Italian Supreme Court dismisses appeal due to mutual withdrawal of litigation by both parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal admissible but subsequently dismissed the proceedings because both parties mutually withdrew their claims before the hearing. Incos S.r.l. filed an action against Hypo Alpe Adria Bank S.p.A. regarding the nullity of leasing contract clauses, while the bank counterclaimed for outstanding payments. The court ruled that the litigation was extinguished by the parties' voluntary withdrawal, which was deemed regular under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: The litigation is extinguished by mutual withdrawal of the appeal and counterclaim when both parties formally renounce the proceedings before the hearing.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
____________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 8054 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da INCOS S.r.l. (C.F.: 02133670303), in persona del legale rappresentante pro tempore, Silvano Fantin rappresentato e difeso dall’avvocato Flavio Mattiuzzo (C.F.: MTT FLV 50H28 D962L) -ricorrente- nei confronti di JULIA PORTFOLIO S.p.A., già HYPO ALPA ADRIA BANK S.p.A. (C.F.: 01452770306), in persona dei rappresen- tanti per procura Tommaso Turco e Davide Pulella rappresentati e difesi dagli avvocati Massimiliano Campeis (C.F.: CMP MSM 76R25 E473Z) e Giuseppe Cossa (C.F.:
CSS GPP 56C15 G751V) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Trie- ste n. 506/2019, pubblicata in data 16 luglio 2019; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 1° dicembre 2021 dal consigliere Augusto Tatangelo. Fatti di causa Incos S.r.l. ha agito in giudizio nei confronti di Hypo Alpe Adria Bank S.p.A. per ottenere la dichiarazione di nullità di al- cune clausole di una serie di contratti di leasing immobiliare Ric. n. 8054/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 1° dicembre 2021 – Ordinanza – Pagina 1 di 3 F i r m a t o D a :
R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 8054/2020 Numero sezionale 10802/2021 relative agli interessi, assumendone il carattere usurario, e la Numero di raccolta generale 41440/2021Data pubblicazione 23/12/2021 restituzione degli importi versati a tale titolo, nonché la corre- sponsione di importi ancora dovuti a titolo di indennità di re- cesso.
La società convenuta, in via riconvenzionale, ha chiesto il pagamento degli importi ancora dovuti in virtù dei rapporti di leasing in contestazione. Le domande della società attrice sono state rigettate dal Tri- bunale di Udine, che ha invece accolto la domanda riconven- zionale della convenuta. La Corte di Appello di Trieste ha confermato la decisione di primo grado, rigettando l’appello proposto da Incos S.r.l.. Ricorre Incos S.r.l., sulla base di due motivi. Resiste con controricorso Hypo Alpe Adria Bank S.p.A.. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato manifestamente fondato.
È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della pro- posta. La ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso e la con- troricorrente atto di adesione alla suddetta rinuncia. La controricorrente ha altresì depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c.. Ragioni della decisione La società ricorrente, prima della data fissata per l’adunanza camerale, ha depositato un atto di rinuncia al ricorso, rinunzia cui ha aderito la società controricorrente.
La rinunzia e l’accettazione risultano regolari in quanto ante- riori all’adunanza camerale e sottoscritte dalle parti e/o dai lo- ro procuratori a tanto abilitati, ai sensi dell’art. 390 c.p.c.. Ric. n. 8054/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 1° dicembre 2021 – Ordinanza – Pagina 2 di 3 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .
P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 8054/2020 Numero sezionale 10802/2021 Va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità Numero di raccolta generale 41440/2021Data pubblicazione 23/12/2021 per rinunzia, mentre nulla è a dirsi in ordine alle relative spe- se, ai sensi dell’art. 391, comma 4, c.p.c.. per questi motivi La Corte: - dichiara estinto per rinunzia il giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, in data 1° dicembre 2021.
Il presidente Adelaide AMENDOLA Ric. n. 8054/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 1° dicembre 2021 – Ordinanza – Pagina 3 di 3 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G