Italian Court allows Bank's appeal against Region, ruling leasing company, not user, pays car tax.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation allowed Banco BPM's appeal against the Tuscany Region's tax decision regarding car taxes on leased vehicles. The Region had ruled the leasing company as the taxpayer, while the Bank argued the actual user should be liable. The court upheld its established precedent that the leasing company remains the sole taxpayer for the relevant period, thereby overturning the lower administrative decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 10 d.l. n. 113/2016; Art. 7 L. n. 99/2009: In car tax disputes involving financial leasing, the leasing company is the sole taxpayer for the duration of the contract, excluding the user from liability.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 19242-2020 proposto da: BANCO BPM SPA, incorporante di BANCO POPOLARE - SOCIETA' COOPERATIVA, in persona del legale rappresentante k- C t pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE CAMOSCI; - ricorrente - contro REGIONE TOSCANA, in persona dei Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA BARBERINI 12, presso lo studio dell'avvocato MARCELLO CECCHETTI, rappresentata e difesa dall'avvocato ARIANNA PAOLETTI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1870/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA TOSCANA, depositata il 17/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO. Rilevato che: Con sentenza depositata il 17 dicembre 2019 la Commissione tributaria regionale della Toscana rigettava l'appello proposto da Banco BPM S.p.A. avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Firenze che aveva respinto il ricorso proposto dalla società contribuente contro gli avvisi di accertamento, relativi all'anno d'imposta 2013, emessi dalla Regione Toscana per tasse automobilistiche dovute per veicoli concessi in leasing. Riteneva la CTR che, in relazione al periodo d'imposta in considerazione, il soggetto tenuto al pagamento delle tasse automobilistiche per i veicoli concessi in locazione finanziaria fosse la società concedente.
Avverso la suddetta sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Resiste con controricorso la Regione Toscana. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. Considerato che: Con il primo motivo la società contribuente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 5 d.l. n. 953/1982, convertito dalla I. n. 53/1983, dell'art. 7 I. n. 99/2009 e dell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale.
Ric. 2020 n. 19242 sez. MT - ud. 03-11-2021 -2- Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 1294 cod. civ. I due motivi di ricorso — incentrati sulla individuazione della soggettività passiva della tassa automobilistica in caso di contratto di leasing di veicoli — possono essere esaminati congiuntamente. Essi sono fondati. Questa Corte, con la decisione n. 13135 del 2019, ha esaminato la questione dedotta dalla ricorrente, che nasce dall'avvicendarsi di norme di legge riguardanti la soggettività passiva delle tasse automobilistiche dovute per veicoli concessi in locazione finanziaria, affermando il seguente principio di diritto:
«In tema di tassa automobilistica, l'art. 10 del d.l. n. 113 del 2016 (conv. in I. n. 160 del 2016), abrogando la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 9-bis del d.l. n. 78 del 2015 (conv. in I. n. 125 del 2015) - che, per il passato, individuava, quale soggetto passivo, esclusivamente l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, salva l'ipotesi di responsabilità solidale della società di "leasing" la quale, in sua vece, avesse provveduto al pagamento cumulativo per i periodi compresi nella durata del contratto - ha reintrodotto, "pro futuro", la medesima regola impositiva già ricavata dall'art. 7 della I. n. 99 del 2009, da ritenersi applicabile anche ai rapporti d'imposta sorti tra il 15 agosto 2009 (data di entrata in vigore della cit.
I. n. 99 del 2009) ed il 15 giugno 2016 (data di entrata in vigore del cit. d.l. n. 113 del 2016)». Tale principio di diritto, cui il Collegio intende dare continuità, è stato ribadito da Cass. n. 23273 del 2020 e dalla successiva giurisprudenza conforme. Ric. 2020 n. 19242 sez. MT - ud. 03-11-2021 -3- La sentenza impugnata, nell'individuare nella società concedente il soggetto tenuto al pagamento delle tasse automobilistiche per i veicoli concessi in locazione finanziaria, non si è uniformata al richiamato orientamento di questa Corte. Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., la causa può essere decisa nel merito, con l'accoglimento del ricorso introduttivo della società contribuente. Le spese dei gradi di merito possono essere compensate tra le parti, mentre le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della società contribuente. Compensa tra le parti le spese dei gradi di merito e condanna la Regione Toscana al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in C 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma il 3 novembre 2021. Il "reside te Mc/t_k__ ,) M uro cc