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Ordinanza — n. 41393/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against tax assessment for lack of market value research allegation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41393/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Vincenzo Serino's appeal against the Regional Tax Commission's dismissal of his challenge to IMU tax assessments. Serino argued the Commission failed to properly cite market value research required by law, while the Commission relied on a municipal deliberation containing valuation criteria. The Court held that the existing documentation sufficiently explained the valuation basis, rendering the appellant's complaint regarding the lack of specific research allegation unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 7 comma 1 legge 212/2000; Art. 1 comma 162 legge 296/2006: The requirement to allega market value research is satisfied when the tax assessment refers to a public document containing detailed valuation criteria and data, provided the taxpayer can effectively exercise their right of defense.

Parole chiave

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IMU tax assessment market value research taxation motivation right of defense Regional Tax Commission valuation criteria Cassation appeal zona industriale

Disposizioni normative citate

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Art. 7 comma 1 della legge 212/2000
Art. 1 comma 162 della legge 296/2006
Ai sensi del D.P.R, nr 115/2002 art 13 comma primo, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma
Art. 360 primo comma nr 3 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 1209 del 2000
Il contribuente non spiega poi le ragioni per le quali questa sarebbe inidonea a supportare la motivazione degli avvisi di accertamento e a far conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, onde poterla efficacemente contrastare (Cass. n. 1209 del 2000, Cass.
Cass. n. 21571 del 2004
1209 del 2000, Cass. n. 21571 del 2004; Cass.
Cass. n. 14385 del 2010
21571 del 2004; Cass. n. 14385 del 2010).
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22390-2020 proposto da: SERINO VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALADIER 43, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI ROMANO, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCO SARRACIN O ; - ricorrente - contro COMUNE di BENEVENTO , in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dagli avvocati MARCO DRESDA, VINCENZO CATALANO; - controricorrente- avverso la sentenza n. 9222/24/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 06/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MAUIA. CAPRIOLI. Ric. 2020 n. 22390 sez. MT - ud. 16-11-2021 -2- Rg 22390/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: Vincenzo Serino impugnava avanti la CTP di Benevento gli avvisi di accertamento Imu anno dì imposta 2013 e 2014 dolendosi dell'omessa motivazione degli avvisi e del valore venale del bene sul quale era stata calcolata l'imposta. Con sentenza nr 100/2018 accoglieva parzialmente il ricorso. Avverso tale decisione il contribuente proponeva appello avanti la CTR della Campania che con sentenza nr 9222/2019 lo rigettava. Il Giudice di appello riteneva che i provvedimenti impugnati contenevano una sufficiente indicazione dei presupposti di fatto e di diritto in particolare con riferimento alla determinazione del valore delle aree fabbricabili mediante il richiamo alla delibera comunale nr 35/2013 la quale, allegata agli atti di causa, aveva indicato per ciascuna zona del territorio comunale, compresa quella relativa all'immobile oggetto di imposizione, il valore per mq dei terreni edificabili specificando í criteri di stima seguiti.

Osservava che i primi giudici, ben lungi dal recepire in modo acritico i valori Orni, avevano adeguatamente e correttamente motivato in fatto i criteri in base ai quali avevano inteso non attenersi ai valore di cui alla delibera del Consiglio correggendoli in senso favorevole al contribuente. Con unico articolato motivo, illustrato da memoria, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'ad 7 comma primo della legge 212/2000 e dell'art 1 comma 162 della legge 296/2006 in relazione all'art 360 primo comma nr 3 c.p.c., per avere la CTR erroneamente ritenuto non necessaria la riproduzione o allegazione della ricerca di mercato richiamata solo genericamente negli avvisi impugnati.

Si è costituito con controricorso il Comune di Benevento . Il motivo è infondato. i La CTR ha ritenuto la validità degli avvisi di accertamento impugnati ritenendo che gli stessi contenevano una sufficiente indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della pretesa impositiva in particolare con valore alla determinazione del valore delle aree fabbricabili operata dal Comune mediante il richiamo alla delibera comunale nr 35/2013, la quale indicava per ciascuna zona del territorio comunale, compresa quella oggetto di imposizione, il valore per mq dei terreni edificabili, specificando i criteri di stima seguiti.

Il ricorrente non censura sotto questo profilo la decisione, orientando invero la sua critica sul difetto di motivazione dell'atto ,a suo dire, non rispondente ai precetti contenuti nell'art 7 comma I della legge 212/2000 per il generico riferimento ai valori di mercato di cui lamenta la mancata allegazione, senza tuttavia svolgere alcuna contestazione in relazione al fatto che alla delibera del consiglio comunale sia stata allegata (e anch'essa pubblicata sull'albo pretorio) la relazione intitolata "La valutazione delle aree fabbricabili ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria", la quale, come ha rilevato la CTR, conteneva i criteri di determinazione del valore delle aree fabbricabili .

Il contribuente non spiega poi le ragioni per le quali questa sarebbe inidonea a supportare la motivazione degli avvisi di accertamento e a far conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, onde poterla efficacemente contrastare (Cass. n. 1209 del 2000, Cass. n. 21571 del 2004; Cass. n. 14385 del 2010). Neppure spiega perché la mancata allegazione della suddetta ricerca rilevi ai fini della motivazione dell'avviso e del conseguente esercizio del suo diritto di difesa. Il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri di legge vigenti

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in C 1400,00 oltre accessori di legge ed al 15% per spese generali. Ai sensi del D.P.R, nr 115/2002 art 13 comma primo, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma