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Ordinanza — n. 41370/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal, ruling 60-day deadline applies to full inspections, not internal checks.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41370/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision to dismiss the taxpayer's claim. The agency argued that the 60-day procedural deadline for issuing an assessment notice did not apply because the audit was an internal verification rather than a full inspection. However, the court found that the audit concluded with the issuance of a closure report, constituting a genuine inspection requiring full procedural safeguards. Consequently, the court held that the Regional Tax Commission correctly applied the 60-day rule and dismissed the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 12, comma 7, Statuto dei diritti del contribuente; Art. 360 n. 3 c.p.c.: The 60-day procedural deadline for issuing an assessment notice applies to inspections concluding with a closure report, not to internal verifications lacking such a conclusion.

Parole chiave

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tax audit procedural deadline closure report requirement taxpayer rights statute internal verification distinction cassation tax appeal accesso agli atti del contribuente tempestività della tassazione fiscale assistenza amministrativa fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 12, comma 7, Statuto dei diritti del contribuente
Considerato che: 1.Con l'unico motivo si deduce violazione dell'art. 12 comma 7, I.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
212/2000 ex art. 360 n. 3 c.p.c., trattandosi di accertamento cd.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 15843 del 2020
n. 18413 del 2021
15843 del 2020; n. 18413 del 2021).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 17735-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro SPORTIME 2 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILEI 1ANTISTICA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI 1, presso lo studio dell'avvocato DANIELE MANCA BITTI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE LAI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 802/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SARDEGNA, depositata il 23/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2020 n. 17735 sez. MT - ud. 04-11-2021 -2- r.g. 17735/2020 Agenzia delle Entrate c/ ASD Sportime 2 Ritenuto che L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della CTR della Sardegna che, riuniti i ricorsi proposti da ASD Sportime 2 srl avverso gli avvisi di accertamenti emessi a seguito di accesso nella sede sociale, per mancata osservanza dell'obbligo di tenuta e conservazione dei libri e scritture contabili ai fini IVA, IRES e IRAP anno 2007 e 2008, ha dichiarato la cessata materia del contendere per l'anno 2007 e ha rigettato l'appello dell'Agenzia per l'anno 2008.

La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente, in accoglimento sia della dedotta violazione dell'art.12, comma 7, dello Statuto dei diritti del contribuente, sia nel merito. La CTR, preso atto che si è trattato di un accertamento a seguito di accesso istantaneo e che il principio del contraddittorio è stato doppiamente rispettato, ha tuttavia rilevato che è mancata la redazione di un PVC di chiusura delle operazioni e in relazione ad esso non è stato rispettato il termine dilatorio di 60 giorni. ASD Sportime 2 srl si costituisce con controricorso, insistendo nella conferma della sentenza impugnata, in quanto si è trattato di una vera e propria verifica fiscale che avrebbe dovuto concludersi con l'emissione di un PVC e con le ulteriori garanze previste dallo Statuto del contribuente per questa ipotesi.

Deposita successiva memoria. Considerato che: 1.Con l'unico motivo si deduce violazione dell'art. 12 comma 7, I. 212/2000 ex art. 360 n. 3 c.p.c., trattandosi di accertamento cd. a tavolino, per il quale non sono applicabili le cautele previste per violazione del principio del contraddittorio e mancato rispetto del termine di 60 giorni tra l'accesso e l'emissione dell'accertamento. 2.11 motivo è infondato. 2.1. Nella fattispecie, contrariamente a quanto affermato dall'Agenzia ricorrente, come emerge peraltro anche dallo stesso ricorso, non si è trattato di un'attività istruttoria interna né di una verifica fiscale con accesso mirato al reperimento di documentazione utile ad effettuare il controllo, ma di un vero e proprio accesso conclusosi con un PVC (come risulta dall'allegato n. 2 al ricorso introduttivo).

Ciò emerge anche dalla sentenza impugnata, laddove la CTR ha affermato che l'avviso di accertamento per l'anno 2008 era stato notificato in data 15/06/2011, dopo dalla notifica del PVC di accesso del 25/11/2010. 2.3. Trattandosi di accertamento a seguito di accesso ispezione o verifica nei locali del contribuente, andavano applicate, salvo l'ipotesi di urgenza, nella fattispecie non dimostrata, tutte le cautele previste dalla indicata norma, trattandosi di garanzie a tutela di principi di derivazione costituzionale di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente, diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva (Cass. 15843 del 2020; n. 18413 del 2021).

Il ricorso va conseguentemente rigettato, essendosi la CTR in sostanza adeguata agli indicati principi; le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q.M Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in C. 7.290,00 oltre spese generali nella misura forfetaria del 15% e accessori di legge. Roma, 4 novembre 2021