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Ordinanza — n. 41336/2021 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal confirming leaseholder remains IMU taxpayer after lease termination despite lack of physical return.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41336/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal by Intesa Sanpaolo against a regional tax commission decision. The court held that upon lease termination, the lessor remains the IMU taxpayer even if the lessee fails to return the property, as the lessor retains legal title. Consequently, the lessor's claim for reimbursement of taxes paid was rejected.

Regesto Legislator

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Art. 9 d.lgs. n. 23/2011; Art. 1 comma 672 legge n. 147/2013: In case of lease termination, the lessor remains the IMU taxpayer even without physical possession, as legal title persists until the contract ends.

Parole chiave

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IMU taxpayer status lease termination effects lessor liability property return failure tax reimbursement denial legal title retention d.lgs 23/2011 restituzione della proprietà

Disposizioni normative citate

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Art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011
Secondo questa Corte, infatti: in base al disposto di cui all'art. 9 del d.lgs.
Art. 1, comma 672 della legge n. 147 del 2013
23 del 2011 nonché dell'art. 1, comma 672, della legge n.
Art. 360, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile
Considerato che: con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. nn. 20977 e 418 del 2021
17-11-2021 -3- differente: Cass. nn. 20977 e 418 del 2021; Cass.
Cass. n. 6664 del 2020
20977 e 418 del 2021; Cass. n. 6664 del 2020; Cass.
Cass. nn. 29973, 25249 e 13793 del 2019
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 26204-2020 proposto da: INTESA SANPAOLO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, incorporante di MEDIOCREDITO ITALIANO SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE ZANARDELLI N. 34, presso lo stucio dell'avvocato SARA MENICHETTI, rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCESCO PADOVANI, PASQUALE RUSSO; - ricorrente - contro COMUNE DI OSTELLATO, in persona del legale rappresentante pro tempore, UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA APPIANO 33, presso lo studio dell'avvocato LORENZO SCIUBBA, rappresentati e difesi dall'avvocato RUGGERO MOLLO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 668/7/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'EMILIA ROMAGNA, depositata il 05/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLI. Rilevato che: Intesa San Paolo s.p.a. (all'epoca Mediocredito italiano s.p.a., poi incorporato in Intesa San Paolo s.p.a.) aveva concesso un immobile sito nel comune di Ostellato in locazione finanziaria ad un altro soggetto: quest'ultimo si rendeva inadempiente e di conseguenza la società di leasing risolveva il relativo contratto ma il conduttore non riconsegnava l'immobile, che dunque rimaneva nel suo possesso; nel frattempo la società di leasing provvedeva al pagamento dell'IMU per questo immobile per il 2012 e successivamente chiedeva il rimborso di quanto versato ma l'Unione dei Comuni Valli e Delizie, gestore del servizio tributi del comune di Ostellato negava tale rimborso: conseguentemente Intesa San Paolo s.p.a. impugnava tale diniego di rimborso relativo all'IMU per l'anno d'imposta 2012; la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale ne respingeva l'appello affermando che qualora il contratto di leasing sia risolto e l'immobile non sia stato restituito soggetto passivo è il locatore.

Ric. 2020 n. 26204 sez. MT - ud. 17-11-2021 -2- Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso la parte contribuente affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre il comune di Ostellato si costituiva con controricorso. Considerato che: con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 23 del 2011 nonché dell'art. 1, comma 672, della legge n. 147 del 2013 là dove la sentenza afferma erroneamente che con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva a fini IMU si determina in capo alla società di leasing anche se essa non ha ancora acquisito la materiale disponibilità dell'immobile per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore.

Il motivo di impugnazione è infondato. Secondo questa Corte, infatti: in base al disposto di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011, soggetto passivo dell'imposta municipale unica (IMU), in caso di risoluzione del contratto di "leasing", torna ad essere il locatore, ancorché non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario, in quanto, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, conferendo la stessa la titolarità di diritti opponibili "erga omnes", la quale permane fintantoché è in vita il rapporto giuridico, traducendosi invece in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno, senza che rilevi, in senso contrario, la disciplina in tema di Tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuta viceversa dall'affittuario fino alla riconsegna del bene, in quanto avente presupposto impositivo del tutto Ric. 2020 n. 26204 sez.

MT - ud. 17-11-2021 -3- differente: Cass. nn. 20977 e 418 del 2021; Cass. n. 6664 del 2020; Cass. n. 29973, 25249 e 13793 del 2019). La Commissione Tributaria Regionale si è attenuta ai suddetti principi laddove - affermando che, qualora il contratto di leasing sia risolto e l'immobile non sia stato restituito, soggetto passivo è il locatore - ha correttamente ritenuto che la parte contribuente (locatore) non avesse diritto al rimborso dell'IMU versata pur nell'ipotesi, come quella di specie, in cui dopo la risoluzione di tale contratto il conduttore non abbia riconsegnato l'immobile alla suddetta parte contribuente.

Il ricorso è dunque infondato; la condanna alle spese segue la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 1.400, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 17 novembre 2021.