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Ordinanza — n. 41392/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-filing; court ruled non-filing valid when opposing party notified existence via counter-appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41392/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal improcedibile because the appellant failed to file it within the statutory deadline. Although the appellant was not formally constituted, the opposing party (Tax Agency) had notified the Court of the appeal's existence through a counter-appeal, satisfying the condition for the Court to act ex officio. Consequently, the Court dismissed the appeal and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 385, comma 1, c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002: The Court of Cassation may declare an appeal improcedibile ex officio even without formal filing if the opposing party notifies its existence via counter-appeal, rendering the non-filing legally effective.

Parole chiave

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non-filing appeal improcedibile declaration counter-appeal notification ex officio power litigation costs allocation differimento dell'imposizione contenzioso tributario inoltro della dichiarazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 385, comma 1, c.p.c.
Ai sensi dell'art. 385, comma primo, cod.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. 26529/2017
Cass. n. 252-01
Cass.26529/2017; Cass. n. 252-01; principio già affermato da Cass.
Cass. Sez. U n. 4859-81
252-01; principio già affermato da Cass. Sez. U n. 4859-81 e Cass.
Cass. Sez. U n. 6420-81
4859-81 e Cass. Sez. U n. 6420-81; v.
Cass. 20327/2019
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 14943-2021 proposto da: ROBUR TIBONI VOLLEY SSD, ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i tetmini prescritti dalla legge; - ricorrente non costituito - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (c.f. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 866/02/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE delle MARCHE, depositata il 13/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. • Ric. 2021 n. 14943 sez. MT - ud. 03-11-2021 -2- Rg 14943/2021 Robur Tiboni Volley ssd. a r.l. c/ Agenzia delle entrate Ritenuto che: L'Agenzia delle entrate ha notificato in data 30 gennaio 2020 controricorso al ricorso di Robur Tiboni Volley ssd a r.I., proposto per la cassazione della sentenza della CTR delle Marche, n. 866/2/2020, dep. 13.11.2020, con la quale era stato dichiarato inammissibile l'appello della società contribuente in controversia su impugnazione di avviso di accertamento Anno d'imposta 2013 ai fini Ires e Irap.

La cancelleria ha certificato che il detto ricorso non è stato iscritto a ruolo. Considerato che: Il potere della Corte di cassazione di dichiarare di ufficio l'improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso, ove la parte intimata ne abbia portato a conoscenza della Corte l'esistenza con il controricorso (cfr. Cass.26529/2017; Cass. n. 252-01; principio già affermato da Cass. Sez. U n. 4859-81 e Cass. Sez. U n. 6420-81; v. anche Cass. 20327/2019). Il ricorso va quindi dichiarato improcedibile. Ai sensi dell'art. 385, comma primo, cod. proc. civ., le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, nella misura indicata nel dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.800,00, oltre spese prenotate e debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Roma, 3 novembre 2021 Il Presidente Dott. Roberto Giova