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Ordinanza — n. 41380/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on usucapion, ruling factual assessment of possession remains with trial court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41380/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected the appeal filed by Ambrosio and Muriale against the Second Instance Court's dismissal of their usucapion claim. The appellants argued that the lower court incorrectly evaluated evidence regarding the defendant's possession, yet the Court held that determining whether possession was exercised 'as a dominus' is a matter of fact reserved for the trial judge. Consequently, the Court found no ground to re-examine the merits or declare the appeal admissible.

Regesto Legislator

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Art. 360-bis, n. 1 c.p.c.; The Supreme Court cannot substitute its own assessment of facts for that of the court of first instance, as the determination of whether possession was exercised 'as a dominus' constitutes a factual finding subject to the trial judge's discretion.

Parole chiave

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usucapion possession as dominus factual assessment appeal admissibility re-examination of merits civil procedure Italian Supreme Court censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 360-bis, n. 1 c.p.c.
643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n.
Art. 334, comma 2 c.p.c.
civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod.
Art. 348-bis c.p.c.
civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod.
Art. 606 c.p.p.
Art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art.
Art. 13, comma 1-bis D.P.R. n. 115/02
rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R.
Art. 1, comma 17 legge n. 228/12
115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto Ric.
art. 348-bis cod. proc. civ
civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ.
art. 606 c.p
art. 1, comma 17 legge n. 228/12
115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto Ric.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 6123, 0510312020
S.U. n. 25573, 12111/2020
S.U. n. 8053, 71412014
sent. n. 7155, 21/3/2017
(sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv.
Corte Costituzionale n. 4112021
3203212019 e 33033/2019, va rigettato sulla scorta della sopravvenuta sentenza della Corte Costituzionale n. 4112021, la quale ha dichiarato, con effetto solo de futuro, "l'illegittimità costituzionale degli artt.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 4767-2021 proposto da: 'N AMBROSIO ORNELLA, MURIALE COSIMO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FIRENZE, 32, presso lo studio dell'avvocato ELENA IEMBO, rappresentati e difesi dall'avvocato ANNAMARIA TROPIANO; - ricorrenti - contro OPPEDISANO GIUSEPPE; - intimato- avverso la sentenza n. 763/2020 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 30/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE GRASSO; considerato che il Collegio condivide i rilievi di cui appresso, formulati dal relatore in seno alla proposta: "ritenuto che la vicenda qui al vaglio può riassumersi nei termini seguenti: - Cosimo Munale e Ornella Ambrosio citarono in giudizio Giuseppe Oppedisano chiedendo dichiararsi in loro favore l'avvenuto acquisto per usucapione di un fondo; - la convenuta, costituitasi, chiese rigettarsi la domanda e il Tribunale, accolse la domanda attorea; - la Corte d'appello di Reggio Calabria, accolta l'impugnazione dell'Oppedisano, rigetto la domanda degli appellati, alla luce di una valutazione dissonante del quadro probatorio riipetto all'apprezzamento di primo grado (in sintesi): la coltivazione del fondo non era sufficiente a dimostrare che una tale attività materiale potesse collegarsi a un esercizio "uti dominus";

2. dal complesso della prova orale e dalle stesse dichiarazioni di parte appellante non era dato trarre, con la necessaria rigorosità imposta dalla Cassazione, che per la durata di legge gli appellanti avessero posseduto uti dominus; ritenuto che gli appellanti ricorrono avverso la sentenza d'appello sulla base di due motivi di doglianza e che la controparte è rimasta intimata; considerato che il primo motivo, con il quale i ricorrenti prospettano nullità della sentenza o del procedimento, per aver fatto parte del Collegio d'appello un giudice ausiliario, a fronte della questione di costituzionalità rimessa al Giudice delle leggi da questa Corte con le ordinanze nn. 3203212019 e 33033/2019, va rigettato sulla scorta della sopravvenuta sentenza della Corte Costituzionale n. 4112021, la quale ha dichiarato, con effetto solo de futuro, "l'illegittimità costituzionale degli artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 (Di iposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98, nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle _funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall'art. 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e Ric. 2021 n. 04767 sez.

M2 - ud. 26-10-2021 -2- altre diiposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57)"; considerato che il secondo motivo, con il quale i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. ti V , nonché l'omesso esame id un fatto controverso e decisivo, non supera alo scrutinio d'ammissibilità per le ragioni che seguono:

a) con la censura in esame i ricorrenti contestano la motivazione della sentenza impugnata, giudicata 'contorta' e non pienamente valutativa delle prove; addebitano alla stessa di aver omesso di prendere in esame prove documentali aventi valore decisivo (certificato storico di residenza e certificazione catastale attestante la destinazione agricola del fondo); di aver .Tosato il tigoristico principio enunciato dalla Corte di cassazione, secondo il quale la coltivazione del fondo non costituirebbe prova del possesso "uti dominus", anche ove il terreno, come nella .ecie, avesse avuta esclusiva destinazione agricola; di avere violato il principio di non contestazione, stante che <<il convenuto non ha preso puntuale posizione sull'asserito possesso degli attori, stante le sollevate accezioni, generiche, presuntive, apodittiche, e, comunque, incapaci di smentire che il rapporto di fatto dei ricorrenti è durato per oltre vent'anni, o di provare che la manifesta signoria sui beni sia stata contrastata da una contrapposta attività de/proprietario, o di altro soggetto da lui delegato, tale da escludere i pretendenti al godimento dei beni»; b) è di tutta evidenza che, nella sostanza, peraltro neppure dissimulata, il complesso censuratorio investe inammissibilmente l'apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito, in questa sede non sindacabile, neppure attraverso l'escamotage dell'evocazione dell'art. 116, cod. proc. dv., in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, riipettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero diiposte d'ufficio al di fu' ori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle Ric. 2021 n. 04767 sez.

M2 - ud. 26-10-2021 -3- prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., da Sez. 6-1, n. 27000, 27/12/2016, ,Rv. 642299);

c) la Corte locale ha, con insindacabile giudizio, peraltro condotto alla stregua d'una analitica rassegna delle evidenze probatorie, escluso che gli odierni ricorrenti avessero assolto all'onere, peraltro rigoroso, di provare che per un ininterrotto ventennio avessero goduto del bene come se ne fossero stati i proprietari; facendo, inoltre, puntuale applicazione del consolidato, e qui condiviso, indirizzo di questa Corte di legittimità, secondo il quale, ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corri ipondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus"; costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario (Sez. 6, n. 6123, 0510312020, RA 657277, da ultimo); d) è di tutta evidenza che attraverso la denunzia di violazione di legge i ricorrenti sollecitano - non determinando essa, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l'accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all'evidenza, occorrente che l'accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente - un improprio riesame di merito (da ultimo, S. U. n. 25573, 12111 / 2020, Ri). 659459); e) è inammissibile la denunzia di omesso esame di un fatto controverso e decisivo, non avendo i ricorrenti, a parte ogni altra comiderazione, puntualmente allegato Ric. 2021 n. 04767 sez.

M2 - ud. 26-10-2021 -4- dove e quando i documenti evidenziati siano stati sottoposti al contraddittorio (per tutte, dr.- S.U. n. n. 8053, 71412014T; considerato che, di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi 'inconsistenti; considerato che non v'è luogo a regolamento delle spese poiché la controparte è rimasta intimata; considerato che ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;

P.Q.M.

rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto Ric. 2021 n. 04767 sez. M2 - ud. 26-10-2021 -5- per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del giorno 2