caspan Allied in perdita e con patrimonio netto negativo) ma costituisce apporto di capitale finalizzato a realizzare specifiche strategie commerciali. Considerato che: non ricorrono i presupposti ex art. 375 c.p.c.

P.Q.M.

Rinvia la causa per la trattazione in pubblica udienza alla sezione quinta, dando mandato alla cancelleria per gli opportuni provvedimenti.