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Ordinanza — n. 41365/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax agency appeal for late filing after opposing party notified the court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41365/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the Italian Revenue Agency's appeal inadmissible because it was filed after the statutory deadline. Although the agency did not submit the appeal directly, the opposing party, Italmobiliare, filed a counter-appeal that brought the existence of the late appeal to the court's attention. Consequently, the court exercised its power to declare the appeal improcedibile and ordered the agency to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 385, comma 1, cod. proc. civ.; The Court of Cassation may declare an appeal inadmissible ex officio even if the appellant failed to file it within the prescribed term, provided the opposing party has notified the court of the appeal's existence through a counter-appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
late appeal filing improcedibile declaration ex officio power counter-appeal notification tax agency litigation statutory deadline costs allocation arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 385, comma 1, cod. proc. civ.
Ai sensi dell'art. 385, comma primo, cod.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, delle spese del giudizio di legittimità di euro 2.300,00, oltre spese generai nella misura forfetaria del 15% e accessori di legge; non ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. 26529/2017
Cass. n. 252-01
Cass.26529/2017; Cass. n. 252-01; principio già affermato da Cass.
Cass. Sez. Un. 4859-81
Cass. Sez. Un. 6420-81
Cass. 20327/2019
anche Cass. 20327/2019); Il ricorso va quindi dichiarato improcedibile.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 14801-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge; - ricorrente non costituita - contro ITALMOBILIARE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMik, VIA CRESCENZIO N. 14, presso lo studioDI TANNO ASSOCIATI, rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE MARINO, BARBARA NIGRO, ROSAN RI A NI CASTRO; - controri corrente - avverso la sentenza n. 2271/21/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 09/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2021 n. 14801 sez. MT - ud. 04-11-2021 -2- rg 14801/2021 Agenzia delle entrate c/ Italmobiliare s.p.a. Ritenuto che: Italmobiliare ha notificato in data 19 maggio 2021 controricorso al ricorso dell'Agenzia delle entrate, proposto per la cassazione della sentenza della CTR della Lombardia n.2271/2020 che rigettava l'appello proposto dall'Ufficio, ritenendo la rideterminazione del valore operata dall'Ufficio gravemente viziata sotto plurimi profili. La cancelleria ha certificato che il detto ricorso non è stato iscritto a ruolo.

Considerato che: Il potere della Corte di cassazione di dichiarare di ufficio l'improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso, ove la parte intimata ne abbia portato a conoscenza della Corte l'esistenza con il controricorso (cfr. Cass.26529/2017; Cass. n. 252-01; principio già affermato da Cass. Sez. U n. 4859-81 e Cass. Sez. U n. 6420-81; v. anche Cass. 20327/2019); Il ricorso va quindi dichiarato improcedibile. Ai sensi dell'art. 385, comma primo, cod. proc. civ., le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della ricorrente, nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, delle spese del giudizio di legittimità di euro 2.300,00, oltre spese generai nella misura forfetaria del 15% e accessori di legge; non ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di ricorso dell'Agenzia delle entrate. Roma, 4 novembre 2021 Il P sidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA Doti M