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Ordinanza — n. 41537/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax court ruling for lack of specific factual motivation in cadastral reclassification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41537/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against a regional tax court decision regarding a cadastral reclassification. The tax court had rejected the taxpayer's appeal because the original assessment lacked concrete factual details justifying the value increase, relying instead on generic references to market evolution. The court upheld this decision, ruling that such reclassifications require rigorous, specific, and rational motivation detailing the exact urban, environmental, and physical factors affecting the specific property, rather than broad generalities.

Regesto Legislator

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L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335; art. 2697 c.c.: In cadastral reclassification proceedings under the specified law, the administrative act must provide complete, specific, and rational motivation identifying the concrete urban, environmental, and physical elements that justify the value adjustment for the individual property, rather than relying on generic references to market evolution.

Parole chiave

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cadastral reclassification tax assessment motivation microzone revision factual specificity requirement property value adjustment administrative act reasoning taxpayer due process riclassificazione di terreni

Disposizioni normative citate

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L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335
311 del 2004, ex art. 1, comma 335 di immobile identificato al foglio 501 particella 00217 subalterno 6 - rigettava l'appello dell'Ufficio , ritenendo insussistenti i presupposti per la ridefinizione del classamento di detti immobili.
art. 2697 c.c.
1, comma 335 nonchè dei principi generali in ordine alla motivazione degli atti in materia catastale e art. 2697 c.c. ex art.
art. 360 c.p.c., n. 3
ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione a revisione del classamento di immobili siti in microzone nel Comune di Roma.
D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8
art. 2697 c.c
1, comma 335 nonchè dei principi generali in ordine alla motivazione degli atti in materia catastale e art. 2697 c.c.
art. 360 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 22671/2019
Cass. n. 19810 del 23/07/2019
Cass. Sez. 5 n. 23051/2019
Cass. Sez. 5 n. 23051/2019; Cass.
Cass. sez. 6 n. 9770 del 08/04/2019
Sez. 5 n. 23051/2019
Sez. 5 n. 23051/2019; Cass.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 10947-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE DI ROMA TERRITORIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro TESTA FRANCESCA ROMANA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA MERCEDE, 33, presso lo studio dell'avvocato SIMONE VENEZIANO, che la rappresenta e difende; - controricorrente- avverso la sentenza n. 5252/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 24/09/2019; :51,L111 Pkin, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MAURA CAPRIOLI. Ric. 2020 n. 10947 sez. MT - ud. 04-11-2021 -2- Rg 10947/2020 FATTO e DIRITTO Ritenuto che: L'Agenzia delle entrate ricorre sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione da parte di Francesca Romana Testa dell'avviso di accertamento per riclassificazione e rivalutazione di rendita catastale, L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335 di immobile identificato al foglio 501 particella 00217 subalterno 6 - rigettava l'appello dell'Ufficio , ritenendo insussistenti i presupposti per la ridefinizione del classamento di detti immobili.

In particolare, la CTR, riteneva,confermando la decisione di primo grado , carente di motivazione l'atto impositivo in assenza di concreta specificazione di risultanze fattuali che avevano concorso alla rivalutazione. La contribuente si è costituita con controricorso. Con l'unico motivo si deduce la violazione della L. n. 311 del 2014,. art. 1, comma 335 nonchè dei principi generali in ordine alla motivazione degli atti in materia catastale e art. 2697 c.c. ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione a revisione del classamento di immobili siti in microzone nel Comune di Roma.

Il motivo è infondato. Costituisce principio consolidato di questa Corte quello secondo cui è necessaria una rigorosa - e cioè completa, specifica e razionale motivazione dell'atto di riclassamento. In particolare, quando si tratta di un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335 la ragione giustificativa non può consistere nella mera evoluzione del mercato immobiliare, ma deve essere accertata la variazione di valore degli immobili presenti nella microzona (Cass. 22671/2019). i Qualora il nuovo classamento sia stato adottato, come nella specie, ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell'ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l'immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra valore di mercato e valore catastale in tale microzona rispetto all'analogo rapporto nell'insieme delle microzone comunali, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia riferimento ai suddetti rapporti ed al relativo scostamento nonchè ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento (con i quali il Comune di Roma ha richiesto all'Agenzia del Territorio l'attivazione del processo di revisione parziale del classamento catastale delle unità immobiliari ubicate in una determinata microzona e nota del Direttore dell'Agenzia) laddove da tali ultimi non siano evincibili gli elementi che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento. .Nè può ritenersi sufficiente a tal fine il riferimento a non meglio precisati interventi pubblici effettuati per la riqualificazione della viabilità interna e dell'arredo urbano nonchè ad interventi da parte dei privati per la ristrutturazione degli edifici.

E ciò anche considerando che l'attribuzione di una determinata classe è correlata sia alla qualità urbana del contesto in cui l'immobile è inserito (infrastrutture, servizi, eccetera), sia alla qualità ambientale (pregio o degrado dei caratteri paesaggistici e naturalistici) della zona di mercato immobiliare in cui l'unità stessa è situata, sia infine alle caratteristiche edilizie dell'unità stessa e del fabbricato che la comprende (l'esposizione, il grado di rifinitura, eccetera). Con specifico riferimento al riclassamento di unità immobiliari site nel Comune di Roma, Cass. n. 19810 de123/07/2019 ha statuito che il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell'operazione, deve essere adeguatamente motivato in ordine agli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nel del D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8 come la qualità urbana del contesto nel quale l'immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l'unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, affinchè il contribuente sia posto in condizione di conoscere "ex ante" le ragioni che ne giustificano in concreto l'emanazione (conf.

Cass. Sez. 5 n. 23051/2019; Cass. sez. 6 - 5, n. 9770 del 08/04/2019). In definitiva, il contribuente, assoggettato all'iniziativa dell'ente, rivolta a modificare un quadro già stabilizzato di definizione della capacita contributiva, deve essere posto in condizione di poter compiutamente controllare e se del caso contestare - sul piano giuridico oltre che sul piano fattuale - la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della revisione del classamento di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335. Di conseguenza, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento in termini sintetici e quindi generici al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, senza specificare le fonti, i modi e i criteri con cui questi dati sono stati ricavati ed elaborati.

Viceversa, l'atto deve contenere l'indicazione:

a) degli elementi che hanno in concreto interessato una determinata microzona;

b) di come essi incidano sul diverso classamento della singola unità immobiliare (Cass. 22671/2019; Cass.23051/2019). La CTR si è uniformata ai predetti principi, rilevando la genericità della motivazione, non sussistendo i presupposti di fatto necessari per l'applicazione del riclassamento. Il ricorso va per l'effetto rigettato. Il consolidarsi nelle more del giudizio dell'orientamento giurisprudenziale sin qui descritto giustifica la compensazione fra le parti delle spese di lite

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Compensa le spese di legittimità.