Italian Court dismisses appeal, ruling tax debts prescribe in ten years, not five.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation rejected Oscar Sperandio's appeal against the Regional Tax Commission's decision to uphold a ten-year prescription period for tax debts. The Commission correctly applied the standard ten-year rule for fiscal credits like IRPEF and VAT, rejecting the taxpayer's argument for a five-year term. The court affirmed that without specific legislative exceptions, fiscal claims do not prescribe in five years and dismissed the appeal with costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2946, 2953 c.c.; Art. 360, 380 bis, 384 c.p.c.: Fiscal credits for taxes such as IRPEF and VAT prescribe in ten years unless expressly provided otherwise, as they are not periodic payments.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 5041-2020 proposto da: SPERANDIO OSCAR, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIANO DALLA VALLE; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, VIA DEI PORTOGHESI N. 12, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 614/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL VENETO, depositata il 16/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO. Rilevato che: Con sentenza depositata il 16 luglio 2019 la Commissione tributaria regionale del Veneto rigettava l'appello proposto da Oscar Sperandio avverso la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto dal contribuente contro l'intimazione di pagamento emessa a seguito del mancato pagamento di alcune cartelle relative a tributi erariali. Riteneva la CTR che il credito tributario iscritto a ruolo fosse soggetto a prescrizione decennale. Avverso la suddetta sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo.
Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate- Riscossione. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. Il ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: Con unico mezzo il ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione ed errata applicazione degli artt. 2953 e 2946 cod. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto applicabile nella specie il termine di prescrizione decennale anziché quinquennale. La censura è infondata.
Emerge dallo stesso ricorso per cassazione che i crediti in discussione concernono tributi erariali (IRPEF, IRAP ed IVA), in ordine ai quali non risulta decorso il termine di prescrizione decennale. Ric. 2020 n. 05041 sez. MT - ud. 03-11-2021 -2- Questa Corte è ferma nel ritenere che il diritto alla riscossione dei tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP ed IVA), in mancanza di un'espressa disposizione di legge, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d'imposta (Cass. n. 32308 del 2019;
Cass. n. 15244 del 2020). Correttamente, pertanto, la CTR ha affermato che nel caso di specie il termine di prescrizione è decennale, e ciò indipendentemente dal percorso logico-giuridico seguito per addivenire a tale conclusione. In tal caso, la Corte cassazione può procedere alla correzione della motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ. essendo il dispositivo conforme al diritto e non essendo nella specie necessaria alcuna indagine e motivazione in fatto. Il ricorso va dunque rigettato. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 3 novembre 2021. Ric. 2