Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 41548/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on pension reversibility but allows appellant to avoid second-instance litigation costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41548/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appellant's appeal regarding the denial of a pension of reversibility due to the lack of proof for the 'living under charge' requirement. While the substantive claim was rejected because the INPS did not contest this element administratively, the court found the appellant's request for exemption from litigation costs valid. Consequently, the second-instance expenses were declared non-due to the appellant, while the third-instance costs were shared.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 221 n. 903/1965; Art. 152 disp. att. cod. civ.: In social security proceedings, if the opposing party fails to contest the 'living under charge' requirement administratively, the claimant is exempt from the burden of proof in court; however, the right to exemption from litigation costs depends on the applicant submitting a declaration of income conditions in the initial pleading.

Parole chiave

Generato dall'IA
pension of reversibility living under charge social security benefits litigation costs exemption burden of proof administrative vs judicial income declaration pensione alimentare d'indigenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 221 n. 903/1965
CONSIDERATO CHE: -con il primo motivo di censura si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 221.
Art. 360 cod. proc. civ.
903/1965 in relazione all'art. 360, nn.
Art. 24 Cost.
civ.;- con il secondo motivo si allega la violazione e falsa applicazione dell'art. 24 Cost. nonché dell'art.
Art. 420 cod. proc. civ.
nonché dell'art. 420 cod. proc. civ., in merito alla non concessione di rimessione in termini per depositare documenti; - con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art.
Art. 152 disp. att. cod. civ.
civ., poiché nulla al riguardo viene rinvenuto in atti; relativamente, infine, alla dedotta violazione dell'art. 152 disp. att. cod. civ., va rilevato che la Corte d'Appello ha liquidato le spese, secondo il principio della soccombenza, ai sensi del DM n.
DM n. 55 del 2014
civ., va rilevato che la Corte d'Appello ha liquidato le spese, secondo il principio della soccombenza, ai sensi del DM n. 55 del 2014; _g___1exoc r dell'esenzione atteso che; come affermato da questa Corte (V.
Cass. n. 16616 del 2018
Cass. n. 16616 del 2018), in tema di esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali, l'art.
Art. 42 comma 11 del d.l. n. 269 del 2003
nonché dell'art. 420 cod.
L. n. 326 del 2003
Art. 1 —bis dell'articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
civ., in merito alla non concessione di rimessione in termini per depositare documenti; - con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 152 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 9327 del 2018
Cass. n. 1861 del 2019
Cass. n. 16616 del 2018
Cass. n. 16616 del 2018), in tema di esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali, l'art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 21255-2020 proposto da: NAPOLITANO GIUSEPPINA, domiciliata in ROM, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato RICCARDO FERNIANI; - ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARI A, 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPINA GIANNICO, ANTONELLA PATTERL SI RGIO PREDEN; - resistente - avverso la sentenza n. 800/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 21/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

VALERIA PICCONE RILEVATO CHE: -con sentenza depositata il 21 novembre 2019, la Corte d'appello di Firenze, rigettando l'appello proposto da Giuseppina Napolitano, ha confermato la decisione di primo grado che aveva ritenuto infondata la domanda della stessa volta ad ottenere la condanna dell'INPS alla corresponsione in proprio favore, in qualità di figlia disabile, della pensione della madre, Annunziata Schiumarini, avvenuta in data 14 settembre 2015; -la Corte in particolare, ha condiviso la decisione del Tribunale che aveva ritenuto la mancata allegazione e dimostrazione, da parte della ricorrente, del requisito della "vivenza a carico" che, unitamente a quello medico legale, costituisce presupposto indefettibile per la concessione del beneficio richiesto; - per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso per cassazione Giuseppina Napoletano, affidandolo a tre motivi; - l'INPS ha rilasciato procura; - è stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO CHE: -con il primo motivo di censura si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 221. n. 903/1965 in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.;- con il secondo motivo si allega la violazione e falsa applicazione dell'art. 24 Cost. nonché dell'art. 420 cod. proc. civ., in merito alla non concessione di rimessione in termini per depositare documenti; - con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 152 cod. proc. civ. in relazione alla condanna al pagamento delle spese di lite; - il primo motivo e il secondo motivo, da esaminarsi congiuntamente per ragioni logico — sistematiche, sono infondati; - giova evidenziare, al riguardo, come correttamente la Corte d'Appello abbia fatto applicazione della consolidata giurisprudenza di questa Corte (fra le tante, Cass. n. 9327 del 2018, Cass. n. 1861 del 2019) secondo cui in caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della "vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una jf situazione di totale soggezione finanziaria dei soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile; tale accertamento di fatto è rimesso al giudice di merito e, pertanto, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato; nel caso di specie, secondo quanto si legge nella motivazione della sentenza di secondo grado, il requisito della vivenza a carico non è stato oggetto di alcuna allegazione essendo stato depositato esclusivamente il certificato di morte della madre ed uno stato di famiglia da cui risultava, peraltro, la presenza, nel nucleo familiare, anche del marito della madre della ricorrente, che ben avrebbe potuto provvedere al suo mantenimento; correttamente la Corte ha escluso che la mancata contestazione del requisito della vivenza a carico da parte dell'INPS nella fase amministrativa esonerasse la parte dagli oneri di allegazione che sulla stessa incombono nella fase giudiziale inerendo agli elementi costitutivi del diritto vantato; d'altro canto, considerata la piena autonomia tra l'accertamento amministrativo e l'azione giudiziaria, la prima si pone esclusivamente quale condizione di procedibilità della seconda; quanto alla dedotta violazione dell'art. 24 Cost., deve ritenersi sussistente un difetto di specificità, in violazione dell'art. 366 cod. proc. civ., poiché nulla al riguardo viene rinvenuto in atti; relativamente, infine, alla dedotta violazione dell'art. 152 disp. att. cod. civ., va rilevato che la Corte d'Appello ha liquidato le spese, secondo il principio della soccombenza, ai sensi del DM n. 55 del 2014; _g___1exoc r dell'esenzione atteso che; come affermato da questa Corte (V.

Cass. n. 16616 del 2018), in tema di esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali, l'art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo modificato dall'art. 42, comma 11, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. nella 1. n. 326 del 2003, laddove fa carico alla parte ricorrente, che versi nelle condizioni reddituali per poter beneficiare dell'esonero degli oneri processuali in caso di soccombenza, di rendere apposita dichiarazione sostitutiva "nelle conclusioni dell'atto introduttivo" va interpretato nel senso che della ricorrenza delle condizioni di esonero deve essere dato conto nell'atto introduttivo del giudizio; nella specie risulta dalla produzione documentale di parte ricorrente che la stessa aveva presentato apposita dichiarazione sostitutiva attestante le proprie condizioni reddituali: conseguentemente, il requisito in questione deve reputarsi accertato e pertanto vanno ritenute non dovute le spese relative al giudizio di appello;alla luce delle suesposte argomentazioni, il terzo motivo deve essere accolto e, decidendo la causa nel merito ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., devono dichiararsi non dovute le spese relative al giudizio d'appello; le spese relative al giudizio di legittimità vanno compensate in ragione della parziale soccombenza; 12~ sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis- dell' articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.

PQM La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati il primo e il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara la parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese relative al giudizio d'appello. Compensa le spese relative al giudizio di legittimità. 1".figfr sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dell' articolo 13 comma 1 girate,- del d.P.R. n. 115 del 2002.1 ofrt ULU itch) Così deciso nell'adunanza camerale del 12 ottobre 2021.

Il Presidente (Adriana Doronzo) P SUCCA CANsCifEnL0/1::,,TE, 7REbrriE