Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 41555/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits case to public hearing due to divergent precedents on retroactive application of tax penalty provisions.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 41555/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision to annul a penalty for undeclared foreign investments. The agency argued that the tax authority incorrectly applied a 2009 penalty provision retroactively to tax years prior to its enactment. The court noted that while some precedents allow such retroactive application for export tax evasion, others reject it due to procedural nature and defense rights violations, creating a conflict of jurisprudence.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 12, comma 2-ter del D.L. 78/2009; Art. 4 e 5 del D.L. 167/1990: The Court remits the case to public hearing due to divergent precedents regarding the retroactive application of penalty provisions to tax periods preceding their entry into force.

Parole chiave

Generato dall'IA
retroactive application tax penalty provisions export tax evasion procedural nature defense rights violation conflict of jurisprudence remission to hearing investimento all'estero

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 12, comma 2-ter del D.L. 78/2009
Art. 4 e 5 del D.L. 167/1990
167 del 1990, art. 4, convertito, con modificazioni, dalla L.
Art. 4 della L. n. 227/1990
167 del 1990, art. 4, convertito, con modificazioni, dalla L.
Art. 5 del D.L. 167/1990
167 del 1990, ex art. 5, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 6-5, 28 novembre 2018, n. 30742
Cass., Sez. 5, 14 novembre 2019, n. 29632
Cass., Sez. 6-5, 6 febbraio 2020, n. 2804
Cass., Sez. 6-5, 26 giugno 2020, n. 12745
Cass., Sez. 6-5, 16 febbraio 2021, n. 65
Cass., Sez. 5, 21 dicembre 2018, n. 33223
Cass., Sez. 6-5, 2 ottobre 2020, n. 21018
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 8824-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (CI'. 0663391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro AIRAGHI STEFANO; - intimato - avverso la sentenza n. 5144/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 26/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MAURA CAPRIOLI. FATTO e DIRITTO Considerato che: L'Agenzia delle entrate ricorre con un unico motivo nei confronti del contribuente, che resta intimato, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con la quale la CTR Lombarda , in controversia relativa ad impugnazione di atti di irrogazione delle sanzioni del D.L. n. 167 del 1990, ex art. 5, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 227 del 1990, per avere il contribuente omesso di dichiarare, in violazione della citata L., art. 4, gli investimenti effettuati all'estero mediante compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi relativa alle annualità dal 2005 al 2007 respingeva l'appello proposto dall'Ufficio finanziario avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, annullando l'atto sanzionatorio emesso sulla base dell'art 12 del d.l. 78/2009 ,norma entrata in vigore in epoca successiva alle annualità in contestazione.

Con l'unico motivo di ricorso la difesa erariale, deducendo la violazione e falsa applicazione del Decreto legislativo nr 78/2009 art 12,comma due ter, , artt. 4 e 5 e D.L. n. 167 del 1990, art. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 227 del 1990 per avere la CTR non correttamente individuato il quadro di riferimento normativo. Si osserva che l'Ufficio aveva sanzionato la violazione degli obblighi previsti dall'ad 4 del d.l. 167/1990 ai sensi dell'art 5 del medesimo decreto avvalendosi delle previsioni di cui all'ad 12 comma secondo ter del d.l. 78/2009 la cui natura procedimentale consentiva l'applicazione anche per i periodi di imposta precedenti alla loro entrata in vigore.

Su questa questione ci sono orientamenti difformi della Corte che impongono la rimessione della causa alla pubblica udienza della 5^ Sez. civ. Infatti, ancorché con riferimento alla disposizione di cui al comma 2-bis (che prevede il raddoppio dei termini di accertamento), con una formulazione del tutto analoga a quella di cui al comma 2-ter (che prevede il raddoppio dei termini per l'applicazione delle sanzioni) si è affermato: talora, che essi si applicano anche per i periodi d'imposta precedenti alla loro entrata in vigore (il 1° luglio 2009), quando venga in rilievo la sottrazione alla tassazione di redditi esportati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, indipendentemente dalla applicabilità della presunzione ,3'z legale di cui all'art. 12, comma 2, del citato d.l. (così, Cass., Sez. 6"-5, 28 novembre 2018, n. 30742;

Cass., Sez. 5^, 14 novembre 2019, n. 29632; Cass., Sez. 6^-5, 6 febbraio 2020, n. 2804; Cass., Sez. 6"-5, 26 giugno 2020, n. 12745; Cass., Sez. 6^-5, 16 febbraio 2021, n. 65), talaltra che la presunta natura procedimentale del comma 2-bis del citato art. 12 collide, altresì, con il tradizionale criterio della sedes materiae, che vede abitualmente le norme in tema di presunzioni collocate nel codice civile e, dunque, di diritto sostanziale, e non già nel codice di rito, e pone il contribuente che, sulla base del quadro normativo previgente, non avrebbe avuto interesse alla conservazione di un certo tipo di documentazione in condizione di sfavore, poiché pregiudica l'effettivo espletamento del diritto di difesa, in violazione dei principi di cui agli artt. 3 e 24 Cost. (Cass., Sez. 5^, 21 dicembre 2018, n. 33223;

Cass., Sez. 6^-5, 2 ottobre 2020, n. 21018). In questo quadro appare opportuno rimettere la questione alla sezione V.

P.Q.M.

La Corte rimette il procedimento alla pubblica udienza della sezione V . Roma 6.10.2021 I residen ( df Lucio