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Ordinanza — n. 41390/2021 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against IMU tax liability, ruling the lessor remains liable after contract resolution if property is not returned.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41390/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Unicredit Leasing's appeal against a regional tax commission ruling that the lessor remained liable for IMU taxes after a financial lease contract was resolved. The lessor argued that since the property was returned to them, they were no longer the taxpayer, but the court held that the lessor retains liability until the property is physically repossessed. The decision affirms that the lessor is the subject of the tax obligation for the duration of the contract, even if the lessee fails to return the property upon resolution.

Regesto Legislator

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D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9; D.Lgs. n. 99 del 2009, art. 8: In financial lease cases where the contract is resolved and the property is not returned, the lessor remains the subject of the IMU tax obligation until physical repossesssion, as the tax liability is tied to the contractual title rather than material possession.

Parole chiave

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IMU tax liability financial lease contract lessor subject status property reposssession tax obligation duration contractual title possession Cassation appeal dismissal immobile locato

Disposizioni normative citate

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D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9
8, comma 2, e del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, comma 1, sostenendo che aveva errato la CTR a ritenere che, nell'ipotesi come quella di specie, di mancata riconsegna del bene al locatore a seguito di risoluzione del contratto di locazione finanziaria, soggetto passivo ai fini IMU fosse il concedente .
D.Lgs. n. 99 del 2009, art. 8, comma 2
DIRITTO Con l'unico articolato motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 99 del 2009, art. 8, comma 2, e del D.Lgs.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei \ presupposti processuali per il versamento, da parte della contribuente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art.
art. 3 Cost
53 Cost in quanto il presupposto impositivo del tributo prescinde dalla relazione di fatto con l'immobile sia con riferimento all'art. 3 Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 13793 del 2019
Ciò in quanto il legislatore ha ritenuto rilevante, ai fini impositivi, non già la consegna del bene e quindi la detenzione materiale dello stesso, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata dell'utilizzatore" (Cass. n. 13793 del 2019, Cass.
Cass. n. 25249 del 2019
13793 del 2019, Cass. n. 25249 del 2019, Cass.
Cass. n. 29973 del 2019
25249 del 2019, Cass. n. 29973 del 2019).
Cass. 2020 n. 8957
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 19037-2020 proposto da: UNICREDIT LEASING SPA, in persona de legale rappresentante pío tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONSULTA 1/B, presso lo studio dell'avvocato CRISTIANO CAUMONT CAIMI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NICOLA BORZOMI', GIUSEPPE PIZZONIA, MANUELA CITTADINI; r - ricorrente - J Contro COMUNE di SOLIERA (MO), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 37, presso lo studio dell'avvocato CECILIA FURITANO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO ZA.NASI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2026/14/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'EMILIA ROMAGNA, depositata 11 4/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MAURA CAPRIOLI. Ric. 2020 n. 19037 sez. MT - ud. 03-11-2021 -2- Rg 19037/2020 FATTO Considerato che : UNICREDIT LEASING s.p.a. impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Modena l'avviso di accertamento notificatole dal Comune di Soliera in data 13/02/2014 in ragione dell'omesso versamento del saldo dell'IMU dovuta per l'anno d'imposta 2013 relativamente ad un complesso immobiliare concesso in locazione finanziaria alla società Siltal s.p.a.., sostenendo, per quanto qui di interesse, che non era soggetto passivo ai fini IMU e, pertanto, di non essere tenuta al pagamento della predetta imposta in quanto, nonostante la risoluzione del contratto di locazione, l'immobile era stato riconsegnato ad essa proprietaria successivamente in data18.9.2014 .

La Commissione Tributaria Provinciale di Modena accoglieva il ricorso. La sentenza, impugnata dal Comune , veniva riformata dalla Commissione Tributaria Regionale della Emilia Romagna che accoglieva l'appello sostenendo che ai sensi del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, soggetto passivo ai fini IMU per gli immobili concessi in locazione è il locatario con decorrenza dalla data di stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, fino alla data di effettiva consegna dell'immobile al locatore. Avverso tale pronuncia la contribuente propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo,illustrato da memoria, cui l'intimato replica con controricorso illustrato da memoria.

DIRITTO Con l'unico articolato motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 99 del 2009, art. 8, comma 2, e del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, comma 1, sostenendo che aveva errato la CTR a ritenere che, nell'ipotesi come quella di specie, di mancata riconsegna del bene al locatore a seguito di risoluzione del contratto di locazione finanziaria, soggetto passivo ai fini IMU fosse il concedente . i Il motivo è infondato. Viene sottoposta allo scrutinio di questa Corta la questione della individuazione del soggetto passivo dell'IMU relativa ad un bene immobile concesso in locazione finanziaria nell'ipotesi, tutt'altro che infrequente, di risoluzione anticipata del rapporto contrattuale per morosità dell'utilizzatore cui non fa seguito l'immediata materiale restituzione del bene.

Il problema che si pone è quello di stabilire se nel periodo intercorrente tra cessazione di efficacia del contratto e la restituzione del bene la titolarità passiva del rapporto fiscale sorga in capo al locatore, nella qualità di soggetto che giuridicamente possiede bene, o all'utilizzatore che materialmente ne dispone. Nella fattispecie in esame risulta, infatti, pacifico tra le parti che il contratto di locazione finanziaria fu risolto per morosità della società locataria, in data 17,6,2009 e fu restituito in epoca successiva all'annualità di riferimento dell'accertamento IMU in data 12.3.2015.

Ciò premesso, va rilevato come ai sensi del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, "Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto".

Orbene, in materia si è recentemente venuto a consolidare un maggioritario indirizzo giurisprudenziale, cui questo Collegio intende dare continuità, secondo il quale "Il D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, individua nel locatario il soggetto passivo, nel caso di locazione finanziaria, a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto, derivandone, qualora il contratto di leasing sia risolto e l'immobile non sia stato restituito, che il locatore ritorna ad essere soggetto passivo. Ne discende che con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva ai fini Imu si determina in capo alla società di leasing, anche se essa non ha ancora acquisito la disponibilità materiale del bene per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore.

Ciò in quanto il legislatore ha ritenuto rilevante, ai fini impositivi, non già la consegna del bene e quindi la detenzione materiale dello stesso, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata dell'utilizzatore" (Cass. n. 13793 del 2019, Cass. n. 25249 del 2019, Cass. n. 29973 del 2019). In buona sostanza, l'IMU, imposta di natura prettamente patrimoniale, ha riguardo, nell'individuare il soggetto passivo ad una nozione di "possesso" civilistica per cui quello che conta è il titolo contrattuale che giustifica il possesso del bene (proprietà, diritto reale di godimento, contratto di leasing vigente) e non la disponibilità di fatto dello stesso.

A conferma di ciò il citato D.Lgs., art. 9, stabilisce la titolarità passiva dell'imposta in capo al locatario anche nel caso di beni "non costruiti" o "in corso di costruzione" che, come tali non possono essere detenuti; in tali ipotesi la stipula del contratto e non la materiale consegna del bene rileva ad individuare il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta. Orbene, i giudici di appello si sono attenuti alla normativa di settore ed ai principi giurisprudenziali soprarichiamati, dimostrando di aderire agli indirizzi prevalenti presso questa Corte.

Non si ravvisano profili di incostituzionalità nella previsione dell'art. 9 nei termini in cui è stata su interpretata sia con riferimento all'art. 53 Cost in quanto il presupposto impositivo del tributo prescinde dalla relazione di fatto con l'immobile sia con riferimento all'art. 3 Cost. La pretesa lesione del principio di uguaglianza non discende dalla norma ma dall'illegittima condotta dell'utilizzatore verso il quale la ricorrente può azionare i rimedi che ritiene più opportuni per il recupero della disponibilità del bene e per il risarcimento dei danni.Il giudice di appello si è correttamente attenuto alla normativa di settore ed ai principi enunciati dalla prevalente giurisprudenza cui anche questo Collegio ritiene di aderire (Cass. 2019 n. 29973 3 n. 25249;

Cass. 2020 n. 2020 n. 8957). Il ricorso va rigettato. Il consolidarsi della giurisprudenza della Corte su tale tema giustifica la compensazione delle spese di legittimità. P.Q. M. La Corte rigetta il ricorso.Compensa le spese di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei \ presupposti processuali per il versamento, da parte della contribuente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

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