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Ordinanza — n. 41378/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for revocation of final judgment due to lack of statutory basis for dolo revocatorio.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41378/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal for revocation inadmissible because the statutory framework does not permit revoking final judgments based on dolo (fraud) by a party. The applicant, Pasquale Giaquinto, sought to overturn a prior rejection of his claim against the Municipality of Airola, alleging the municipality overvalued the property to induce a pre-emption right. The court ruled that while dolo allows revocation under specific conditions, it cannot be applied to final judgments via the general revocation procedure, as such judgments are only subject to revocation under the narrow exception explicitly listed in Article 395 of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 395, n. 1; Art. 395, n. 4 cod. proc. civ.: The general provision for revocation of judgments due to dolo does not apply to final judgments, which are only subject to revocation under the specific exception of Article 395, paragraph 4.

Parole chiave

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revocation of judgment dolo revocatorio final judgment Code of Civil Procedure pre-emption right property valuation inadmissible appeal azione di manutenzione

Disposizioni normative citate

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Art. 395, n. 1 cod. proc. civ.
Art. 395, n. 4 cod. proc. civ.
Art. 398 cod. proc. civ.
Per mero debito di completea espositiva va peraltro rilevato che il ricorso è difforme dal paradigma vincolato di cui all'art. 398 cod. proc. civ., mancando l'indicazione delle prove dirette a dimostrare il dolo e la data della scoperta di esso (cfr., ex multis, Cass.
D.P.R. n. 115/02, art. 13, comma 1-quater
legge n. 228/12, art. 1, comma 17
art. 395 cod. proc. civ
4 dell'art. 395 cod. proc. civ., eipressamente e tassativamente richiamata dalla previsione Jpeciale di cui all'ari'.
art. 398 cod. proc. civ
Per mero debito di completea espositiva va peraltro rilevato che il ricorso è difforme dal paradigma vincolato di cui all'art. 398 cod. proc. civ., mancando l'indicazione delle prove dirette a dimostrare il dolo e la data della scoperta di esso (cfr., ex multis, Cass.
art. 1, comma 17 legge n. 228/12
115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto Ric.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 12742/2003
Cass. n. 14669/2004
Cass. n. 10301/1971
Cass. n. 3261/1983
Cass. n. 11451/2011
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 32199-2020 proposto da: GIAQUINTO PASQUALE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ATANASIO KIRCHER 7, presso lo studio dell'avvocato STEFANIA IASONNA, rappresentato e difeso dall'avvocato ROBERTO SODANO; - ricorrente - contro COMUNE di AIROLA , in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IVIAGLIANO SABINA 24, presso lo studio dell'avvocato LUIGI PE LUNARI, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIO OMAGGIO; - contraricorrenti - contro DE MASI MARIANNA, GIAQUINTO ORLANDO, GIAQUINTO GIOVANNA; - intimati - avverso l'ordinanza n. 20960/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata 1'08/09/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

GIUSEPPE GRASSO; considerato che il Collegio condivide i rilievi di cui appresso, formulati dal relatore in seno alla proposta: "rilevato che: - questa Corte, con ordinan.za n. 2096012017, pubblicata il 301512017, rigettò il ricorso proposto da Pasquale Giaquinto nei confronti del Comune di Airola e avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, pubblicata il 2211212012, che, a sua volta, aveva rigettato l'appello del Gia quinto contro la sentenza di primo grado, che ne aveva disatteso la domanda di risoluzione, risarcimento danni e rilascio per viokkione del diritto di prelazione; - avverso la men.zionata decisione di legittimità il Giaquinto propone ricorso per revocazione, ai sensi dell'ad. 395, n. 1, cod. proc. civ., proipettando dolo revocatorio popetrato dal Comune di Airola, per aver fatto sovrastimare il valore del ceipite immobiliare; osserva il ricorso è palesemente inammissibile.

In primo ed assorbente luogo non è previsto dall'ordinamento la revocnione, per effetto di dolo di una delle parti, delle statukioni di legittimità, le quali sono soggette a revocikione solo nell'ipotesi di cui al n. 4 dell'art. 395 cod. proc. civ., eipressamente e tassativamente richiamata dalla previsione Jpeciale di cui all'ari'. Ric. 2020 n. 32199 sez. M2 - ud. 26-10-2021 -2- 391 bis cod. proc. civ. e non estensibile per analogia (cfr., ex multis, Cass. nn. 12742/ 2003,1466912004). Per mero debito di completea espositiva va peraltro rilevato che il ricorso è difforme dal paradigma vincolato di cui all'art. 398 cod. proc. civ., mancando l'indicazione delle prove dirette a dimostrare il dolo e la data della scoperta di esso (cfr., ex multis, Cass. nn. 103011971, 32611983,11451/ 2011"; considerato che il soccombente ricorrente va condannato a rimborsare le spese in favore del controricorrente Comune di Airola, il quale ha anche fatto pervenire memoria illustrativa, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo; considerato che ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto Ric. 2020 n. 32199 sez. M2 - ud. 26-10-2021 -3- per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2021. DEPOSITATO I CANCELLERIA N IL CANCE