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Ordinanza — n. 41364/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41364/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41364/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 10810-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.12. 06363391001), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro IMPRESA INGG. BARTANI BASELLI & C. SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CA SS A 7, i ON Vi rappresentata e difesa dall'avvocato SCARPA KATIA; - controricorrente - contro COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE MARZIO 3„ presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE IZZO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati RUGGERO MERONI, ANTONELLO MANDARANO, IRMA MARINELLI, ENRICO BARBAGIOVANNI; - resistente - avverso l'ordinanza n. 29525/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 24/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

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art 287 c.p; Ordinanza — n. 41364/2021 — snciv · Corte di Cassazione: MAURA CAPRIOLI. Ric. 2021 n. 10810 sez. MT - ud. 04-11-2021 -2- Rg 10810/2021 L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso ex art 287 c.p.c. rilevando che con ordinanza nr 29525 depositata in data 30.9.2020 di questa Corte al punto 4 della motivazione è stato scritto" in definitiva il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata e , non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito ,va rigettato l'originario ricorso proposto dal Comune di Milano" anzicchè dell'Impresa ing Bertani Baselli & C s.p.a. e che è ripetuto il medesimo errore nel dispositivo " la Corte accoglie il ricorso,cassa la sentenza impugna e, decidendo nel merito,rigetta il ricorso introduttivo proposto dal Comune di Milano.

Parole chiave

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impugnazione di decisioni amministrative errore amministrativo risarcimento per errore giudiziario correzione di errore materiale motivi di cassazione imposta sull'utile delle aziende

Disposizioni normative citate

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art 287 c.p
04-11-2021 -2- Rg 10810/2021 L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso ex art 287 c.p.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 10810-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.12. 06363391001), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro IMPRESA INGG. BARTANI BASELLI & C. SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CA SS A 7, i ON Vi rappresentata e difesa dall'avvocato SCARPA KATIA; - controricorrente - contro COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE MARZIO 3„ presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE IZZO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati RUGGERO MERONI, ANTONELLO MANDARANO, IRMA MARINELLI, ENRICO BARBAGIOVANNI; - resistente - avverso l'ordinanza n. 29525/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 24/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MAURA CAPRIOLI. Ric. 2021 n. 10810 sez. MT - ud. 04-11-2021 -2- Rg 10810/2021 L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso ex art 287 c.p.c. rilevando che con ordinanza nr 29525 depositata in data 30.9.2020 di questa Corte al punto 4 della motivazione è stato scritto" in definitiva il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata e , non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito ,va rigettato l'originario ricorso proposto dal Comune di Milano" anzicchè dell'Impresa ing Bertani Baselli & C s.p.a. e che è ripetuto il medesimo errore nel dispositivo " la Corte accoglie il ricorso,cassa la sentenza impugna e, decidendo nel merito,rigetta il ricorso introduttivo proposto dal Comune di Milano.

L'istanza è fondata e va accolta. Infatti come si evince dal tenore dell'ordinanza la Corte ha accolto il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate sia pure in assenza della costituzione della società contribuente sicchè il rigetto dell'originario ricorso non poteva che riferirsi alla società contribuente.

P.Q.M.

La Corte accoglie l'istanza ex art 287 c.p.c. e dispone la correzione nel senso che laddove al punto 4 e nel dispositivo rigetta l'originario ricorso proposto dal Comune di Milano si legga e si scriva rigetta il ricorso dell' dell'Impresa ing Bertani Baselli & C s.p.a.; dispone che tale correzione venga annotata a margine del provvedimento. Roma 4.11.2021 Il Pr siden ( dott Nauro M cci)