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Ordinanza — n. 41461/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal against regional commission ruling inadmissible due to lack of interest.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41461/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the tax agency's appeal against a regional commission decision that had declared the agency's appeal inadmissible for lack of interest. The court found the lower tribunal failed to consider the universal succession of rights to Equitalia groups and the agency's standing to annul tax notices. Consequently, the lower judgment was quashed and the case remitted to a different regional commission.

Regesto Legislator

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Art. 100 c.p.c.; Art. 1 comma 3 D.L. n. 193/2016: The dissolution of a collection society does not affect the standing of the tax agency to appeal, as universal succession ensures continuity of rights and the agency retains a legitimate interest in removing legal uncertainty regarding tax debts.

Parole chiave

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tax appeal admissibility lack of interest procedural universal succession rights Equitalia collection society tax debt annulment procedura di ricupero d'imposta impugnazione di decisioni amministrative impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 100 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c. e nullità della sentenza per avere la stessa erroneamente dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia delle entrate ritenendo non Ric.
Art. 1 comma 3 D.L. n. 193/2016
FATTI DI CAUSA rilevato che: la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso una cartella di pagamento relativa ad IRPEF e la Commissione Tributaria Regionale dichiarava l'appello dell'Agenzia delle entrate inammissibile per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c.
art. 100 c.p
FATTI DI CAUSA rilevato che: la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso una cartella di pagamento relativa ad IRPEF e la Commissione Tributaria Regionale dichiarava l'appello dell'Agenzia delle entrate inammissibile per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c.
artt. 299 c.p
Infatti al giudizio dinanzi a questa Corte, caratterizzato dall'impulso d'ufficio, non si applicano le regole sull'interruzione del processo (artt. 299 c.p.c.
art. 111 c.p
e ss.), ed il trasferimento del diritto controverso non ha di norma conseguenze processuali né quando avvenga a titolo particolare (ipotesi che resta disciplinata dall'art. 111 c.p.c.: cfr., ex multis, Sez.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 27128 del 2021
Sez. 1, Ordinanza n. 7152 del 22/03/2018
Sez. U, Sentenza n. 15911 del 08/06/2021
Sez. 3, Sentenza n. 7751 del 08/04/2020
Sez. 1, Sentenza n. 2625 del 02/02/2018
Sez. 1, Sentenza n. 7477 del 23/03/2017
Sez. L, Sentenza n. 1757 del 29/01/2016
645844 - 01; Sez. L, Sentenza n. 1757 del 29/01/2016, Rv.
Sez. 3, Sentenza n. 425 del 06/03/1962
638717 - 01; si tratta del resto di principio indiscusso, già stabilito da Sez. 3, Sentenza n. 425 del 06/03/1962, Rv.
Cass. n. 12893 del 2015
Cass. n. 15603 del 2020
Cass. n. 15603 del 2020).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 22645-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro MAURIZIO ANTONIO MARIA MIGLIETTA, GIULIA MIGLIETTA, in qualità di eredi della sig.ra Fiorella Marinelli, a sua volta erede di Vito Marinelli, e per la sig.ra MARIA NELLA MARINELLI, in qualità di erede del sig. Vito Marinelli, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA E.Q.

VISCONTI 99, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI BATTISTA CONTE, rappresentati e difesi dall'avvocato SAMUELE DONATELLI; - controricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (ADER); - intimata - avverso la sentenza n. 3782/28/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA, depositata il 24/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI. FATTI DI CAUSA rilevato che: la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso una cartella di pagamento relativa ad IRPEF e la Commissione Tributaria Regionale dichiarava l'appello dell'Agenzia delle entrate inammissibile per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c. in quanto essa non risulta soccombente in alcun modo, non avendo Equitalia sud s.p.a. proposto appello.

L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c. e nullità della sentenza per avere la stessa erroneamente dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia delle entrate ritenendo non Ric. 2020 n. 22645 sez. MT - ud. 17-11-2021 -2- correttamente che difettasse l'interesse ad impugnare della stessa Agenzia. Il motivo di impugnazione è fondato.

Secondo questa Corte infatti: «nulla rileva, nel presente giudizio, la circostanza che la società Equitalia Servizi di Riscossione sia stata sciolta ope legis per effetto del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193. Infatti al giudizio dinanzi a questa Corte, caratterizzato dall'impulso d'ufficio, non si applicano le regole sull'interruzione del processo (artt. 299 c.p.c. e ss.), ed il trasferimento del diritto controverso non ha di norma conseguenze processuali né quando avvenga a titolo particolare (ipotesi che resta disciplinata dall'art. 111 c.p.c.: cfr., ex multis, Sez. 1 , Ordinanza n. 7152 del 22/03/2018, Rv. 647841 - 01, con riferimento alla successione dell'Agenzia del Demanio dei diritti già spettanti al Ministero delle Finanze); né quando avvenga per effetto di successione in universum ius (così Sez.

U -, Sentenza n. 15911 del 08/06/2021, Rv. 661509 - 03, con riferimento per l'appunto alla successione "a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali", di Agenzia delle Entrate-Riscossione alle società del gruppo Equitalia, prevista dal D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 3, secondo cui tale successione non ha causato alcuna soluzione di continuità nell'attività della riscossione). Poiché dunque al momento della notifica del ricorso (28 aprile 2017) la società Equitalia Servizi di Riscossione era esistente ed operativa, in quanto il suo scioglimento è avvenuto soltanto con decorrenza dal 1 luglio 2017, ai sensi dell'art. 1, comma 1 suddetto D.L., il successivo scioglimento della società, avvenuto nelle more del giudizio di legittimità, non riverbera effetti su quest'ultimo (ex multis, Sez. 3 -, Sentenza n. 7751 Ric. 2020 n. 22645 sez.

MT - ud. 17-11-2021 -3- del 08/04/2020, Rv. 657500 - 01; Sez. 1 -, Sentenza n. 2625 del 02/02/2018, Rv. 646866 - 01, con riferimento specifico alle ipotesi della cancellazione delle società commerciali dal registro delle imprese; Sez. 1 -, Sentenza n. 7477 del 23/03/2017, Rv. 645844 - 01; Sez. L, Sentenza n. 1757 del 29/01/2016, Rv. 638717 - 01; si tratta del resto di principio indiscusso, già stabilito da Sez. 3, Sentenza n. 425 del 06/03/1962, Rv. 250671 - 01 e da allora in poi sempre tenuto fermo da questa Corte)» (Cass. n. 27128 del 2021); l'interesse ad agire postula che colui che agisce si qualifichi titolare di diritti o di rapporti giuridici e non anche l'attualità della lesione del diritto poiché è sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, dovendosi ritenere che la rimozione di tale incertezza non rappresenti un interesse di mero fatto ma un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice (Cass. n. 12893 del 2015;

Cass. n. 15603 del 2020). La Commissione Tributaria Regionale non si è conformata ai predetti principi laddove - dichiarando l'appello dell'Agenzia delle entrate inammissibile per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c. in quanto la stessa non risulta soccombente in alcun modo - per un verso non ha tenuto in debito conto della successione "a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali", di Agenzia delle Entrate- Riscossione alle società del gruppo Equitalia, prevista dal D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 3 - secondo cui tale successione non ha causato alcuna soluzione di continuità nell'attività della riscossione - e per un altro verso non ha considerato che, quand'anche il vizio derivi da un errore del Ric. 2020 n. 22645 sez.

MT - ud. 17-11-2021 -4- /.0 concessionario della riscossione, ciò nonostante è evidente l'interesse ad agire dell'Agenzia delle entrate in quanto l'annullamento della cartella fa venire meno il credito del Fisco nei confronti della parte contribuente. Pertanto, il ricorso dell'Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio del 17 ovembre 2021. Il