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Ordinanza — n. 41368/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against dismissal of tax appeal due to non-notification of underlying debt notices.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41368/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the lower court's decision to terminate the proceedings on the grounds of ceased controversy. The appellant argued that since the underlying debt notices were not properly notified, they should remain subject to appeal alongside the tax assessment. The court ruled that the appellant's intent to challenge these specific notices prevented the termination of the case, requiring the appellate body to address them.

Regesto Legislator

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Art. 36 d.lgs. n. 546/1992; Art. 46 d.lgs. n. 546/1992: The termination of proceedings due to ceased controversy does not apply when the taxpayer has explicitly reserved the right to challenge underlying acts, such as unpaid debt notices, which remain subject to separate legal review.

Parole chiave

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cessation of controversy tax proceedings non-notification vitiating underlying debt notices appeal termination opposizione al precetto esecutivo inoltro della dichiarazione fiscale revoca dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 36 d.lgs. n. 546/1992
Considerato che: 1.Con l'unico motivo la contribuente deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num.
Art. 46 d.lgs. n. 546/1992
Tanto premesso, va rilevato che nel processo tributario la pronuncia di cessazione della materia del contendere ex art. 46 Ric.
Art. 19 comma 3 d.lgs. n. 546/1992
Infatti, poiché l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato, l'art. 19 comma 3 del d.lgs.
Art. 360 cod. proc. civ.
Considerato che: 1.Con l'unico motivo la contribuente deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num.
Art. 112 cod. proc. civ.
articolo 380-bis cod. proc. civ
La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ.
artt. 112 cod. proc. civ
civ., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 20735/2019
Cass. n. 20735/2019, in motivazione; conformi, ex plurimis, Cass.
Cass. n. 1144/2018
20735/2019, in motivazione; conformi, ex plurimis, Cass. n. 1144/2018, ivi citata; Cass.
Cass. n. 13314/2021
1144/2018, ivi citata; Cass. n. 13314/2021) Nel caso di specie, come risulta dal ricorso introduttivo (indicato ed allegato per autosufficienza dal ricorrente), il contribuente aveva impugnato anche le cartelle presupposte dalla comunicazione preventiva dell'iscrizione ipotecaria.
Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 5351 del 27/02/2020
Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 9753 del 18/04/2017
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 20532-2020 proposto da: DE CRISTOFARO ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 297, presso lo studio dell'avvocato MARIA GRAZIA AFFATATO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE LAUDANTE; - ricorrente- Contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente avverso la sentenza n. 487/3/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA BASILICATA, depositata il 03/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MICHELE CATALDI. Rilevato che: 1.Roberto De Cristofaro propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza di cui all'epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Basilicata ha respinto il suo appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Potenza, che aveva dichiarato cessata la materia del contendere sul ricorso proposto dal medesimo contribuente contro una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria . L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ.

Considerato che: 1.Con l'unico motivo la contribuente deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992. Assume infatti il ricorrente che con il ricorso introduttivo egli aveva impugnato non solo la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in questione, ma anche le cartelle di pagamento presupposte. Deduce, inoltre, il ricorrente di aver anche proposto querela di falso innanzi il tribunale di Potenza, assumendo la falsità della sottoscrizione, a lui imputata, Ric. 2020 n. 20532 sez.

MT ud. 03-11-2021 -2- apposta sulla relata della notifica di un atto d'intimazione, che aveva depositato l'Ufficio nel giudizio tributario. Pertanto, la circostanza che, in altro giudizio, era stato accolto il ricorso del contribuente avverso l'iscrizione ipotecaria, che era stata annullata, non avrebbe dovuto, secondo il ricorrente, determinare la declaratoria della cessata materia del contendere anche nel procedimento avente ad oggetto la comunicazione preventiva all'iscrizione della medesima garanzia reale, permanendo invece l'interesse del contribuente ad ottenere una pronuncia anche sulle cartelle di pagamento presupposte da quest'ultima ed oggetto del petitum del suo ricorso introduttivo.

Il motivo è fondato e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al giudice d'appello. Infatti, poiché l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato, l'art. 19 comma 3 del d.lgs. n. 546/92 consente al contribuente di scegliere se impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli, facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o se impugnare cumulativamente anche quello presupposto non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria (cfr.

Cass. n. 20735/2019, in motivazione; conformi, ex plurimis, Cass. n. 1144/2018, ivi citata; Cass. n. 13314/2021) Nel caso di specie, come risulta dal ricorso introduttivo (indicato ed allegato per autosufficienza dal ricorrente), il contribuente aveva impugnato anche le cartelle presupposte dalla comunicazione preventiva dell'iscrizione ipotecaria. Tanto premesso, va rilevato che nel processo tributario la pronuncia di cessazione della materia del contendere ex art. 46 Ric. 2020 n. 20532 sez. MT - ud. 03-11-2021 -3- del d.lgs. n. 546 del 1992 presuppone la cessazione della posizione di contrasto tra le parti in ragione del sopravvenire, nel corso del giudizio, di fatti sostanziali - quali l'annullamento dell'atto oggetto di impugnazione - incidenti sul "petitum" e sulla "causa petendi" della lite contestata e idonei perciò far venir meno l'interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia (cfr., ex plurinnis, Cass.

Sez. 5 - , Ordinanza n. 5351 del 27/02/2020. In particolare, con specifico riferimento alla cessazione della materia del contendere conseguente all' «annullamento in via di autotutela dell'atto recante la pretesa fiscale» cfr., ex plurimis, Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9753 del 18/04/2017). Pertanto, avendo il contribuente impugnato specificamente anche le cartelle presupposte dall'iscrizione ipotecaria (e non solo l'atto di preavviso di costituzione di quest'ultima, per vizi derivati dalla mancata notifica delle predette), l'annullamento della stessa iscrizione non determina, di per sé solo, il venir meno del residuo interesse al ricorso introduttivo, in parte qua, dovendo pertanto il giudice del rinvio rendere una decisione anche sull'impugnazione delle cartelle.

P. Q. M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Basilicata, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 novembre 2021. Il Pr siden Dott. auro Motcci Ric. 2020 n. 20532 sez. MT - ud.