Cassation court allows taxpayer appeal, ruling 'a tavolino' tax assessments do not require Process Verbal under Art. 12 L. 212/2000.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court allowed the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision, which had rejected the taxpayer's request to annul tax assessments. The taxpayer argued that a Process Verbal (PVC) was required for all audits, but the Court distinguished between on-site inspections and 'a tavolino' assessments conducted solely on office data. Consequently, the Court held that the procedural guarantees of Art. 12, paragraph 7 of Law 212/2000 apply exclusively to physical inspections, not to remote verifications, and remanded the case for a new decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12 comma 7 della L. 212/2000; The procedural guarantees of Art. 12, paragraph 7 of Law 212/2000 apply exclusively to tax assessments resulting from physical inspections, visits, and verifications conducted on the taxpayer's premises, and do not extend to 'a tavolino' assessments based on office data.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 3342-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (CF. 06363391001), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro ARTISSE SRI„ in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAURA MANTEGAZZA 24 presso lo studio del dott. MARC() GARDIN, rappresentata e difesa dall'avvocato CARLO CUORI(); - controricorrente - avverso la sentenza n. 1979/22/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA SEZIONE DISTACCATA di LECCE, depositata il 19/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2020 n. 03342 sez. MT - ud. 04-11-2021 -2- Rg 3342/2020 Agenzia delle Entrate c/ Artisse srl Ritenuto che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Puglia indicata in epigrafe, in controversia sul ricorso della contribuente per l'annullamento degli avvisi di accertamento relativi ad IRES, IRAP, ed IVA per l'anno di imposta 2007. La CTP accoglieva parzialmente il ricorso con decisione impugnata dall'Ufficio e in via incidentale dalla società. La CTR, nel rigettare l'appello principale, ha ritenuto illegittimo l'accertamento "per mancata redazione e consegna del PVC nonché dell'emissione dello stesso prima del termine dilatorio di 60 giorni dalla redazione di quest'ultimo". (ove v•-n n Artisse srTifféposita memoria, contestando la limitazione delle garanzie di cui all'art. 12 I. 212/2000 alle ipotesi di accesso e verifica dovendosi invece applicare anche nel caso di invito a comparire avene lo scopo di acquisire documenti o notizie, dovendosi anche in questo caso redigere un processo verbale di constatazione.
Considerato che: 1.Con l'unico motivo si deduce violazione dell'art. 12 comma 7, I. 212/2000, ex art. 360 n. 3 c.p.c., 2. Il motivo è fondato. 2.1. Occorre premettere che l'accertamento oggetto del giudizio non trae origine da controlli, ispezioni, verifiche od accessi eseguiti presso la società contribuente, trattandosi (come da allegati al ricorso) di accertamento c.d. "a tavolino", preceduto da contraddittorio col contribuente nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione. La fattispecie in esame è pertanto riconducibile al cd. accertamento "a tavolino", ossia eseguito senza essere accompagnato da una attività dell'amministrazione finanziaria di accesso nella sfera diretta del contribuente. 2.1.
Tanto premesso, l'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, invocato dalla difesa della parte ricorrente, si applica ai soli casi di "accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali" del contribuente: l'emissione di un processo verbale di contestazione non è normativamente prevista in caso di accertamento a tavolino come nel caso in esame. Trattasi, peraltro, di principio assolutamente pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che, con la sentenza n. 24823/2015 resa a Sezioni Unite, ha affermato che «le garanzie fissate nella legge n. 212 del 2000, articolo 12 comma 7, trovano applicazione esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali dove si esercita l'attività imprenditoriale o professionale del contribuente», così trovando avvallo e conferma anche in recenti arresti (cfr.
Cass., V, n. 9725 del 2021; Cass., V, n. 766 del 2020; n. 26354/2021) . 3.La CTR ha erroneamente ritenuto che nell'ipotesi in esame, relativa ad accertamento a tavolino, come tale al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'art.12 comma 7 della L.212/2000, fossero applicabili le tutele previste per gli accertamenti emessi a seguito di accessi, ispezioni o verifiche nella sede del contribuente o della sua attività. 3.1.Va sul tema ribadito che in tema di accertamento fiscale, il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della I. n. 212 del 2000 opera soltanto in caso di controllo eseguito presso la sede del contribuente e non anche alla diversa ipotesi, non assimilabile alla precedente, di accertamenti cd. a tavolino, atteso che la naturale "vis expansiva" dell'istituto del contraddittorio procedimentale nei rapporti tra fisco e contribuente non giunge fino al punto di imporre termini dilatori all'azione di accertamento derivanti da controlli eseguiti nella sede dell'Amministrazione sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente o acquisiti documentalmente (da ultimo Cass. n. 24793 del 05/11/2020). 3.2.
In ossequio ai principi di questa Corte, l'art.12, comma 7 trova applicazione solo con riferimento alle ipotesi in cui viene consegnato un PVC a seguito di accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali del contribuente. In assenza di tale presupposto (in particolare in caso di accertamenti cd. "a tavolino", vale a dire di verifiche effettuate presso la sede dell'Ufficio in base a notizie altrove acquisite, e ciò è pacifico sin dal primo grado che il caso di specie sia una verifica a tavolano, non avendo il contribuente mai contestato tale oggettiva circostanza) non trovano applicazione le garanzie prescritte dall'art.12, comma 7.
4. Il ricorso va conclusivamente accolto, non essendosi la CTR attenuta ai principi sopra enunciati e la sentenza cassata con rinvio alla CTR della Puglia anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla C.T.R. della Puglia, in diversa composizion