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Ordinanza Interlocutoria — n. 41552/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court orders integration of the tax agency's contradictory proceedings and remands the case for a new hearing.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 41552/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible by the Regional Tax Commission due to a lack of standing for the tax agency's lawyer. The primary procedural flaw identified was the failure to notify the tax agency, which had participated in lower court proceedings, of the cassation appeal. Consequently, the court ordered the integration of the contradictory proceedings within 60 days and remanded the case for a new hearing.

Regesto Legislator

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Art. 331 cod. proc. civ.; Art. 380-bis cod. proc. civ.: When a party to lower proceedings is not notified of a cassation appeal, the court must order the integration of the contradictory proceedings and remand the case for a new hearing.

Parole chiave

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integration of contradictory proceedings tax agency notification cassation appeal inadmissibility lack of standing remand for new hearing opposizione al precetto esecutivo iscrizione di un'ipoteca legale impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 331 cod. proc. civ.
Pertanto, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., dispone procedersi all'integrazione del contraddittorio nel termine di 60 Ric.
Art. 380-bis cod. proc. civ.
articolo 380-bis cod. proc. civ
La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ.
art. 331 cod. proc. civ
Pertanto, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., dispone procedersi all'integrazione del contraddittorio nel termine di 60 Ric.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 16981-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro CARUSO TERESA, AGENZIA DELLE ENTRATE; - intimati - avverso la sentenza n. 3855/2/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CALABRIA, depositata il 23/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE CATALDI. Rilevato che:

1. L'Agenzia delle entrate-riscossione propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza di cui all'epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Calabria ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla medesima parte contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Catanzaro, che aveva accolto il ricorso della contribuente Teresa Caruso contro un preavviso di iscrizione ipotecaria. La CTR ha dichiarato inammissibile l' appello, ritenendo che il difensore dell'Agenzia delle entrate-riscossione fosse privo di ius postulandi, non essendo la parte legittimata a conferire la procura ad un avvocato appartenente al libero foro.

La contribuente è rimasta intimata. E' rimasta intimata altresì l'Agenzia delle entrate, parte dei giudizi di primo e di secondo grado, come risulta dalla sentenza impugnata. La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ. Considerato che: Preliminarmente, il Collegio rileva che il ricorso, proposto anche nei confronti dell'Agenzia delle entrate, non risulta notificato a quest'ultima, che dalla decisione impugnata risulta parte dei giudizi di primo e di secondo grado, nel quale ultimo si è costituita «aderendo all'appello» (pag. 1 della sentenza).

Pertanto, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., dispone procedersi all'integrazione del contraddittorio nel termine di 60 Ric. 2020 n. 16981 sez. MT - ud. 14-09-2021 -2- giorni dalla comunicazione di questa ordinanza e rinvia a nuovo ruolo. P. Q. M. Ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle entrate nel termine di 60 giorni dalla comunicazione di questa ordinanza e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 settembre 2021. Il Presidente Antonio Greco -DEPOSITATA IN CAlliCagt. 41001, 2 7 DIC 2021 CANOELIAR