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Ordinanza — n. 41377/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming false application of civil code articles regarding usucapion and possession dynamics.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41377/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claim that the lower court violated civil code provisions on usucapion. The appellant argued the court ignored a contractual exchange of goods for price discounts, but the court found this constituted a voluntary agreement rather than possession. Furthermore, the court noted the appellant failed to demonstrate a change in factual basis between the first and second instance judgments.

Regesto Legislator

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Art. 348 ter, co. 3, cod. proc. civ.; Art. 360, n. 3, cod. proc. civ.; The Supreme Court must declare an appeal inadmissible if the appellant fails to prove a difference in the factual basis between the first and second instance judgments.

Parole chiave

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usucapion dynamics possession presumption inadmissible appeal factual basis change double conformity controproposta accettazione di vantaggi controprestazione contrattuale

Disposizioni normative citate

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Art. 348 ter, co. 3, cod. proc. civ.
c) si è in presenza di "doppia conforme" e, pertanto, "ratione temporis", trovando applicazione l'art. 348 ter, co. 3, cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n.
Art. 360, n. 3, cod. proc. civ.
643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n.
Art. 1141, co. 1, cod. civ.
Art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
26-10-2021 -3- considerato che non v'è luogo a statuizione sul capo delle spese non avendo la controparte svolto difese; che ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art.
art. 360 cod. proc. civ
3 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenzia di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Sez.
art. 348-bis cod. proc. civ
civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ.
art. 606 c.p
e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi 'inconsistenti';
art. 1, comma 17 legge n. 228/12
115/02 (inserito•dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

Giurisprudenza citata

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S.U. n. 25373, 12/11/2020
Sez. 2, n. 3328, 10/03/2014
Cass. nn. 19001/2016, 26714/2016
sent. n. 7155, 21/3/2017
(sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 14293-2020 proposto da: LORETI IMELDA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FERDINANDO MARTINI 9, presso lo studio dell'avvocato ANDREA EMILIO FALCE1 1A, che la rappresenta e difende; - ricorrente- contro FALLIMENTO MAREMA COSTRUZIONI SRL ; - intimato - avverso la sentenza n. 5843/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE GRASSO; considerato che il Collegio condivide i rilievi di cui appresso, formulati dal relatore in seno alla proposta: "ritenuto che la vicenda qui al vaglio può riassumersi nei termini seguenti: - la Corte d'appello di Roma conte. rmò la sentenza di primo grado, la quale aveva rigettato la domanda di accertamento della proprietà per intervenuta usucapione proposta da Imelda Loreti nei confronti del Fallimento Marma Costruzioni s.r.l.; ritenuto che la soccombente appellante ricorre avverso la sentenza d'appello sulla base di due motivi di doglianza e che la controparte è rimasta intimata; ritenuto che con i due correlati motivi la ricorrente denuncia violazione e/ o falsa applicazione degli artt. 1141 e 2697 cod. civ., nonché l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo, addebitando alla decisione di secondo grado: - di non avere tenuto conto della provata 'dinamica contrattuale', caratterizzata «dallo scambio di una cosa (le antine) contro il prezzo (la rinunzia allo sconto sull'acquisto dell'appartamento in cambio delle due cantinole oppure, al contrario, la consegna delle cantine in luogo dello sconto sul prezzo dell'appartamento»; considerato che l'insieme censuratorio non supera lo scrutinio d'ammissibilità per le ragioni che seguono:

a) la Corte di Roma, traendo spunto dalle stesse proipettazioni attoree, confermate dal teste escusso, ha chiarito che «la relazione materiale con i beni de quibus non è derivata da una volontaria apprensione dei beni, bensì da un accordo con il venditore avente ad oggetto la concessione dell'utilkzo degli stessi da parte dell'acquirente in luogo di uno sconto sul prezzo, ovverossia da un atto proveniente dal proprietario possessore e dal riconoscimento dell'altrui proprietà da parte dell'acquirente»; con la conseguenza che una tale dinamica faceva escludere la presunzione di possesso di cui all'art. 1141, co. 1, cod. civ., in assenza di dimostrato mutamento della detenzione in possesso;

b) attraverso la denunzia di violazione di legge la ricorrente sollecita - non determinando essa, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l'accertamento là ttuale operato dal Ric. 2020 n. 14293 sez. M2 - ud. 26-10-2021 -2- giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all'evidenza, occorrente che l'accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auipicato dal ricorrente - un improprio riesame di merito (da ultimo, S.U. n. 25373, 12/11 / 2020, Rv. 639439);

c) si è in presenza di "doppia conforme" e, pertanto, "ratione temporis", trovando applicazione l'art. 348 ter, co. 3, cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 3 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenzia di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Sez. 2, n. 3328, 10/ 03 / 2014, Rv. 630339; coni, ex multis, Cass. nn. 19001 / 2016, 26714/2016), evenienza che nel caso in esame non ricorre affatto;

d) in ogni caso, sulla base della stessa proJpettazione, il denunziato omesso esame di un fatto controverso e decisivo è da escludere, stante che la ricorrente, nella sostanza, non si duole di una omissione di tal genere, ma, ben diversamente, de/fatto che la Corte locale abbia assegnato al fatto esaminato un significato diverso da quello Jperato dalla predetta"; considerato che, di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi 'inconsistenti';

Ric. 2020 n. 14293 sez. M2 - ud. 26-10-2021 -3- considerato che non v'è luogo a statuizione sul capo delle spese non avendo la controparte svolto difese; che ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito•dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2021 v-, i • DEPOSITATO IN C