Italian Supreme Court dismisses appeal for non-filing, ruling the court can declare it inadmissible if notified via counter-appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to file it within the statutory deadline. Although the appellant did not deposit the document, the tax agency notified the court of the appeal's existence through a counter-appeal, bringing it to the court's knowledge. Consequently, the court exercised its power to dismiss the appeal ex officio and ordered the appellant to pay the litigation costs and an additional uniform contribution.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385, comma 1, c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002: The Court of Cassation may declare an appeal inadmissible ex officio even if not filed, provided the opposing party notified its existence via counter-appeal, and the appellant bears the costs and additional uniform contribution.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 14935-2021 proposto da: GARRUTO MASSIMO, ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge; - ricorrente non costituito - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (c.f. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1776/27/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2021 n. 14935 sez. MT - ud. 03-11-2021 -2- Rg 14935/2021 Garruto Massimo c/ Agenzia delle entrate Ritenuto che: L'Agenzia delle entrate ha notificato in data 18 aprile 2021 controricorso al ricorso di Massimo Garruto, proposto per la cassazione della sentenza della CTR della Puglia, n. 1766/27/2020 dep. 9.9.2020, con la quale era stato dichiarato inammissibile l'appello del contribuente, in controversia su impugnazione di cartella di pagamento, emessa ex art. 36 bis dpr 600/73n Anno d'imposta 2009, con la quale veniva rettificata l'imposta a debito, come indicata in dichiarazione.
La cancelleria ha certificato che il detto ricorso non è stato iscritto a ruolo. Considerato che: Il potere della Corte di cassazione di dichiarare di ufficio l'improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso, ove la parte intimata ne abbia portato a conoscenza della Corte l'esistenza con il controricorso (cfr. Cass.26529/2017; Cass. n. 252-01; principio già affermato da Cass. Sez. U n. 4859-81 e Cass. Sez. U n. 6420-81; v. anche Cass. 20327/2019); il ricorso va quindi dichiarato improcedibile. Ai sensi dell'art. 385, comma primo, cod. proc. civ., le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, nella misura indicata nel dispositivo.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1, quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis (Cass. n. 27778 del 2021; n. 29788 del 2019; Cass. n. 5955 del 2014).
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 2.800.000, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Roma, 3 novembre 2021 Il Presidente Dott. Roberto