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Ordinanza — n. 41363/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax authority appeal, ruling burden of proof on taxpayer to show debt was for family needs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41363/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the appeal by Riscossione Sicilia S.p.A. against a Regional Tax Commission decision that had upheld a taxpayer's claim of lack of jurisdiction. The court found the taxpayer failed to prove that the disputed social security debts were contracted for family needs rather than business activities. Consequently, the court ruled that the burden of proof rested on the taxpayer to demonstrate the extraneous nature of the debt to the family context.

Regesto Legislator

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Art. 77 DPR 602/73; Art. 170 c.c.: The burden of proving that a debt contracted by a spouse or third party for family needs lies with the debtor contesting the mortgage, requiring evidence that the debt was not for business purposes and that the creditor was unaware of its extraneous nature.

Parole chiave

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family fund mortgage burden of proof allocation social security debts family needs requirement tax collection enforcement spousal property rights creditor knowledge standard ipoteca legale del venditore

Disposizioni normative citate

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Art. 77 DPR 602/73
170 c.c., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell'esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all'iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui all'art. 77 del d.P.R.
Art. 170 c.c.
Con la sentenza appena citata questa Corte ha anche ribadito che il coniuge (o il terzo) titolare del bene facente parte del fondo patrimoniale che si faccia attore contestando la legittimità dell'iscrizione ipotecaria perché avvenuta al di fuori delle condizioni legittimanti previste dall'art. 170 c.c.
Art. 360, comma 1, n.3, c.p.c.
4 del primo comma dell'art. 360 cod, proc.
art. 170 c.c
Con la sentenza appena citata questa Corte ha anche ribadito che il coniuge (o il terzo) titolare del bene facente parte del fondo patrimoniale che si faccia attore contestando la legittimità dell'iscrizione ipotecaria perché avvenuta al di fuori delle condizioni legittimanti previste dall'art. 170 c.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3738 del 24/02/2015
Cass. n. 8077/2020
602/73 (Cass. n. 8077/2020) 3.In conclusione il ricorso va accolto e la sentenza cassata con rinvio, anche per le spese, alla CTR della Sicilia.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 7412-2020 proposto da: RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 7, presso lo studio dell'avvocato NICOLA IACOPINO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro I ANZ .1 VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SFORZA PAILAVICINI 18, presso lo studio dell'avvocato ROSARI() RAO, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO CUCINOTrA; - controri corrente - avverso la sentenza n. 393/116/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 23/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA 1A TORRE. Ric. 2020 n. 07412 sez. MT - ud. 04-11-2021 -2- Rg 7412/2020 Riscossione Sicilia c/ Lanza Vincenzo Ritenuto che: Riscossione Sicilia S.p.A. ricorre la per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia, che in controversia su ricorso proposto da Vincenzo Lanza avverso avviso di iscrizione ipotecaria per Iva e imposta di registro, ha dichiarato il difetto di giurisdizione tributaria per i debiti di natura previdenziale e confermato nel resto la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente. Ciò in quanto risultava da parte di Riscossione del tutto indimostrato "il collegamento tra le poste debitorie a base dell'iscrizione ipotecaria in contestazione e le esigenze familiari", mentre "al contrario trattasi di debiti certamente collegati all'attività imprenditoriale del contribuente estranei al contesto familiare nel quale opera il fondo patrimoniale".

Aggiunge che "la stessa esistenza di debiti di natura previdenziale... risulta indicativo della sofferenza economica strettamente attinente all'aspetto patrimoniale". Vincenzo Lanza si costituisce con controricorso e deposita memoria, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso. Considerato che:

1. Con l'unico motivo si deduce violazione o falsa applicazione dell'art.77 DPR 602/73 e degli arrt, 167 e 170 c.c (art.360, comma 1, n.3, c.p.c) per errata distribuzione all'onere della prova in relazione ai debiti contrati per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

2. Il motivo è fondato. 2.1.Va preliminarmente premesso che il motivo, nonostante l'erronea indicazione in rubrica del profilo di censura dedotto (come n. 3 anziché n. 4 del primo comma dell'art. 360 cod, proc. civ., denunciandosi un error in procedendo), deve ritenersi ammissibile alla stregua del principio giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, secondo cui Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, non costituisce condizione necessaria la corretta menzione dell'ipotesi appropriata, tra quelle in cui è consentito adire il giudice di legittimità, purché si faccia valere un vizio della decisione astrattamente idoneo a inficiare la pronuncia; ne consegue che è ammissibile il ricorso per cassazione che lamenti la violazione di una norma processuale, ancorché la censura sia prospettata sotto il profilo della violazione di norma sostanziale ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., anziché sotto il profilo dell'"error in procedendo", di cui al n. 4 del citato art. 360 (Cass. n. 23381/2017, v. anche Cass.

Sez. U., n. 17931 del 2013, Cass. n. 24247 del 2017). 2.2.Quanto all'onere della prova dei presupposti di applicabilità dell'art.170 c.c., va ribadito ove che il debito per cui si procede sia stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, esso grava sulla parte che intende avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale (Cass. 19/02/2013, n. 4011; Cass. 30/05/2007, n. 12730; Cass. 31/05/2006, n. 12998; Cass. 19758 del 2019; n. 8077/2020). 2.3.Questa Corte, con la sentenza del 5/03/2013, n. 5385, proprio in relazione ad una iscrizione ipotecaria effettuata dall'esattore sui beni di un fondo patrimoniale, ha affermato che l'art. 170 c.c., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell'esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all'iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui all'art. 77 del d.P.R. 3 marzo 1973, n. 602 - di cui all'evidenza si discute nella controversia all'esame con la conseguenza che l'esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, qualora il debito facente capo a costoro sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, e quando, ancorché sia stato contratto per uno scopo estraneo a tali bisogni, il titolare del credito, per il quale l'esattore procede alla riscossione, non conosceva l'estraneità ai bisogni della famiglia; viceversa, l'esattore non può iscrivere l'ipoteca su detti beni e l'eventuale iscrizione é illegittima se il creditore conosceva tale estraneità.

Con la sentenza appena citata questa Corte ha anche ribadito che il coniuge (o il terzo) titolare del bene facente parte del fondo patrimoniale che si faccia attore contestando la legittimità dell'iscrizione ipotecaria perché avvenuta al di fuori delle condizioni legittimanti previste dall'art. 170 c.c. assume l'onere di allegare e dimostrare i fatti costitutivi dell'illegittimità dell'iscrizione, evidenziando che tra tali fatti vi è, innanzi tutto, l'essere stato il debito del coniuge (o del terzo) in relazione al quale si è proceduto all'iscrizione, contratto per uno scopo estraneo ai bisogni della famiglia, e che siffatto attore deve, inoltre, allegare e dimostrare che tale estraneità era conosciuta dal creditore che abbia iscritto l'ipoteca. 2.4.0ccorre ancora rilevare che in tema di fondo patrimoniale, il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l'esecuzione sui beni del fondo va ricercato non già nella natura dell'obbligazione ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia, sicché anche un debito di natura tributaria sorto per l'esercizio dell'attività imprenditoriale può ritenersi contratto per soddisfare tale finalità, fermo restando che essa non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall'attività professionale o d'impresa del coniuge, dovendosi accertare che l'obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari (nel cui ambito vanno incluse le esigenze volte al pieno mantenimento ed all'univoco sviluppo della famiglia) ovvero per il potenziamento della di lui capacità lavorativa, e non per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi» (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3738 del 24/02/2015, Rv. 634646 - 01). 2.5.Questa Corte ha pure precisato che tali oneri di allegazione e di prova si configurano anche quando si proponga contro l'esattore domanda di declaratoria della illegittimità di una ipoteca iscritta ai sensi del citato art. 77 del d.P.R. n. 602/73 (Cass. n. 8077/2020) 3.In conclusione il ricorso va accolto e la sentenza cassata con rinvio, anche per le spese, alla CTR della Sicilia.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza cassata con rinvio, anche per le spese, alla