Italian Court of Cassation allows material error correction to add lawyer's fee deduction to a previous ruling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation granted a request for material error correction regarding a prior order that omitted the deduction of legal fees for the defendant's counsel. The court found that the lawyer had explicitly requested this deduction in the counter-petition but the lower ruling failed to include it. The court ruled that the material error correction procedure under Articles 287 and 288 of the Code of Civil Procedure is the appropriate remedy for such omissions, rather than ordinary appeals, ensuring procedural efficiency and respecting the principle of reasonable duration of proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 287, 288 c.p.c.; When a lawyer's request for deduction of costs is omitted in a judgment, the material error correction procedure is the exclusive remedy, not ordinary appeals, to ensure procedural efficiency and respect for the principle of reasonable duration of proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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to la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 5703-2021 proposto da: CASELLA GIUSEPPA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE ANTONUCCIO; - ricorrente - contro RISCOSSIONE SICILIA SPA; - intimata - avverso l'ordinanza n. 2 i 9/202 I dc-IIA CORTE NUFR FAI À DI CASSAZIONE di ROMA, depositata 1'11/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA CAPRIOLI.
Rg 5703/2021 FATTO e DIRITTO Considerato che: Il ricorrente avv. Giuseppe Antonuccio propone ricorso per correzione di errore materiale dell'ordinanza n. 219/21, depositata il 11/01/2021, con cui questa Corte ha rigettato il ricorso proposto da Riscossione Sicilia avverso la sentenza della CTR della Sicilia, sez distaccata di Siracusa n. 1828/18, depositata il 2.5.2018 , e l'ha condannata al pagamento delle spese processuali in favore di Giuseppa Casella , controricorrente in quel giudizio, omettendo tuttavia di distrarle in favore del difensore, avv Giuseppe Antonuccio che ne aveva fatto espressa istanza.
La società Riscossione Sicilia s.p.a. non ha svolto attività difensiva in questo giudizio. Il ricorso per correzione dell'errore materiale va accolto. Invero, l'avv Giuseppe Antonuccio ., difensore di Giuseppa Casella aveva chiesto, nel controricorso, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la distrazione in suo favore delle spese processuali, per come risulta dal contenuto del predetto controricorso trascritto, in parte qua, per autosufficienza, nel ricorso in esame. Orbene, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93 c.p.c., comma 2, - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391- bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass., sez. un., 7/07/2010, n. 16037;
Cass., 10/01/2011, n. 293; Cass., ord., 11/04/2014, n. 8578; 2021 nr 5695 ). Il ricorso va, quindi, accolto, disponendo che il dispositivo dell'ordinanza di questa Corte n. 219/2021, depositata il 29.10.2020 , sia corretto, a cura della Cancelleria di questa Corte, aggiungendo la frase: "da distrarsi in favore dell'avv. Giuseppe Antonuccio ." dopo la parola" nella misura del 15°h" Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e dispone che il dispositivo dell'ordinanza di questa Corte n. 219/2021, depositata il 29.10.2020 sia corretto aggiungendo la frase "da distrarsi in favore dell'avv. Giuseppe Antonuccio dopo la parola " nella misura del 15 ";Dispone che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull'originale della predetta ordinanza. Roma 4.11.2021 Il Pr 'sident