Italian Court dismisses appeal regarding administrative summons notification via mail and non-mandatory toxicological tests.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the opposition to an administrative summons. The petitioner argued that mail notification, a 40-day deadline, and toxicological tests were legally required, but the court found these arguments manifestly unfounded based on existing administrative procedural rules. Consequently, the court ruled that the summons could be sent by mail, the deadline was not peremptory, and toxicological tests were not a prerequisite for the Prefect's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 74, comma 4, DPR n. 309/1990; Art. 380-bis c.p.c.: Administrative summons may be notified by mail, the 40-day period is not peremptory, and toxicological tests are not a necessary prerequisite for the administrative authority's decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 28683-2020 proposto da: TROISI PIERPAOLO, elettivamente domiciliato in Napoli Corso Umberto n. 237, presso lo studio dell’avv.to Massimo Romano che lo rappresenta e difende; - ricorrente - nonché contro PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE GOVERNO PORDENONE; - intimata - avverso la sentenza n. 94/2020 del TRIBUNALE di PORDENONE, depositata il 07/02/2020; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : L A T R O F A O R N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 1 e 5 2 7 9 a 0 3 8 f 2 a 6 d 1 4 a a d 8 f 0 e e 9 7 a d a Numero registro generale 28683/2020 Numero sezionale 9519/2021 RILEVATO CHE: Numero di raccolta generale 41312/2021Data pubblicazione 22/12/2021 1. Pierpaolo Troisi ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale di Pordenone del Giudice di Pace di rigetto di opposizione a convocazione ex art. 74, comma 4, dpr n.309/1990.
2. La Prefettura di Pordenone è rimasta intimata.
3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. CONSIDERATO CHE:
1. Con tre motivi di ricorso si censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la notifica della convocazione possa essere effettuata anche a mezzo posta, che il termine di 40 giorni non sia un termine perentorio e che la convocazione possa avvenire anche senza i rilievi tossicologici.
2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: I tre motivi appaiono manifestamente infondati in quanto: la notifica può essere effettuata anche a mezzo posta come del resto accade per tutti i procedimenti amministrativi; il termine di 40 giorni non è un termine perentorio e, infatti, non è prevista alcuna decadenza dal potere di convocazione in caso di mancato rispetto del suddetto termine; la perizia tossicologica non è presupposto necessario per procedere alla convocazione, dipendendo la stessa dalla valutazione di fondatezza dell’accertamento da parte del Prefetto, che nella specie si è fondata anche sul test immediato, salvo poi il successivo riscontro tossicologico.
3. Il Collegio condivide la proposta del Relatore. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : L A T R O F A O R N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 1 e 5 2 7 9 a 0 3 8 f 2 a 6 d 1 4 a a d 8 f 0 e e 9 7 a d a Numero registro generale 28683/2020 4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, Numero sezionale 9519/2021Numero di raccolta generale 41312/2021 senza pronuncia sulle spese non essendovi parti costituite oltre al Data pubblicazione 22/12/2021 ricorrente.
5. Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, in data 26 ottobre 2021. IL PRESIDENTE Luigi Lombardo F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : L A T R O F A O R N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l