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Ordinanza — n. 41376/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for contesting appellate court's evidence evaluation on property rights.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41376/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because it challenged the lower court's evaluation of material evidence regarding property ownership and adverse possession. The appellants, heirs of a neighbor, argued that underground excavations constituted clandestine possession and that the appellate court erred in finding adverse possession had matured. The court ruled that such challenges to the factual assessment of evidence are reserved for the appellate court and cannot be raised before the Supreme Court unless there is a clear error of law.

Regesto Legislator

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Art. 116 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: Appeals contesting the evaluation of material evidence by the court of appeal are inadmissible before the Supreme Court, as the latter cannot re-evaluate facts unless a clear error of law is demonstrated.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility evaluation of material evidence adverse possession usucapione clandestine possession property rights condominium legge sugli alloggi diritto esclusivo nella comproprietà parte comune

Disposizioni normative citate

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Art. 116 c.p.c.
Il ricorso è articolato in tre motivi, che rispettivamente denunciano: 1) "violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c.", in relazione "alla data in cui furono eseguite le opere di scavo Ric.
Art. 1117 c.c.
Art. 1163 c.c.
Art. 840 c.c.
Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002
Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.
art. 116 c.p
Il ricorso è articolato in tre motivi, che rispettivamente denunciano: 1) "violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c.", in relazione "alla data in cui furono eseguite le opere di scavo Ric.
artt. 116 c.p
15-07-2021 -3- sotterraneo grazie alle quali furono ricavati i vani occulti oggetto di usucapione"; 2) "violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c., 1117, 1163 e 840 c.c., in relazione alla prova dell'intervenuta usucapione"; 3) "violazione e falsa applicazione degli artt.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 11017-2020 proposto da: FRANCESCONI LUANA, FRANCESCONI DANILO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DA PALESTRINA, 63, presso lo studio dell'avvocato STEFANIA CONTALDI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato DAVIDE ZEREGA; - ricorrenti - contro NAVONE ENRICO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BADIA DI CAVA, 62, presso lo studio dell'avvocato FABIO BALLARINI, rappresentato e difeso dall'avvocato ERNESTO DE SANCTIS; - controricorrente - contro BATTISTELLA LUIGINA, ROMANI GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO 25, presso lo studio Ci dell'avvocato MARIA CARLA VECCHI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO SEGALERBA; - con troricorrenti- contro CANEPA LUIGIA ROSA, OLIVA MARIA ANTONELLA, PIACENTINI IOLANDA, OLIVA FRANCO, ARQUA' TANCREDI; - intimati - avverso la sentenza n. 1284/2019 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 25/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE 1. Marselia Carmela citava in giudizio Romani Giuseppe e Battistella Luigina, deducendo di avere scoperto che i convenuti, proprietari dell'appartamento situato al piano inferiore rispetto a quello di sua proprietà, avevano realizzato un ampliamento abusivo del loro appartamento; chiedeva quindi che i convenuti fossero condannati a rimuovere le opere invasive, ripristinando i luoghi. I convenuti si costituivano, domandando di rigettare la domanda e chiedendo in via riconvenzionale di accertare la loro proprietà dei locali contestati per maturata usucapione.

Nel corso del giudizio veniva integrato il contraddittorio nei confronti degli altri condomini. Il Tribunale di Genova rigettava la domanda attrice e dichiarava la "piena proprietà dell'immobile in capo a Navone Enrico [dante causa dei convenuti] e oggi in capo a Romani Giuseppe e Battistella Luigina". Ric. 2020 n. 11017 sez. M2 - ud. 15-07-2021 -2- 2. La sentenza era impugnata dagli eredi di Marselia Carmela (Francesconi Danilo, Francesconi Giancarlo e Francesconi Luana). Si costituivano Romani Giuseppe e Battistella Luigina, nonché Navone Enrico, che riproponevano la domanda subordinata di usucapione su cui il Tribunale non aveva pronunciato; veniva dichiarata la contumacia degli appellati Canepa Luigia Rosa, Oliva Franco, Piacentini Iolanda, Oliva Maria Antonella e Arquà Tancredi.

La Corte d'appello di Genova ha ritenuto, a differenza del Tribunale, che l'area in cui erano stati ricavati i locali doveva considerarsi di proprietà condominiale, ma ha accolto la domanda riconvenzionale subordinata di usucapione degli appellati, non esaminata dal Tribunale, concludendo che "gli usucapenti hanno diritto a conservare l'appartamento nella sua attuale consistenza".

3. Avverso la sentenza 25 settembre 2019, n. 1284 Francesconi Danilo e Francesconi Luana ricorrono per cassazione. Resistono con distinti atti di controricorso da un lato Romani Giuseppe e Battistella Luigina e dall'altro lato Navone Enrico. Gli intimati Canepa Luigia Rosa, Oliva Maria Antonella, Piacentini Iolanda, Oliva Franco e Arquà Tancredi non hanno proposto difese. I ricorrenti hanno depositato due memorie. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in tre motivi, che rispettivamente denunciano: 1) "violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c.", in relazione "alla data in cui furono eseguite le opere di scavo Ric. 2020 n. 11017 sez.

M2 - ud. 15-07-2021 -3- sotterraneo grazie alle quali furono ricavati i vani occulti oggetto di usucapione"; 2) "violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c., 1117, 1163 e 840 c.c., in relazione alla prova dell'intervenuta usucapione"; 3) "violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c., 1117, 1163 e 840 c.c., in relazione al possesso clandestino esercitato dai convenuti sui locali oggetto della vertenza e alla prova della conoscenza dei vani clandestini da parte di tutti i condomini". I motivi sono inammissibili in quanto contestano la valutazione del materiale probatorio operata dalla Corte d'appello, valutazione ad essa spettante e incensurabile, ove motivata, da parte di questa Corte dì legittimità, come sostanzialmente riconoscono gli stessi ricorrenti, che in memoria precisano di non chiedere una rivalutazione delle prove, ma una presa d'atto da parte di questa Corte "del reale significato e portata delle prove".

II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio in favore di Enrico Navone, che liquida in euro 2.700 di cui euro Ric. 2020 n. 11017 sez. M2 - ud. 15-07-2021 -4- 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, e in favore di Romani Giuseppe e Battistella Luigina, che liquida in euro 2.700 di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15°/0) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera dì consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 15 luglio 2021. ígi Giova i Lombardo DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi. ....